Immunità degli Stati e crimini internazionali: si pronunciano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (3/2016)

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Sentenza n. 15812 del 29 luglio 2016

Con la sentenza n. 15812, depositata il 29 luglio 2016, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato la giurisdizione del giudice italiano per le azioni di risarcimento del danno proposte dagli eredi delle vittime di crimini internazionali compiute dalla Germania durante la seconda guerra mondiale. Il ricorso era stato presentato al Tribunale di Bergamo che aveva declinato la propria giurisdizione con sentenza del 21 settembre 2012, successivamente confermata in appello.


Le Sezioni Unite, nel riformare la sentenza di appello, hanno confermato e attuato il principio di diritto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014, considerando “cancellato dall’ordinamento l’art. 3 della legge n. 5 del 2013; venuto meno l’obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012”. Hanno ritenuto, di conseguenza, esistente la giurisdizione del giudice italiano a statuire sulle domande risarcitorie proposte dai ricorrenti.
La pronuncia rafforza il tentativo, espresso dalla Consulta, di promuovere una deroga alla regola consuetudinaria internazionale sull’immunità degli Stati stranieri nei casi in cui lo Stato straniero sia responsabile di crimini internazionali e le vittime non abbiano possibilità di ottenere tutela giurisdizionale.
Merita segnalare un’evoluzione recente della prassi statunitense che muove in direzione analoga. Si tratta della decisione del 28 settembre 2016 con la quale il Congresso degli Stati Uniti ha superato il veto presidenziale sul progetto di legge “Justice Against Sponsors of Terrorism Act”. In virtù di questa decisione, è stata introdotta nell’ordinamento statunitense una deroga alla regola dell’immunità degli Stati stranieri per le azioni di risarcimento per i danni causati da atti terroristici compiuti nel territorio degli Stati Uniti.