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Le recenti leggi di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione delle convenzioni internazionali in materia di sparizione forzata, riduzione dei casi di apolidia e tutela dei minori (3/2015)

Tra i recenti provvedimenti con i quali Legislatore ha provveduto ad autorizzare il Capo dello Stato alla ratifica e ha dato esecuzione a convenzioni internazionali si segnalano la legge di ratifica e esecuzione della convenzione contro la sparizione forzata del 2006; la legge di ratifica e esecuzione della convenzione sulla competenza, sulla legge applicabile e sulla esecuzione in materia di cooperazione sulla genitorialità del 1996; la legge di adesione alla convezione internazionale per la riduzione dei casi di apolidia del 1961 e infine la legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Stati Uniti per favorire la compliance fiscale internazionale.

a) Ratifica ed esecuzione della convezione contro la sparizione forzata

Con legge n. 131/2015 l'Italia autorizza alla ratifica e dà esecuzione alla convenzione contro la sparizione forzata (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. (15G00145).

La convenzione si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle sparizioni forzate che costituiscono crimine internazionale (la convenzione all'articolo 5 definisce la sparizione forzata crimine contro l'umanità) e grave violazione dei diritti umani.

La convenzione stabilisce all'articolo 2 che la sparizione forzata di persone consiste nell'arresto, nella detenzione, nel sequestro o in qualsiasi altra forma di privazione della libertà operata da agenti dello Stato o da persone che agiscono comunque dietro autorizzazione, appoggio o acquiescenza dello Stato. Tale condotta è poi seguita dal rifiuto da parte dello Stato di riconoscere la privazione della libertà o dall'occultamento della sorte riservata alla persona scomparsa e del luogo in cui si trova.

La convenzione stabilisce inoltre che la sparizione forzata è vietata e non possono mai essere invocate dallo Stato esigenze eccezionali per giustificarla.

Inoltre, ogni Stato parte deve adottare le misure necessarie affinché venga accertata la responsabilità penale di ogni persona sospettata di avere eseguito, ordinato o sollecitato una sparizione forzata.

Se uno Stato parte non procede all'estradizione o non consegna il presunto colpevole ad un tribunale internazionale riconosciuto, la Convenzione obbliga lo Stato a sottoporre il caso alle proprie autorità giudiziarie. Queste ultime devono procedere all'avvio di un processo e devono assicurare che il presunto responsabile permanga nel territorio dello Stato per la durata del procedimento. Esiste dunque a carico degli Stati parte un obbligo di indagare sulle vicende relative alla sparizione forzata di persone e di punirne i responsabili.

Inoltre, gli Stati parte debbono anche tipizzare all'interno della propria legislazione penale il crimine di sparizione forzata e prevedere gravi sanzioni, nonché il diritto alla riparazione in favore delle vittime.

E' inoltre vietato il trasferimento di una persona in uno Stato nel potrebbe poi essere sottoposta a sparizione forzata.

All'interno degli ordinamenti nazionali devono essere poi previste garanzie per coloro che sono privati della libertà, tra cui la registrazione delle persone detenute nelle carceri e il diritto per i detenuti di accedere in tempi ragionevoli all'autorità giudiziaria per far valere i propri diritti.

E' poi prevista una protezione speciale a tutela dei minori che sono stati sottoposti a sparizioni forzata e dei minori figli di persone vittime di sparizione forzata, anche per evitare il fenomeno delle adozioni illegali. Gli Stati debbono anche assicurare che siano previste norme di tutela degli avvocati che assistono e difendono vittime e familiari delle vittime.

Nell'ipotesi di sospetti casi di sparizioni forzate diffuse e sistematiche, l'organo di controllo della Convenzione è autorizzato, se non ha ottenuto convincenti risposte da parte dello Stato parte, a sollevare il caso dinanzi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite il Segretario Generale.

In conclusione, l'Italia, seppur con ritardo, aderisce alla convenzione. Tuttavia, l'adesione si limita ad un mero rinvio al testo. Non vengono infatti introdotte nell'ordinamento specifiche fattispecie di reato, né vengono adottati ulteriori interventi sul procedimento, sulle misure da applicare al presunto colpevole, né misure specifiche in favore delle vittime, pure richieste dalla convenzione. Alcuni reati già presenti nel codice penale italiano possono comprendere la fattispecie criminosa prevista dalla Convenzione, ma spetterà a questo punto agli operatori del diritto e agli interpreti utilizzare tali norme già esistenti per punire la sparizione forzata.

b) Ratifica ed esecuzione della convenzione per la riduzione dei casi di apolidia

Con legge n. 162/2015 il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e ha dato esecuzione alla convezione per la riduzione dei casi di apolidia del 1951 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. (15G00176). Per apolidia si intende la condizione di un individuo che nessuno Stato considera come cittadino.

La Convenzione prevede che ogni Stato parte dovrà concedere la cittadinanza a coloro che nascono sul proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolidi (art. 1 comma 1 e articolo 3).

Lo Stato potrà scegliere se concedere direttamente la cittadinanza oppure dietro un'istanza dell'interessato. In ogni caso, lo Stato potrà stabilire che la cittadinanza sia concessa al raggiungimento di un certo anno di età. Tuttavia, per la legislazione italiana la cittadinanza viene già concessa alla nascita.

Inoltre, la cittadinanza dovrà essere concessa anche a chi non è nato nel territorio dello Stato e che sarebbe altrimenti apolide se al momento della sua nascita uno dei due genitori ha la cittadinanza dello Stato (art. 1 comma 4). In tale ipotesi, nel caso in cui i genitori abbiano cittadinanza diversa la questione dell'individuazione della legge applicabile per l'acquisizione della cittadinanza del padre o della madre sarà determinata dal diritto nazionale di detto Stato parte.

La concessione della cittadinanza potrà essere rifiutata solo in caso di commissione di gravi delitti. L'Italia ha dunque aderito e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite per la riduzione dei casi di apolidia anche se a livello normativa interna erano già stati raggiunti molti obiettivi posti dalla convenzione, tanto che il Parlamento si è limitato a dare esecuzione alla convenzione senza introdurre ulteriori interventi di adeguamento interno.

c) Ratifica ed esecuzione della convenzione su competenza, legge applicabile ed esecuzione in materia di cooperazione sulla genitorialità del 1996

Con legge n. 101/2015 il Parlamento autorizza la ratifica e dà esecuzione alla convenzione su competenza, legge applicabile e esecuzione in materia di genitorialità del 1996 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.(15G00112).

La Convenzione regola le questioni relative all'attribuzione, all'esercizio e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. Si occupa inoltre del diritto di affidamento, della tutela del minore, nonché della curatela e degli istituti analoghi. Sono poi disciplinate l'amministrazione e la conservazione dei beni del minore, il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in istituto. Non rientrano invece nell'ambito di applicazione della Convenzione l'accertamento dello stato di filiazione, gli obblighi alimentari, l'adozione e la materia di asilo.

L'Unione europea conserva tuttavia la competenza esclusiva per le disposizioni della convenzione che si occupano di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

In particolare, la convenzione stabilisce misure di protezione dei minori fino all'età di 18 anni. Viene stabilito quale sia lo Stato competente ad adottare misure per proteggere il minore e i beni di quest'ultimo. Si tratta dello Stato parte in cui il minore è abitualmente residente. Se il minore è rifugiato o non ha residenza abituale, la competenza è esercitata dallo Stato sul cui territorio il minore si viene a trovare.

Viene poi definita la legge applicabile nell'esercizio di tale competenza. In particolare, lo Stato parte applica la propria legge nazionale. In via eccezionale può essere applicata la legge di altro Stato se vi è uno stretto legame con il minore con detto Stato. La legge stabilita dalla convenzione può non essere applicata solo se contraria all'ordine pubblico.

La convenzione si occupa anche di legge applicabile alla responsabilità genitoriale, al riconoscimento e alla esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati parte e la cooperazione tra i medesimi Stati. In particolare, le misure adottate da uno Stato contraente in forza della convenzione al fine di proteggere un minore o i beni di quest'ultimo sono riconosciute in tutti gli altri Stati contraenti.

Ogni Stato contraente, infine, designa una o più autorità centrali incaricate di fare fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione. Le autorità centrali devono cooperare fra loro e scambiarsi informazioni.

d) Ratifica e esecuzione dell'accordo tra Italia e Stati Uniti per favorire la compliance fiscale internazionale

Con legge n. 95/2015 il Legislatore ha autorizzato la ratifica e ha dato esecuzione all'Accordo tra Italia e Stati Uniti finalizzato a favorire la compliance fiscale internazionale.

In particolare, l'articolo 26 della Convenzione del 1999 tra Stati Uniti d'America e Italia finalizzata ad evitare doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e a prevenire frodi o evasioni fiscali autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali tra i contraenti.

In forza della Convenzione gli Stati Uniti raccolgono informazioni in relazione a determinati conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi riferiti a residenti della Repubblica italiana e si impegnano a scambiare tali informazioni con il Governo della Repubblica italiana e a perseguire livelli equivalenti di scambio.

Inoltre, Italia e Stati Uniti si impegnano a collaborare per il conseguimento di standard comuni in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per le istituzioni finanziarie.

Poiché gli Stati Uniti hanno adottato disposizioni comunemente indicate come Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA»), che introducono obblighi di comunicazione per le istituzioni finanziarie in relazione a determinati conti correnti e l'Italia condivide le finalità che ispirano il FATCA, ossia migliorare la compliance fiscale, Italia e Stati Uniti hanno concluso nel 2014 un accordo in forza del quale le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad identificare i titolari dei conti finanziari aperti allo scopo di individuare i conti di pertinenza di investitori statunitensi. Inoltre, tali istituzioni finanziarie debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria italiana gli elementi informativi relativi ai conti finanziari e ai pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti.

Infatti, per gli Stati Uniti d'America diviene necessario coordinare gli obblighi di comunicazione previsti dal FATCA con altri obblighi dichiarativi fiscali statunitensi a carico delle istituzioni finanziarie italiane al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni.

Occorre altresì evidenziare che il Legislatore nell'autorizzare la ratifica e nel dare esecuzione all'accordo ha previsto anche alcune norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. (15G00106).

In materia di obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate è stato previsto (art. 4) che le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane S.p.A., le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio nazionale e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia comunicano ad Agenzia delle Entrate le informazioni relative a conti finanziari e pagamenti.

In materia di obblighi di adeguata verifica a fini fiscali e di acquisizione di dati su conti finanziari e su taluni pagamenti (art. 5) le istituzioni finanziarie di cui sopra all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente o di un cittadino statunitense ovunque residente acquisiscono il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, l'attestazione di residenza fiscale e per i cittadini statunitensi ovunque residenti il codice fiscale statunitense e l'attestazione di residenza fiscale statunitense. Per le persone fisiche vengono acquisiti cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo e documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi. Infine, per i soggetti diversi dalle persone fisiche vengono acquisiti denominazione sociale, ragione sociale e sede legale.

In materia di acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo e tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie (art. 6) le istituzioni finanziarie di cui sopra possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi o di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo documentazione e informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari.

In materia di obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense (art. 7) le istituzioni finanziarie di cui sopra, che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorità statunitensi, applicano un prelievo del 30% su qualsiasi pagamento di fonte statunitense.

Infine, nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali e di acquisizione di dati su conti finanziari e su pagamenti viene applicata la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari.

 

Osservatorio sulle fonti

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