Archivio editoriali

In questa sezione sono contenuti gli editoriali apparsi nei numeri precedenti dell'Osservatorio on-line.

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Leggendo il saggio di Riccardo Guastini, Interpretare, costruire, argomentare, pubblicato in questo numero, mi sono venute in mente alcune considerazioni svolte da Tullio Ascarelli negli anni '30 del Novecento sul quesito (non risolvibile una volta per tutte) di che cosa sia il diritto ed un ordinamento giuridico.

Scriveva Ascarelli, all'epoca in modo eversivo, che caratteristica di un ordinamento giuridico è la sua incompletezza; che il diritto è dato dalla disposizione più la sua interpretazione; che l'interpretazione è l'esito di "continue valutazioni onde fissare la regola e l'eccezione, determinare nell'unità del sistema la portata di un principio giuridico, valutazioni che hanno luogo in base a tutti i dati logici, storici, politici, economici, risultanti dal sistema, in base alla generale concezione dell'interprete del sistema giuridico e del fenomeno sociale, del suo sviluppo storico, del senso della sua evoluzione", non è, in altre parole, l'esito di un mero procedimento logico; che nelle fasi di consolidamento di un ordinamento giuridico la funzione dell'interprete si riduce per dilatarsi nelle epoche di transizione.

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È con grande piacere che apro l'editoriale di questo numero dell'Osservatorio sulle fonti dando conto dell'intervento di Ugo De Siervo che riproduce la sua Lectio magistralis dal titolo Perché occuparsi ancora delle fonti del diritto?, tenutasi il 26 novembre scorso all'Università di Firenze.

Non devo certo ricordare ai nostri lettori che la prima pubblicazione del rapporto annuale sullo stato delle fonti nel nostro ordinamento (il primo Osservatorio sulle fonti) fu promossa da De Siervo quasi vent'anni fa; mi piace, invece, ricordare e ringraziare per gli insegnamenti proprio in materia di fonti del diritto (ed ovviamente non solo) che ho ricevuto da De Siervo, più di vent'anni fa, quando era Coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto pubblico, allorché io mi apprestavo a lavorare alla mia tesi di dottorato sull'autonomia statutaria dei comuni e delle province.

Da allora sono trascorsi molti anni, ma i motivi per i quali continuare a porre particolare attenzione al settore delle fonti normative continuano ad essere tanti, come ci ha ricordato De Siervo nella sua bella Lectio magistralis, e riguardano l'assetto fondamentale del nostro ordinamento: nelle fonti del diritto risiedono, infatti, le garanzie ed i limiti delle situazioni soggettive, nonché le regole di funzionamento delle istituzioni. Da qui la necessità di ribadire continuamente il primato delle norme costituzionali (pur tenendo conto delle erosioni della sovranità nazionale da parte di poteri internazionali), il rispetto delle riserve di legge e il primato delle prescrizioni legislative.

Deviazioni (basti pensare al ruolo assolutamente determinante che ha assunto l'esecutivo nella produzione legislativa), da questi ovvi, per certi versi, ma basilari principi incidono negativamente sul corretto funzionamento della nostra forma di stato e di governo.

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Mario Draghi, nel simposio dei banchieri a Jackson Hole dello scorso agosto, ha posto come condizione di una politica monetaria favorevole dell'UE, che gli Stati apprestino "riforme strutturali" ed ancora pochi giorni fa, in un'audizione al Parlamento europeo, ha ribadito che la ripresa economica dipende anche dalla realizzazione di riforme strutturali che in alcuni Paesi tardano a realizzarsi. In Italia i settori che richiedono un intervento innovatore sono sicuramente plurimi: dalla riforma del lavoro, a quella dell'amministrazione, dalla riforma della giustizia, a quella fiscale.

Nonostante queste oggettive priorità per il superamento di una crisi economica ormai da troppo tempo protrattasi in area EURO ed in particolare in Italia, si continua a parlare della centralità della riforma costituzionale ed elettorale come aspetto preliminare e, se si vuole, anche condizionante tutti gli altri interventi di riforma.

Questa particolare attenzione alle riforme costituzionali che proviene dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio e da varie sedi istituzionali, vede forse "tiepido" quello stesso Parlamento che deve provvedervi, ma che è anche il destinatario primo dell'innovazione. L'innata contraddizione derivante dall'immedesimazione fra riformatore e riformato rende complesso e non privo di ostacoli e freni tutto il processo di riforma costituzionale.

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La rubrica "saggi" è dedicata in gran parte ad interventi svolti durante un incontro organizzato, nel maggio scorso, a Firenze da Roberto Zaccaria per discutere e, se possibile, dare un contributo al miglioramento del progetto di riforma costituzionale attualmente in discussione al Senato.

All'incontro, che è stato aperto da una relazione di Ugo De Siervo, hanno partecipato alcuni docenti delle università toscane (Firenze, Pisa e Siena) che, anche in questa occasione, hanno dato testimonianza dell'impegno profuso dai costituzionalisti nelle più diverse sedi scientifiche ed istituzionali per un costruttivo confronto sulla proposta in esame.

L'aspettativa, come più volte ho avuto modo di sottolineare, è quella che si possa portare a termine questa lunga e travagliata stagione di riforme, liberando il nostro Paese da quello stato di "sofferenza" che lo rende sempre più incapace di rispondere, con la necessaria urgenza ed efficienza, alle domande che provengono dal Paese e dall'Europa. Una aspettativa che, naturalmente, ha motivo di essere solo nella prospettiva di raggiungere il migliore dei risultati finali.

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Nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali ogni tanto fa capolino il tema della riforma dei regolamenti parlamentari. Non si tratta affatto di un tema eterogeneo rispetto a quello delle riforme, posto che, come ormai è consapevolezza comune, la funzionalità del cuore della forma di Governo, ossia i rapporti tra Parlamento ed Esecutivo, riposa in larga misura proprio sulle norma che disciplinano la vita interna delle assemblee elettive. Non deve, dunque, destare alcuna meraviglia che il tema abbia trovato spazio nella relazione lavori del "gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali", costituito dal Presidente della Repubblica e nella relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali, istituita dal Governo Letta. Oggi i frutti di questo dibattito sono rifluiti, sia pur molto parzialmente, nello schema di riforma del regolamento della Camera dei deputati assunto come base per la successiva discussione dalla Giunta per il regolamento nella seduta dell'8 gennaio. Non si tratta affatto di un novella di scarso rilievo, ma al contrario di una novella che, in certi casi, tocca alcuni dei nodi principali dell'attività parlamentare: dal procedimento legislativo, alla funzione di indirizzo e controllo, dallo statuto delle opposizioni ai raccordi con l'UE. Vale, dunque, la pena di richiamarne i punti più qualificanti, rinviando alla lettura dei saggi pubblicati in questo numero per un'analisi e una valutazione più dettagliata.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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