Aggiornamento sulle leggi di ratifica ed esecuzione approvate nell’ultimo trimestre e cenni sull’istituzione della commissione “Regeni” (2/2019)

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A) LEGGE 8 maggio 2019, n. 42 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. (19G00048) (GU Serie Generale n.121 del 25-05-2019).

B) LEGGE 8 maggio 2019, n. 40, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. (19G00047) (GU Serie Generale n.117 del 21-05-2019).

C) LEGGE 3 maggio 2019, n. 39, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. (19G00046) (GU Serie Generale n.113 del 16-05-2019).

D) LEGGE 3 maggio 2019, n. 38, Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. (19G00045) (GU Serie Generale n.112 del 15-05-2019).

E) DELIBERA 30 aprile 2019, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. (19A03008) (GU Serie Generale n.110 del 13-05-2019).

 

A) LEGGE 8 maggio 2019, n. 42 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. (19G00048) (GU Serie Generale n.121 del 25-05-2019).
Con legge n. 42/2019 il Parlamento autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica e dà esecuzione all’accordo di cooperazione tra Unione europea e suoi membri, da una parte, e Cuba, dall’altra.
L’accordo all’articolo 1 prevede che costituiscono un elemento essenziale dell’accordo medesimo il rispetto e la promozione dei principi democratici, il rispetto di tutti i diritti umani (ancora all’articolo 5) e di tutte le libertà fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli strumenti internazionali fondamentali in materia di diritti umani e nei loro protocolli facoltativi applicabili alle parti, nonché il rispetto dello Stato di diritto. Tali obiettivi sono poi meglio esplicitati agli articoli 22 e 24 e, ancora, agli articoli 23 e 25 che si occupano di rafforzare i principi del buon governo. Le Parti instaurano, dunque, un dialogo orientato a rafforzare i diritti umani (come previsto all’articolo 5) e la democrazia e a conseguire uno sviluppo sostenibile (poi disciplinato dall’’articolo 14) con eliminazione della discriminazione in tutti i suoi aspetti. Le Parti riconoscono altresì che tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente il proprio sistema politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. All’articolo 2 dell’Accordo è poi previsto di consolidare e rafforzare le relazioni esistenti tra le Parti in materia di dialogo politico (più in dettaglio disciplinato agli articoli 3 e 4), la cooperazione e gli scambi commerciali sulla base del mutuo rispetto, della reciprocità, dell'interesse comune e del rispetto della sovranità di ciascuna Parte. Le Parti si impegnano inoltre ad accompagnare il processo di ammodernamento dell'economia della società cubana, fornendo un quadro globale per il dialogo e la cooperazione.
In ambito commerciale le parti si impegnano a prevenire e contrastare il commercio illegale di armi (articoli 6 e 32) e a proseguire politiche di disarmo e di prevenzione della proliferazione di armi di distruzione di massa (articolo 7). Sempre in ambito commerciale viene disciplinata la cooperazione nei diversi settori dell’economia (articoli 50-58) tra cui agricoltura, pesca, turismo, tecnologie, energia, trasporti.
Sempre in materia di commercio le Parti riconoscono inoltre che per promuovere la crescita (articolo 61) sono utili la riduzione dei dazi doganali e degli altri ostacoli agli scambi e l'eliminazione del trattamento discriminatorio nelle relazioni commerciali internazionali. Ai sensi dell’articolo 62, poi, ciascuna Parte concede alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» in conformità dell'articolo 1 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e delle sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte. Tale disciplina non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un altro paese in conformità degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio.
Ai sensi dell’articolo 63, infine, ciascuna parte concede alle merci dell'altra il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e delle sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.
Ai sensi dell’articolo 66 le parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli ostacoli tecnici agli scambi («accordo TBT»).
Vengono poi delineate le regole sulla cooperazione in materia penale. Le Parti a tal fine collaborano alla prevenzione del terrorismo e dei reati più gravi per la Comunità internazionale (articoli 8, 9, 33), nella lotta contro la tratta di schiavi e di migranti (articoli 11 e 34), contro il traffico e il consumo di droghe (articoli 12 e 28) e contro la discriminazione razziale (articolo 13), nella lotta al riciclaggio (articolo 29), contro la criminalità organizzata (articolo 30) e contro la corruzione (articolo 31).
In materia di dialogo strategico settoriale all’articolo 17 le parti si adoperano per condurre il dialogo in ambiti di reciproco interesse. Tale dialogo può comprendere gli scambi di informazioni sull'elaborazione e sulla programmazione delle politiche nei settori interessati, gli scambi di opinioni sull'armonizzazione del quadro giuridico delle parti con le regole e le norme internazionali e l'attuazione di tali norme e standard, la condivisione delle migliori prassi in materia di elaborazione di politiche settoriali, il coordinamento e la gestione delle politiche e dei problemi settoriali specifici.
All’articolo 18 vengono poi previste le modalità di cooperazione che prevedono assistenza tecnica e finanziaria (poi disciplinata anche all’articolo 21) sul dialogo e sugli scambi di opinioni e di informazioni quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. La cooperazione attiene poi alla promozione della partecipazione di Cuba ai programmi di cooperazione regionale dell'Unione europea, ai programmi di cooperazione tematica dell'Unione, ai programmi quadro dell'Unione e alla promozione della cooperazione in settori di interesse comune tra le parti e con i paesi terzi.
Attraverso i propri organismi delegati competenti Cuba effettua tutte le procedure di importazione, in esenzione da diritti e dazi doganali, per le merci e per i fattori di produzione legati alle azioni di cooperazione, gestendo, unitamente alle autorità competenti in materia di sanità e agricoltura, i controlli sanitari, veterinari e fitosanitari, ove necessario, e completando le procedure in materia di migrazione per il personale che si reca a Cuba per esigenze legate alle azioni di cooperazione convenute, nonché le procedure riguardanti altre autorizzazioni relative ai permessi di lavoro e di soggiorno temporanei per il personale espatriato che lavora temporaneamente a Cuba.
Si rafforza anche la cooperazione in materia di coesione sociale (art. 37), di occupazione (art. 38), di istruzione (art. 39), di sanità pubblica (art. 40), di tutela dei consumatori (art. 41) e di tutela del patrimonio culturale (art. 42). Viene disciplinata anche la cooperazione in materia ambientale per la prevenzione e per la gestione delle catastrofi naturali (articolo 47-49).
Il consiglio congiunto assistito dal comitato misto vigila sul rispetto dell’accordo (art. 81-82).

B) LEGGE 8 maggio 2019, n. 40, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. (19G00047) (GU Serie Generale n.117 del 21-05-2019)
La legge n. 40/2019 autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica e dà esecuzione all’accordo di transazione tra Italia e la Comunità europea dell’energia atomica sulla gestione dei rifiuti radioattivi del sito del centro di ricerca di Ispra.
Le Parti avevano concluso un accordo per l'istituzione del Centro comune di ricerca nucleare con competenze generali il 22 luglio del 1959. Molti contratti erano stati conclusi tra Euratom e Governo italiano ed Enti quali ENEA, CISE, ENEL (enti del Sistema Italia) per l'esecuzione di progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano. Di conseguenza, materiali nucleari, rifiuti e strumentazione di proprietà del sistema Italia sono presenti nel sito di Ispra. Stante l'impossibilità della netta definizione dei rispettivi oneri economici la Parti hanno poi concordato di individuare una soluzione attraverso un'intesa tra le parti di tipo transattivo mediante compensazione con la fornitura di servizi da parte dell'Italia. All’articolo 1 con tale accordo si prevede in particolare che il Governo italiano provvederà, a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano svolte presso il Centro di Ispra, alla disattivazione dell'installazione nucleare denominata «Reattore Ispra 1».
A carico del Governo italiano è attribuita la conservazione in sicurezza, la disattivazione dell'impianto fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica, il trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti da smantellamento di cat. 2 alla Stazione di gestione dei rifiuti radioattivi del Centro Ispra, la predisposizione e il confezionamento dei rifiuti da smantellamento di cat. 3, ed in particolare della grafite (ai fini dello stoccaggio temporaneo presso il sito) e la proprietà dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro smaltimento finale al Deposito nazionale.
A carico invece del Centro è prevista la caratterizzazione, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti da smantellamento di cat. 2 presso la SGRR, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di cat. 2 presso il sito del Centro, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di cat. 3 ed in particolare della grafite presso un deposito temporaneo sul sito, l’analisi di fattibilità, la richiesta di deroga ed eventuali adattamenti per consentire lo stoccaggio dei rifiuti di cat. 3, ed in particolare della grafite, all'interno del deposito temporaneo per rifiuti di cat. 2 del Centro di Ispra.
Con l’Accordo le Parti rinunciano ad ogni ulteriore eventuale pretesa a fronte degli oneri per le pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte presso il Centro.
All’articolo 2 è poi previsto che il conferimento dei rifiuti nucleari presenti nel sito del Centro di Ispra al Deposito nazionale italiano si effettuerà entro il 2028 secondo un calendario da concordare in considerazione della disponibilità del deposito stesso e secondo la disponibilità finanziaria della Commissione europea. Al momento del conferimento dei rifiuti di proprietà del Centro di Ispra al Deposito nazionale la Commissione europea corrisponderà un importo per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti nucleari, calcolato secondo le tariffe ufficiali applicabili agli esercenti pubblici italiani di cui alla lettera e), comma 2, dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. I rifiuti del Centro di Ispra non saranno trattati in modo differente dai rifiuti provenienti dalle installazioni di ricerca sul ciclo del combustibile nucleare in via di disattivazione. All'atto del conferimento al Deposito nazionale i rifiuti radioattivi depositati divengono di proprietà del Governo italiano.
Qualora alla data del 2028 non fosse disponibile il Deposito nazionale, la proprietà di tutti i rifiuti nucleari presenti nel sito del Centro di Ispra, condizionati conformemente ai «Waste Acceptance Criteria» italiani, verrà trasferita al Governo italiano dal 1° gennaio 2029. Dalla stessa data il Governo italiano si farà carico dei costi dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti. Il Centro procederà al condizionamento dei rifiuti radioattivi secondo gli standard nazionali ed internazionali riconosciuti e nel rispetto delle condizioni stabilite negli atti autorizzativi.

C) LEGGE 3 maggio 2019, n. 39, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. (19G00046) (GU Serie Generale n.113 del 16-05-2019)
Con legge n. 39/2019 il Parlamento ha autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica e dà esecuzione alla convenzione del Consiglio d’Europa per il contrasto della manipolazione delle manifestazioni sportive.
Le fonti internazionali pongono attenzione alla disciplina sportiva e la stessa convenzione cita la convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, la Convenzione contro il doping, le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla Carta europea dello sport riveduta.
Lo scopo, ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione, è combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport.
Ai sensi dell’articolo 5 ciascuna Parte - se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e altre pertinenti organizzazioni - identifica, analizza e valuta i rischi associati alla manipolazione delle competizioni sportive.
Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e le altre organizzazioni pertinenti a stabilire procedure e regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e adotta, se del caso, misure legislative o di altra natura necessarie a tal fine.
Ai sensi dell’articolo 7 l’accordo si occupa della prevenzione dei conflitti di interesse, proibendo alle parti interessate alla competizione di scommettere sulle competizioni sportive alle quali partecipano, proibendo l'abuso o la divulgazione delle informazioni privilegiate, imponendo il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali da parte delle organizzazioni sportive e dei loro membri affiliati. Viene poi posto l'obbligo per le parti interessate alla competizione di segnalare immediatamente eventuali attività sospette, incidenti, incentivi o approcci che possano essere considerati una violazione delle regole contro la manipolazione delle competizioni sportive. Viene inoltre richiesto un controllo efficace e rafforzato dello svolgimento delle competizioni sportive esposte al rischio di manipolazione. Vengono previste disposizioni in merito alla segnalazione immediata di casi di attività sospette legate alla manipolazione delle competizioni sportive alle pertinenti autorità pubbliche o piattaforme nazionali. Sono da adottare inoltre meccanismi efficaci per facilitare la rivelazione di eventuali informazioni relative a casi effettivi o potenziali di manipolazione delle competizioni sportive, compresa un'adeguata protezione per coloro che denunciano irregolarità. Infine, è chiesto alle Parti di sensibilizzare anche i giovani atleti sui rischi della manipolazione delle competizioni sportive e sugli sforzi per contrastarla, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni.
In materia di legislazione penale nazionale al’articolo 15 è previsto che ciascuna Parte assicuri che la propria legislazione nazionale consenta di sanzionare penalmente la manipolazione delle competizioni sportive implicante pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente, quali definite nell'ordinamento giuridico interno. All’articolo 16 ciascuna Parte adotta le misure legislative ad attribuire la natura di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, ai comportamenti di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198), all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000), o all'articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003), qualora il reato sottostante che genera i profitti sia uno di quelli contemplati agli articoli 15 e 17 della presente Convenzione e in ogni caso qualora di tratti di estorsione, corruzione e frode.
Nel determinare i reati ciascuna delle Parti può decidere, in conformità al diritto nazionale, come intende definire tali reati e la natura di eventuali elementi particolari che li rendono gravi. Ciascuna Parte valuta se includere la manipolazione delle competizioni sportive nel suo quadro di prevenzione dal riciclaggio del denaro e dispone che gli operatori delle scommesse sportive mettano in opera l'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela, la conservazione dei documenti e gli obblighi di segnalazione.
Ai sensi dell’articolo 17 ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire il carattere di reato nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno alla complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della presente Convenzione.
E’ prevista anche la responsabilità delle persone giuridiche e all’articolo 18 si dispone che ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in qualità di membro di un organo della persona giuridica, che eserciti un ruolo direttivo in seno alla persona giuridica sulla base. In linea con i principi giuridici delle Parti la responsabilità della persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.
Dunque, le Parti fissano misure penali per le persone fisiche (articolo 22) e per le persone giuridiche (articolo 23), sanzioni amministrative (articolo 24), nonché misure di sequestro e confisca (articolo 25).
In materia di giurisdizione ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della Convenzione nei casi in cui il reato sia commesso nel suo territorio, oppure a bordo di una nave battente la sua bandiera, oppure a bordo di un aeromobile immatricolato secondo la sua legislazione, oppure infine da uno dei suoi cittadini o da persona che risiede abitualmente nel suo territorio. Ancora, ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei casi in cui un presunto reo sia presente sul suo territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte sulla base della sua cittadinanza.
Qualora più Parti rivendichino la giurisdizione per un presunto reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, le Parti in causa si consultano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione più appropriata ai fini del procedimento giudiziario.
In materia di cooperazione in materia penale l’articolo 26 stabilisce che le Parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e agli altri strumenti internazionali e in conformità al loro diritto nazionale, cooperano nella misura più ampia possibile nelle indagini, nelle azioni penali e nei procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, compresi il sequestro e la confisca.
Le Parti nella misura più ampia possibile cooperano in materia di estradizione e mutua assistenza in campo penale e in conformità al loro diritto nazionale in relazione ai reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.
In materia di cooperazione internazionale, il requisito della doppia incriminazione si considera soddisfatto se il comportamento considerato reato per il quale sono state richieste la mutua assistenza o l'estradizione costituisce reato in base al diritto interno di ambedue le Parti, a prescindere dal fatto che la rispettiva legislazione classifichi o meno il reato nella stessa categoria o lo denomini con la stessa terminologia della legislazione dello Stato richiedente.
Qualora una Parte condizioni l'estradizione o la mutua assistenza giuridica in campo penale all'esistenza di un trattato e riceva una richiesta di estradizione o di assistenza giuridica in campo penale da un'altra Parte con la quale non ha concluso tali trattati, la presente Convenzione può essere considerata come base giuridica per l'estradizione o la mutua assistenza giuridica nei riguardi dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.
E’ istituito, infine, il comitato di follow up ai sensi dell’articolo 31 è responsabile dell'attuazione della presente Convenzione, le cui riunioni sono convocate dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.

D) LEGGE 3 maggio 2019, n. 38, Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. (19G00045) (GU Serie Generale n.112 del 15-05-2019)
Con legge n. 38/2019 il Parlamento autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica e dà esecuzione all’Accordo tra Italia e Istituto universitario europeo sulla nuova sede. All’articolo 1 dell’accordo il Governo italiano mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto europeo l'immobile denominato «Casino Mediceo di San Marco - Palazzo Buontalenti» a Firenze sito tra via Cavour e Via San Gallo.
Ai sensi dell’articolo 2 la manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Buontalenti e le relative spese sono a carico del Governo italiano conformemente all'articolo 1, secondo paragrafo, dell'Accordo di sede.
L'Istituto concorderà con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali l'occasionale apertura al pubblico di Palazzo Buontalenti.
All’articolo 3 è stabilito che il Governo verserà annualmente all'Istituto, relativamente agli immobili già in uso, un contributo forfettario pari ad euro settecentocinquantamila.

E) DELIBERA 30 aprile 2019, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. (19A03008) (GU Serie Generale n.110 del 13-05-2019)
È stata istituita la commissione parlamentare “Giulio Regeni”. La Commissione dovrà raccogliere gli elementi utili per chiarire tutte le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla morte di Giulio Regeni e verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative alla morte di Giulio Regeni, anche al fine di valutare eventuali iniziative normative per superare tali impedimenti, nonché per incrementare i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti di studio e di ricerca all'estero, in funzione di prevenzione dei rischi per la loro sicurezza e incolumità.
La Commissione, ai sensi dell’articolo 2, è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari ed è comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
Ai sensi dell’articolo 3 la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.
La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari,anche se coperti da segreto. Sul rispetto del segreto di ufficio interviene anche l’articolo 4.
All’articolo 6 è previsto che la Commissione potrà avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
All’articolo 7 è previsto che la Commissione concluderà i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenterà alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.