Archivio rubriche 2015

Sentenza n. 118/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/06/2015 – Pubblicazione in G. U. 01/07/2015 n. 26

Motivo della segnalazione

La sentenza in oggetto presenta profili di particolare interesse in relazione ai limiti dei referendum consultivi regionali, con alcune precisazioni sull'istituto referendario.

In particolare, il giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale ha avuto ad oggetto due leggi della Regione Veneto in tema di referendum consultivo: la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto), in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché agli artt. 26 e 27 dello Statuto del Veneto, approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), in riferimento agli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., nonché, con riguardo all'art. 4 della legge stessa, in riferimento all'art. 81 Cost.

Sentenza n. 110/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 15/07/2015; pubblicazione in G. U. 17/06/2015, n. 24

Motivo della segnalazione

La decisione qui segnalata verte sulla legittimità costituzionale dell'art. 21, I comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". La sentenza fa seguito alla questione sollevata dal Tribunale di Venezia nel procedimento vertente tra B.F. ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, con ordinanza del 9 maggio 2014, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Sentenza n. 10/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 11/02/2015 – Pubblicazione in G. U. 11/02/2015 n. 6

Motivo della segnalazione

La sentenza 10/2015 è relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. La questione era stata promossa dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia nel procedimento vertente tra la Scat Punti Vendita Spa e l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Reggio Emilia, con ordinanza del 26 marzo 2011, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2011 e pubblicata in G. U. n. 44, I serie speciale, dell'anno 2011. La Corte ha valutato come infondate le questioni sollevate in relazione agli artt. 77, II comma, e 23 Cost., incentrate, rispettivamente, sull'illegittimo utilizzo del decreto-legge in assenza dei motivi di necessità e urgenza e sulla riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, ma è comunque pervenuta al giudizio d'incostituzionalità della normativa impugnata per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

Sentenza n. 44/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 01/04/2015 n. 13

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 44/2015 la Corte ha esaminato, accogliendolo, un ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Abruzzo n. 24/2014 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intera legge regionale, sostenendo che il Consiglio regionale, approvandola mentre si trovava in regime di prorogatio, avrebbe ecceduto i suoi (in quel momento limitati) poteri. Stando all'art. 86, comma 3, lett. a), dello statuto della Regione Abruzzo, in effetti, alla scadenza della legislatura "le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità".

Sentenza n. 46/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 01/04/2015 n. 13

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 46/2015 la Corte ha esaminato, respingendole, le censure proposte da alcune Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013). I ricorsi regionali miravano a ottenere una declaratoria d'illegittimità costituzionale di tali disposizioni nella parte in cui si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Le disposizioni impugnate disciplinano le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e l'obbligo d'inviare una certificazione in merito all'applicazione del patto. Le ricorrenti, in buona sostanza, lamentano che tali previsioni siano state adottate con legge dello Stato, e perciò in via unilaterale, senza addivenire preventivamente a un accordo con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome.

Sentenza n. 55/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 31/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 08/04/2015 n. 14

Motivo della segnalazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con due distinti ricorsi (nn. 49 e 58 del 2014) ha impugnato nell'intero testo la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e la legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), lamentando la violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, in quanto il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio.

Sentenza n. 57/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 31/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 08/04/2015 n. 14

Motivo della segnalazione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria solleva q.l.c. dell'art. 30, c. 5, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), ritenendo che tale disposizione fosse applicabile anche nel giudizio a quo, introdotto anteriormente alla sua entrata in vigore.

Sentenza n. 58/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10/04/2015 – Pubblicazione in G. U. 15/04/2015 n. 15

Motivo della segnalazione

La Commissione tributaria provinciale di Cuneo promuove – per la terza volta - q.l.c. dell'art. 16, c. 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) perché ritenuta invasiva delle competenze statali, ponendosi in contrasto con alcuni parametri costituzionali:

a) l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in correlazione con l'art. 119 Cost., poiché il «contributo» regionale, oltre ad avere presupposti «non diversi» da quelli del tributo speciale statale per il deposito in discarica dei rifiuti e per il loro smaltimento tal quali in impianti di incenerimento senza recupero d'energia, previsto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), contraddice le finalità perseguite dalla citata legge statale, recante i principi fondamentali della materia;

b) l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la disposizione regionale incide sulla materia ambientale, attribuita all'esclusiva potestà legislativa statale.

Sentenza n. 64/2015 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 17/04/2015 - Pubblicazione in G.U. 22/04/2015 n. 16

Motivi della segnalazione:

La decisione precisa che, in base alla corretta interpretazione delle previsioni del vigente Statuto della Regione Abruzzo, il Consiglio regionale abruzzese è legittimato a legiferare in periodo di prorogatio anche per l'adozione di interventi che non presentano il carattere della dell'urgenza e della necessità, purché ricorra uno dei diversi ed autonomi presupposti a tal fine tipizzati dallo stesso Statuto. In particolare, secondo la Corte rispetta tali presupposti, in quanto rientra fra gli interventi che si rendono dovuti in base a disposizioni costituzionali o legislative statali, una legge regionale quale quella oggetto di impugnazione, diretta rimuovere la situazione di incertezza, sul piano normativo, in ordine alla procedura da seguire per assicurare il coordinamento della pianificazione paesaggistica regionale con gli altri strumenti di pianificazione territoriali sottordinati, in attuazione dall'art. 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e in linea con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale su tale materia. Con tale legge il Consiglio regionale, pur dopo il suo scioglimento, era intervenuto per riempire il vuoto normativo apertosi in seguito alla sentenza n. 211 del 2013, che aveva dichiarato illegittima la previgente disciplina sulla medesima materia.

Sentenza n. 65/2015 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 17/04/2015 - Pubblicazione in G.U. 22/04/2015 n. 16

Motivi della segnalazione:

La decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una normativa statale (art. 35, commi 4 e 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27) che aveva previsto un incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano – più precisamente, un incremento di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, in relazione alle maggiori entrate generate nei rispettivi territori dagli aumenti delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti da alcuni decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2011 – nella parte in cui tale incremento era unilateralmente imposto alle ricorrenti Regioni Valle d'Aosta e Sicilia.

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