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CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2695

È jus receptum il principio (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 3 agosto 2017 n. 3891) secondo il quale non sono legittimi gli atti o le misure comunali che limitino la localizzazione degli impianti di TLC in via generale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa, neppure per tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici, mentre il regolamento comunale può disciplinare il corretto insediamento degli impianti nel territorio, senza, tuttavia, porre limiti generalizzati se essi sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.

CONS. STATO, sez. V, 17 giugno 2019, n. 4047
Le fonti primarie (in particolare l’art. 43, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000: "Lo statuto stabilisce i casi di decadenza e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative") rimettono allo statuto di stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata: l'art. 13, comma 3, dello Statuto prevede, infatti, che "I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale", senza operare distinzioni tra sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.
Dette previsioni statutarie prevalgono sulle difformi e più restrittive previsioni regolamentari che attribuiscono rilievo al solo mancato intervento dei consiglieri alle sedute ordinarie: ciò non solo perché, in generale, i regolamenti comunali disciplinano i settori dell'attività amministrativa sulla base delle linee essenziali indicate dallo Statuto (le cui previsioni devono prevalere in caso di contrasto), ma, soprattutto, per ragioni sostanziali.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 4 gennaio 2019, n. 60

Dal provvedimento impugnato risulta che il medesimo è stato adottato ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L. al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica ovvero l'incolumità fisica della popolazione ex art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008, per cui trattasi di un ordinanza contingibile ed urgente rispetto al quale può applicarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ai fini della emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54 T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato (C. di S.. Sez. V. 15 febbraio 2010. n. 820; id. Sez. VI. 5 settembre 2005. n. 4525: nello sesso senso v. altresì, C. di S., Sez. Il. 31 gennaio 2011. n. 387). La giurisprudenza ha infatti precisato come l'ordinanza de qua non abbia carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo ed a prevenire danni all'incolumità pubblica: pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata (C. di S., Sez. V, 7 settembre 2007. n. 4718, T.A.R. Campania. Sez. V. 14 ottobre 2013, n. 4603). (...)".

Le medesime conclusioni ben possono applicarsi anche all'ipotesi di specie in cui viene in rilievo la gestione, implicante pertanto anche l'effettuazione delle necessarie opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, della S.S. 212 "Della Val Fortore" affidata ad ANAS s.p.a. nella quale è situato il tombino privo di adeguato canale di scolo.

T.A.R. LAZIO, Roma, 17 dicembre 2018, n. 12276

Il provvedimento impugnato richiama quale base normativa principalmente l'art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267 del 2000 che attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica o anche per l'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente, del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.
Il Tar ritiene che la chiusura di una scalinata con impedimento del pubblico transito non configuri una situazione di pericolo, di grave incuria o di degrado del territorio, tale da giustificare l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, conseguente, difetto dei presupposti per l'adozione del provvedimento atipico, avendo apprestato l'ordinamento altri strumenti per intervenire correttamente, nel rispetto delle regole sul procedimento amministrativo e, più in generale, del principio di legalità, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, mediante il confronto delle ragioni pubbliche con gli interessi privati attinti dall'azione amministrativa.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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