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Una (nuova) proposta per il rinnovamento dei soggetti e delle sedi del controllo parlamentare, alla Camera dei deputati (3/2019)

Da qualche tempo, spunti alla innovazione delle regole e delle procedure della Camera dei deputati giungono dal Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, organo interno all’Ufficio di Presidenza, previsto dall’art. 3 del Regolamento dei Servizi e del Personale appunto per la formulazione di «indirizzi generali» l’esercizio della «vigilanza sull’attività di documentazione svolta dai Servizi ed Uffici della Camera».

Già nella scorsa legislatura il Comitato, presieduto dall’allora Vice presidente Di Maio, aveva promosso una serie di iniziative e proposte, ritenute strumentali o comunque connesse alla missione istituzionale dell’organo.
Tra le altre, in conclusione della XVII legislatura, era stata presentata una proposta di modifica del regolamento sottoscritta da tutti i componenti del Comitato, tesa alla istituzione di un Comitato per il controllo parlamentare (DOC. II, n. 23, XVII leg., già oggetto di segnalazione in questo Osservatorio), ossia un organo politico a composizione paritetica, con il compito di svolgere attività di verifica sul seguito attuativo di atti normativi o singole disposizioni, nonché di monitorare «il tasso di risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo; il seguito dato dal Governo agli impegni derivanti dall’accoglimento o dall’approvazione di atti di indirizzo da parte dell’Assemblea e delle Commissioni; la regolarità, la completezza e la tempestività degli adempimenti del Governo concernenti la trasmissione di relazioni al Parlamento e le nomine governative negli enti pubblici previste da disposizioni di legge».
Quel testo, presentato quasi simbolicamente a poche settimane dallo scioglimento delle Camere), è stato ripreso dai nuovi componenti dello stesso organo (nella sua formazione precedente alla nomina del Governo Conte II, dunque quando ne faceva parte ancora l’attuale Ministro D’Incà e non ancora il questore D’Uva), giungendo alla presentazione di una proposta di modifica lo scorso 11 luglio (DOC. II, n. 11, XVIII leg.)
Rispetto alla proposta presentata nella scorsa legislatura restano sostanzialmente confermate le caratteristiche strutturali del Comitato, che si prefigura composto da venti deputati, «in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e in modo che, al loro interno, sia rispecchiata la proporzione dei relativi Gruppi parlamentari», nonché l’elezione del Presidente tra i rappresentati di opposizione, ma a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato.
Quanto ai profili funzionali, invece, sono rinvenibili tre ambiti di novità, tutti di qualche rilievo.
Anzitutto si crea un canale di collegamento tra l’istituendo Comitato per il controllo parlamentare e la Conferenza dei capigruppo, individuando un potere di indirizzo di quest’ultima sulla programmazione annuale del primo (art. 16-ter, comma 3, nel testo in ipotesi novellato). Nel testo precedente, un indirizzo in qualche modo analogo era esercitato sulla base delle indicazioni delle Commissioni permanenti e con un grado maggiore di vincolatività, posto che ora l’adozione di tale programma spetta allo stesso Comitato.
In secondo luogo, si eliminano alcuni anomali personalismi riservati al Presidente del Comitato, che nel testo precedente poteva da solo avanzare richieste di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti. Ora tale potere è conferito al plenum del Comitato.
Infine, non viene riproposta la possibilità (contenuta nel testo della XVII legislatura: v. il comma 7 del testo del 2017) di una forma di partecipazione dell’istituendo Comitato al procedimento legislativo, non riproducendo la possibilità, prevista nel testo del 2018, di presentare proposte di emendamento presso le Commissioni permanenti e l’Assemblea.
Se le prime due novità appaiono migliorative e finalizzate a un migliore coordinamento della novella regolamentare rispetto al corpus vigente, l’innovazione da ultima richiamata appare invece meno apprezzabile. L’intendimento dei proponenti, ben chiarito nella relazione illustrativa, era quello di creare un modello «ibrido» tra lo status quo dell’ordinamento italiano, nel quale la funzione di controllo è esercitata in primis dalle stesse Commissioni permanenti che partecipano alla legislazione nei medesimi ambiti materiali, e diverse esperienze emergenti dal panorama comparato che avevano mostrato esempi di netta separazione tra legislazione e controllo. L’eliminazione di questa possibilità sembra sbilanciare la proposta nel senso di questa seconda alternativa.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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