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Tutela e promozione dei beni culturali e disciplina delle attività commerciali e artigianali: la necessità dell’intesa (n. 3/2015)

Sentenza n. 140/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Deposito del 9/7/2015 – Pubblicazione in G.U. 15/7/2015 n. 28

Motivo della segnalazione

Con questa pronuncia la Corte costituzionale ha esaminato, accogliendoli parzialmente, i ricorsi promossi dalle Regioni Veneto e Campania contro gli artt. 2-bis e 4-bis del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 2013, n. 112, e gli artt. 4 e 16, commi 5 e 6, del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106. Le disposizioni impugnate integrano e modificano l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: la disciplina ch'esse recano mira alla promozione e alla salvaguardia delle attività artigianali e commerciali tradizionali e, per converso, al contrasto delle attività commerciali e artigianali ambulanti svolte nelle aree pubbliche dotate di peculiare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. L'art. 16 del d.l. n. 83/2014, infine, regolamenta i tempi e le modalità di approvazione del nuovo statuto dell'ENIT – in via di trasformazione in ente pubblico economico – e di nomina del suo presidente.

Per quanto riguarda le censure mosse nei confronti del "nuovo" art. 52 del codice dei beni culturali, la Corte ritiene che esso possa ascriversi agli ambiti materiali della tutela, della valorizzazione e della promozione del patrimonio culturale. La prima, in particolare, rientra fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.) e costituisce una materia-attività, per cui assume rilievo il profilo teleologico della disciplina (sentenze nn. 26/2004 e 232/2005). Tutela e valorizzazione, allora, esprimono "aree di intervento diversificate [e], rispetto ad esse, è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione; mentre alle Regioni, ai fini della valorizzazione, spettino la disciplina e l'esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza, utilizzazione e fruizione di quel patrimonio (sentenza n. 194 del 2013". La linea di demarcazione che permette di distinguere fra tutela e valorizzazione è però assai porosa, tanto che è ben possibile concepire, in fatto di valorizzazione dei beni culturali, "una situazione di concreto concorso della competenza esclusiva dello Stato con quella concorrente dello Stato e delle Regioni".

Nel caso di specie, il legislatore statale ha dettato previsioni riguardanti le modalità d'individuazione dei locali di artigianato e commercio tradizionali da parte dei Comuni, sentito il sovrintendente, ovvero l'adozione da parte del Ministero, d'intesa coi Comuni, di apposite determinazioni volte a vietare usi non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione. Tutto ciò incide direttamente sulla regolamentazione di attività riconducibili alle materie, entrambe di competenza residuale delle Regioni, del commercio e dell'artigianato (sentenze nn. 49/2014, 251/2013 e 203/2012). Nella sentenza n. 247/2010, peraltro, la Corte ha già stabilito che dev'essere assicurata al legislatore regionale, fra l'altro, la possibilità divietare l'esercizio di attività commerciali e artigianali in ragione della particolare situazione di talune aree metropolitane, così da garantire la valorizzazione dei maggiori centri storici delle città d'arte a forte vocazione turistica. In una situazione di questo tipo risulta impossibile ricomporre il concorso di competenze statali e regionali applicando il principio di prevalenza: ciò giustifica, "in assenza di criteri contemplati in Costituzione e avendo riguardo alla natura unitaria delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ... l'applicazione del principio di leale collaborazione". In questa materia, peraltro, l'opportunità di assicurare forme d'intesa e di coordinamento fra Stato e Regioni discende direttamente dal terzo comma dell'art. 118 Cost.

Gli artt. 2-bis e 4-bis del d.l. n. 91/2013 e l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 83/2014 sono perciò dichiarati incostituzionali nella parte in cui non prevedono l'intesa a garanzia della leale collaborazione fra i livelli di governo coinvolti.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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