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Novità legislative relative alla Provincia di Bolzano (2/2016)

Tra le leggi approvate dal Consiglio provinciale di Bolzano nel periodo aprile-luglio 2016 si segnalano:

Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 81"Norme in materia di tutela fitosanitaria"

La legge assegna alla competenza Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano, insediato presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, l'applicazione delle disposizioni previste dalle normative dell'Unione europea, statali e provinciali in materia fitosanitaria.

Tale Servizio cura la certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale. Si avvale di ispettrici e ispettori fitosanitari, nominati con decreto del responsabile del Servizio fitosanitario, la cui qualifica e compiti sono definiti in disposizioni statali. Presso lo stesso Servizio è istituito un apposito registro provinciale ove sono iscritti i nominativi degli ispettori fitosanitari. È, altresì, prevista la possibilità che il Servizio fitosanitario possa avvalersi della collaborazione di altri uffici o strutture provinciali con comprovata esperienza in ambito fitosanitario. In ogni caso gli ispettori rispondono funzionalmente e tecnicamente al responsabile del Servizio fitosanitario.

 

Come previsto nella normativa statale, gli ispettori fitosanitari nell'espletamento dei loro compiti sono funzionari di polizia giudiziaria (art. 1).

La legge provinciale prevede poi regole e strumenti per prevenire o contenere la diffusione di organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria (art. 2); per la tutela delle api (art. 3); per la tutela della produzione di tuberi-seme di patate e di altre colture agrarie (art. 4); relativamente alla produzione, commercializzazione e importazione di vegetali e prodotti vegetali (art. 5); alla produzione e commercializzazione del materiale di propagazione vegetale (art. 6); all'uso sostenibile dei pesticidi (art. 7).

L'art. 9 affida le relative funzioni di vigilanza al Servizio fitosanitario, mente l'art. 10 stabilisce le sanzioni amministrative in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dal medesimo Servizio o dalla legge.


Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi"

La legge modifica la l.p. 22 ottobre 1993, n. 17, recante la "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Il principale obiettivo dell'importante revisione è l'adeguamento alla normativa statale e a quella dell'Unione europea, nonché il loro coordinamento con la normativa provinciale. In particolare la rielaborazione della legge provinciale tiene conto delle modifiche introdotte alla l. 241/90; del d.P.R. n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"); del d.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"); d.lgs. n. 82/2005 ("Codice dell'amministrazione digitale"); della l. n. 190/2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");

del d.lgs. n. 33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"); dell'art. 8 l. n. 150/2000, n. 150 ("Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"); dell'art. 32 l. n. 69/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"); della direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, si prevedono adeguamenti/correzioni per ovviare a concrete difficoltà emerse nello svolgimento delle procedure amministrative. Si propongono anche concrete misure finalizzate a rafforzare il contatto con i cittadini, la trasparenza e la semplificazione del procedimento amministrativo; ad incrementare l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa e a garantire l'imparzialità dell'amministrazione.

Sono inserite importanti previsioni per la digitalizzazione dell'amministrazione.


Si segnala altresì:

Impugnativa della legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17 (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali). Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016.

Ricorso n. 6 del 3 marzo 2016, pubblicato in G.U. n. 11 del 16 marzo 2016.

La delibera governativa premette che il d.lgs. n. 118/2011 disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. e) Cost., che, a seguito della legge cost. n. 1 del 2012, elenca tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato l' "armonizzazione dei bilanci pubblici". La materia contabile non è, pertanto, nella disponibilità legislativa delle Regioni o Province autonome, alle quali è riservata la mera facoltà di emanare regolamenti contabili meramente applicativi del d.lgs. n. 118/2011.

La Provincia autonoma di Bolzano ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 79, co. 4-octies dello Statuto di autonomia, di recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'Accordo che disciplina i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'ottobre 2014, infatti, al punto 16 recita:

"La Regione Trentino Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si obbligano, altresì, a recepire con propria legge, da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto n. 118 per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti."

Nonostante quanto previsto dallo Statuto di autonomia la legge impugnata non si limita a rinviare direttamente e semplicemente alle disposizioni del citato decreto legislativo, ma introduce una disciplina peculiare che opera deroghe, omissioni ed integrazioni suscettibili di determinare incertezza e confusione nella materia.

Così, non emerge chiaramente se gli enti locali adottino dal 2016 gli schemi armonizzati con funzione autorizzatoria o solo conoscitiva; la legge impugnata omette di rinviare al d.lgs. 118/2011 per la disciplina degli organismi ed enti strumentali degli enti locali e nulla dice in merito al rendiconto consolidato, alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato.

In particolare, si ritiene che la regolazione da parte della Provincia autonoma in materia non possa che essere limitata ad aspetti non disciplinati dal citato decreto legislativo o alle peculiarità statutarie garantite alla Provincia.

Conseguentemente si contesta la legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, e 66, nonché delle ulteriori disposizioni connesse e correlate, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Cost.

Osservatorio sulle fonti

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