Aggiornamento sulle recenti leggi di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali sull’assistenza giudiziaria in materia penale, di estradizione, di cooperazione nella materia della difesa e in materia di cooperazione scientifica e culturale (3/2019)

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LEGGE 24 luglio 2019, n. 87, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017. (19G00094) (GU Serie Generale n.193 del 19-08-2019). LEGGE 24 luglio 2019, n. 88, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. (19G00095) (GU Serie Generale n.193 del 19-08-2019). LEGGE 24 luglio 2019, n. 90, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. (19G00100) (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2019). LEGGE 24 luglio 2019, n. 91, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. (19G00101) (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2019). LEGGE 29 luglio 2019, n. 79, Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. (19G00092) (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). LEGGE 29 luglio 2019, n. 80, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. (19G00091) (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). LEGGE 25 settembre 2019, n. 113, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. (19G00120) (GU Serie Generale n.243 del 16-10-2019). LEGGE 25 settembre 2019, n. 120, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. (19G00128) (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2019).

1) Il Legislatore è intervenuto recentemente più volte in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale.
A) Con legge 19 luglio 2019, n. 66, il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione alla Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996. La Convenzione, secondo quanto previsto all’articolo 1, è finalizzata a rafforzare le disposizioni in materia di estradizione già contenute in altri accordi (in particolare, nella Convenzione europea di estradizione del 1957 e nella Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977) e non pregiudica l’applicazione di norme più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali eventualmente sussistenti tra Stati membri. All’articolo 2 della Convenzione è previsto che daranno luogo ad estradizione le condotte che sono punite dallo Stato richiedente con una pena privativa della libertà e una misura di sicurezza limitativa della libertà pari almeno ad un anno e dallo Stato richiesto con una pena e una misura di sicurezza limitative della libertà per un periodo pari almeno a 6 mesi.
All’articolo 3 è previsto che la domanda di estradizione non può essere rifiutata quando l’estradizione attiene a fatti riconducibili a cospirazione o ad associazione per delinquere, oppure quando i fatti contestati attengono ai crimini di cui agli articoli 1 e 2 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo o se comunque attengono a traffico di sostanze stupefacenti, a criminalità organizzata o ad atti contro vita e integrità fisica delle persone.
Ai sensi dell’articolo 4, non costituisce motivo per respingere la domanda di estradizione il fatto che lo Stato richiedente preveda che la misura di privazione della libertà sia eseguita in luogo diverso da un istituto penitenziario. Ai sensi dell’articolo 5, lo Stato richiesto non può qualificare il reato per cui si chiede l’estradizione come reato politico o fatto connesso a reato politico e per tale ragione respingere la domanda di estradizione. Inoltre, la convenzione si applica anche ai reati di natura fiscale (articolo 6). Ai sensi degli articoli 7 e 8, l’estradizione viene concessa dallo Stato richiesto anche quando la domanda attiene a persone che hanno la cittadinanza dello Stato richiesto, né può essere rifiutata per intervenuta prescrizione nello Stato richiesto. Può essere invece rifiutata per intervenuta amnistia (articolo 9). Ai sensi dell’articolo 10, la persona estradata non può essere processata per fatti commessi anteriormente alla consegna che non sono stati oggetto di richiesta di estradizione a meno che quei fatti non siano puniti con pene e misure diverse da quelle privative delle libertà o la persona abbia rinunciato al beneficio del principio di specialità dell’estradizione. In base all’articolo 11, ciascuno Stato richiesto può dichiarare in qualsiasi momento che il consenso all’estradizione si presume dato verso altri Stati purché tali Stati abbiano fatto medesima dichiarazione. Ciascuno Stato designa un’autorità centrale per la gestione delle domande (articolo 13).
B) Con legge 24 luglio 2019, n. 87 il Parlamento ha, poi, autorizzato la ratifica e dato piena esecuzione ai seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.
In materia di estradizione, la Convenzione firmata da Italia e Serbia prevede all’articolo 2 che l'estradizione dei propri cittadini al fine di dare corso ad un procedimento penale sarà consentita per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio punibili secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale, sarà consentita per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio quando per i suddetti reati sia stata inflitta la pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale non inferiore a 2 anni. L’articolo 3 prevede che l’estradizione possa essere disposta anche per altri gravi reati puniti con pena detentiva di almeno cinque anni o per condanna definitiva ad almeno 4 anni di pena detentiva. L’articolo 4 prevede che nel caso in cui l'estradizione sia richiesta al fine di dare corso ad un procedimento penale la consegna del cittadino può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata giudicata, sia restituita alla Parte Richiesta per l'esecuzione della pena o di altra misura restrittiva della libertà personale eventualmente inflitta nei suoi confronti con sentenza definitiva dalle Autorità della Parte Richiedente. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale, la Parte Richiesta può eseguire essa stessa tale pena o provvedimento restrittivo, conformemente al proprio diritto interno.
In materia di assistenza giudiziaria in materia penale, invece, la Convenzione firmata da Italia e Serbia prevede all’articolo 1 che l’assistenza tra le Parti può consistere nella localizzazione ed identificazione di persone; notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente; acquisizione e trasmissione di atti, documenti e prove; espletamento e trasmissione di relazioni peritali; assunzione di testimonianze o dichiarazioni; assunzione di interrogatori degli imputati; trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali; esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose; esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato; comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; e scambio di informazioni in materia di diritto. All’articolo 2 è previsto che, quando la Parte richiesta riceve una richiesta di assistenza, essa osserva le formalità indicate dalla Parte Richiedente, salvo che siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e dà esecuzione alla richiesta il più rapidamente possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte Richiedente. L’articolo 4 disciplina la comparizione in videoconferenza per testimonianze e per interrogatori. L’articolo 5 disciplina gli accertamenti bancari e finanziari.
c) Con legge 24 luglio 2019, n. 88 il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione ai seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.
Con il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale all’articolo 1 le Parti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione e nel termine più breve, l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudiziaria è domandata, sia di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente. La Convenzione non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna né ai reati militari che non costituiscono anche reati di diritto comune. L'assistenza giudiziaria può essere accordata anche nelle procedure relative a fatti che, in base al diritto nazionale della Parte richiedente o della Parte richiesta, sono punibili come reati contro norme di diritto perseguiti da autorità amministrative e contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, segnatamente in materia penale. L'assistenza giudiziaria non può essere rifiutata per il solo motivo che i fatti di cui si tratta possono implicare la responsabilità di una persona giuridica nella Parte richiedente. L’articolo 3 prevede il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente. Gli articoli 7-29 fissano le procedure che regolano l’assistenza giudiziaria, tra le quali l’articolo 7 sulla esecuzione differita delle domande, gli articoli 9 e 10 sull’audizione della persona mediante video-conferenza e mediante conferenza telefonica, l’articolo 13 sul trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiesta, l’articolo 20 sulle squadre investigative comuni. In forza dell’articolo 17, relativo alle osservazioni transfrontaliere, gli agenti di una delle Parti che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, osservano nel proprio Paese una persona sospettata di avere partecipato ad un reato suscettibile di dare luogo all'estradizione oppure una persona nei cui confronti vi sono seri motivi di credere che possa portare all'identificazione o alla localizzazione della persona di cui sopra, sono autorizzati a continuare l'osservazione nel territorio di un'altra Parte se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione transfrontaliera sul fondamento di una domanda d'assistenza giudiziaria preventivamente presentata.
Nel terzo Protocollo, all’articolo 1, è previsto l’obbligo di estradizione in procedura semplificata. Le Parti Contraenti si obbligano, infatti, a estradarsi reciprocamente gli individui ricercati ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione secondo la procedura semplificata prevista dal presente Protocollo a condizione che detti individui e la Parte richiesta vi acconsentano. Gli articol1 2-12 stabiliscono le regole sulle procedure.
Con il quarto Protocollo, all’articolo 1, si stabilisce che l'estradizione non potrà essere rifiutata perché l'azione o la pena sono prescritte secondo la legislazione dello Stato richiesto. L’articolo 3 fissa le regole sul principio di specialità: l'individuo che è stato consegnato non sarà né arrestato né perseguito né giudicato né condannato né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello che ha motivato l'estradizione, ad eccezione che la Parte che l'ha consegnato vi acconsenta o se, avendo avuto la possibilità di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato nei 30 giorni successivi alla sua liberazione definitiva il territorio della Parte dalla quale è stato rilasciato o vi è ritornato dopo averlo lasciato. L’articolo 5 prevede che il transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti sarà consentito, previa presentazione di una domanda di transito, alla condizione che non si tratti di un reato considerato dalla Parte richiesta del transito come rivestente natura politica o puramente militare nel senso degli articoli 3 e 4 della Convenzione europea di estradizione.
d) Con legge 24 luglio 2019, n. 90 il Parlamento ha autorizza la ratifica e dato esecuzione ai seguenti trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
Con legge 24 luglio 2019, n. 91 il Parlamento ha invece autorizzato la ratifica e dato esecuzione ai seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.
Valgono le medesime regole. In materia di assistenza giudiziaria è previsto che le Parti, in conformità alle disposizioni del Trattato, si impegnano, su richiesta, a prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia penale. Tale assistenza comprende la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali, la citazione di testimoni, parti offese e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di interrogatori e di dichiarazioni di persone, il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'espletamento di perizie, l'esame di luoghi, documenti o cose, l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato, lo scambio di informazioni in materia di diritto nazionale, la comunicazione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari.
In materia di estradizione, è stabilito che ciascuna Parte, conformemente alle disposizioni del Trattato e su domanda della Parte Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente per dare corso a un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a loro carico nel corso di un procedimento perizie o per eseguire una condanna definitiva a pena detentiva.
Danno luogo ad estradizione i reati che, al momento dell'inoltro della domanda, sono punibili secondo la legge di entrambe le Parti con una pena detentiva non inferiore nel minimo ad un anno o con una pena detentiva più grave. Dà luogo a estradizione anche la domanda formulata in relazione ad una persona condannata con sentenza definitiva dall'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente ad una pena detentiva che, al momento della presentazione della domanda, sia pari ad almeno sei mesi. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente. L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
2) Il Legislatore è intervenuto anche in materia di cooperazione culturale e scientifica e in materia di difesa.
A) Con legge 25 settembre 2019, n. 113, ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione ai seguenti accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. Con legge 25 settembre 2019, n. 120, ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione ai seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.
Con tali accordi in materia culturale, le Parti intendono rafforzare le relazioni di amicizia esistenti e promuovere comprensione e conoscenza reciproche attraverso l'ulteriore sviluppo della cooperazione nel settore delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico, dei giovani e dello sport. L’articolo 1 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud dispone che le Parti Contraenti promuoveranno ed incoraggeranno lo sviluppo di una cooperazione paritaria e reciprocamente favorevole ai sensi dell’Accordo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in vigore nei rispettivi paesi. Il trattato tra Italia e Bielorussia afferma che lo scopo dell’Accordo è realizzare programmi e attività comuni atti a rafforzare la conoscenza reciproca sul potenziale culturale delle Parti Contraenti, nonché rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito culturale. Consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo sia regionale, le due Parti Contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, nonché dell'Iniziativa centro europea, in particolare, e di altri organismi internazionali e regionali al fine di favorire un'adeguata partecipazione ai programmi stessi.
In materia scientifica, le Parti, desiderose di incrementare la reciproca conoscenza e la cooperazione attraverso lo sviluppo di rapporti scientifici e tecnologici, hanno convenuto che le finalità dell’Accordo mirano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in settori di mutuo interesse, concordati su base paritaria e di mutuo beneficio, conformemente alla legislazione esistente nei rispettivi Paesi. Le attività possono consistere in scambi di scienziati, ricercatori e tecnici, in scambi di informazioni e documentazione, nell’organizzazione congiunta di seminari, laboratori e conferenze ed ogni altro incontro nei campi scientifico e tecnologico, in centri congiunti di ricerca e laboratori, in progetti congiunti di ricerca e formazione, in borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca.
B) Per quanto riguarda la cooperazione in materia di difesa sono intervenute la legge 29 luglio 2019, n. 79, che ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione allo Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 e la legge 29 luglio 2019, n. 80, che ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione all’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
La Convenzione tra Italia e Niger è finalizzata ad incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa (articolo 1). La cooperazione è regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco ed avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali già assunti, nonché con gli obblighi della Parte italiana conseguenti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
Sulla base dell’Accordo, le Parti potranno sottoscrivere intese tecniche di attuazione della cooperazione militare, nonché elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno luoghi, date, numero di partecipanti e modalità di attuazione delle attività di cooperazione (articolo 2).