Parità di genere, nomine e designazioni di competenza regionale. Un’analisi della legislazione delle Regioni a statuto ordinario (3/2019)

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Dall’analisi condotta sulla legislazione delle Regioni a Statuto ordinario, risulta che solo 8 Regioni hanno introdotto disposizioni finalizzate a garantire la parità di genere nei processi relativi alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.
Nella maggior parte dei casi si tratta di disposizioni contenute nell’unica legge che disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale; in taluni casi (come in Lombardia) ci troviamo di fronte a due fonti normative: una che regola le nomine di competenza del Consiglio regionale, l’altra quelle di competenza della Giunta. In altri casi, invece, il principio relativo alla parità di genere viene espresso all’interno della normativa relativa alla disciplina del sistema organizzativo regionale, che contiene anche disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale (Lazio).
Come si può vedere dalla scheda qui sotto, le disposizioni relative alla parità di genere sono state perlopiù aggiunte in un momento successivo, anche sulla spinta dell’approvazione dei nuovi statuti regionali, i quali hanno inserito, tra i principi ispiratori, quello della parità di genere.

Si tratta spesso di disposizioni di principio, mentre raramente sono introdotti organi e procedure in grado di assicurare un sistema di controllo e dei correttivi efficaci.
Salvo l’ipotesi della Lombardia, il mancato rispetto delle norme, che stabiliscono dei vincoli percentuali di nomine di genere diverso, non è sanzionato. Quindi nella sostanza gli obiettivi perseguiti non sono raggiunti e le relative norme sono inefficaci.

 

1. BASILICATA:
Legge regionale 5 aprile 2000, n. 32
Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale
Riferimenti alla parità di genere: art. 1 comma 2; art. 4 comma 3

Il principio generale del rispetto della parità introdotto all’art. 1 di genere viene specificato all’art. 4 laddove si richiede che i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre nominativi di persone di entrambi i sessi.

 

2. CAMPANIA:
Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17
Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania
Riferimenti alla parità di genere: art. 1, comma 2; art 8 bis

Entrambe le disposizioni sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lettera d) della Legge regionale 10 novembre 2011, n. 17, recante “Norme per garantire efficienza, risparmio e pari opportunità”.
Tali modifiche hanno riguardato:
- il riferimento al principio del rispetto della parità di genere, inserito all’art. 1
- la previsione di un sistema di controllo affidato a specifiche strutture tecniche di supporto da istituire presso gli uffici del Consiglio e della Giunta. Se dalle verifiche effettuate risulta non rispettato del il principio della parità di genere, l’organo che ha provveduto alle nomine e alle designazioni è tenuto, nell’anno solare successivo, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato.

 

3. EMILIA-ROMAGNA:
- Legge regionale 27 maggio 1994, n. 24
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale
Riferimenti alla parità di genere: art. 9 (abrogato dalla legge n. 15/2014)

- Legge regionale 27 giugno 2014, n. 6
Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere
Riferimenti alla parità di genere: art. 5 comma 2, art. 6

L’art. 5 comma 2 della legge n. 6/2014 ha previsto la costituzione di un’apposita sezione di genere nell’albo delle nomine disciplinato dall’art. 9 della legge n. 24/1994. Successivamente l’art. 13 della legge n. 15/2014 ha abrogato il suddetto art. 9.

 

4. LAZIO
- Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6
Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale
Riferimenti alla parità di genere: art. 3
La disposizione ha carattere di principio.

 

5. LOMBARDIA:
- Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.
Riferimenti alla parità di genere: art. 1, art. 3, comma 3, art. 12, comma 1 bis

- Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32
Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione
Riferimenti alla parità di genere: art. 1 comma 1, art. 2 comma 4

Su entrambe le leggi regionali è intervenuta di recente la legge regionale 2 dicembre 2016, n. 30
(recante Modifiche alle leggi regionali 4 dicembre 2009, n. 25 “Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale” e 10 dicembre 2008, n. 32 “Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione”), che ha apportato alcune modifiche significative.
Alla legge n. 25/2009 è stato aggiunto il comma 1 bis all’art. 12. In base a questa disposizione, se il risultato della votazione non è conforme alle disposizioni sull’equilibrio di genere, il Presidente del Consiglio regionale invalida la votazione stessa e procede all'indizione di una nuova. Qualora anche questa votazione non abbia esito conforme alle condizioni previste dalla legge, il Presidente del Consiglio dispone che la proposta di nomina sia nuovamente iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio. Se anche in tale successiva seduta l'Assemblea delibera in maniera non conforme alle disposizioni di legge oppure non procede alla votazione, il Presidente del Consiglio provvede ai sensi dell'articolo 15 (esercitando, dunque, i poteri sostitutivi previsti dalla legge).
Con riferimento alla legge n. 32/2008 è stato modificato l’art. 2 nel senso di prevedere che qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature o non siano state presentate in numero almeno pari al doppio di quello necessario a garantire al genere meno rappresentato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nelle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale riapre i termini per la presentazione ovvero provvede a presentare candidature.

 

6. MARCHE:
- Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34
Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione
Riferimenti alla parità di genere: art. 5 comma 1 bis; art. 9

Entrambe le disposizioni sono state aggiunte dalla Legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 recante “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”.
Tali modifiche hanno riguardato:
- L’art. 5 comma 1 bis. La disposizione prevede che ciascun soggetto abilitato a presentare candidature è tenuto a presentare, per ogni singolo organismo, almeno la candidatura di una donna e di un uomo;
- L’art. 9 ter. La disposizione introduce un sistema di controllo affidato alle strutture tecniche di supporto del Consiglio e della Giunta. Se dalle verifiche effettuate risulta il non rispetto del principio della parità di genere sulle nomine l’organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell’anno solare successivo, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato.

 

7. TOSCANA:
Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di
competenza della Regione
Riferimenti alla parità di genere: art. 7 comma 6; art. 19

La disposizione richiede che, sul totale delle nomine effettuate nell’anno solare di riferimento dal Consiglio e dagli organi di governo, sia rispettata la percentuale del 50% di presenza per ogni genere e che le strutture tecniche predisposte presso la Giunta ed il Consiglio controllino il rispetto di tale percentuale. La disposizione prevede altresì che, in caso di mancato rispetto, l’organo che ha provveduto alle nomine e designazioni sia tenuto, nell’anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggior e di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

 

8. UMBRIA:
Legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Riferimenti alla parità di genere: art. 1 bis

La disposizione è stata introdotta dall’art. 1, comma 1 della legge regionale n. 17/2017 ed ha carattere di mero principio.