Ordinanze sindacali nell’emergenza COVID 19 (3/2020)

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Decreto T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 11 luglio 2020, n. 378

Il TAR respinge, in ragione della mancanza del requisito del danno grave e irreparabile, l’istanza di sospensione monocratica dell’ordinanza del Sindaco di Praia a Mare che ha disposto, dal 3 giugno fino al 30 settembre 2020 l'obbligo, per i proprietari /usufruttuari/titolari di diritti reali di abitazione/d'uso o di diritti personali di godimento delle “seconde case”, di comunicazione del periodo di permanenza 10 giorni prima dell'arrivo, allegando relativa autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al COVID 19 o in mancanza abbiano eseguito due tamponi rino-faringei negativi consecutivi, consentendo ai soli membri del nucleo familiare del titolare dei diritti reali sull'immobile la possibilità di utilizzare lo stesso, senza alcuna eccezione;

nonché il permesso, per i proprietari/usufruttuari di “seconde case”, nel caso vogliano concedere le stesse a titolo oneroso o gratuito a persone non residenti nel Comune di Praia a Mare, di locarle per massimo 3 persone oltre i minori e i disabili, con l'obbligo di comunicare, almeno 15 giorni prima dell'arrivo degli ospiti: il periodo di permanenza di quest'ultimi, la composizione del nucleo familiare, che non può eccedere il numero di 3 persone, e l'autocertificazione di non essere sottoposti alla misura della quarantena o di non essere risultati positivi al Covid – 19 o che, se risultati positivi, siano stati effettuati due tamponi rino – faringei negativi.

Decreto T.A.R. SICILIA, Palermo, 17 giugno 2020, n. 694

Il decreto sospende l’ordinanza n. 66 del 12 giugno 2020 del Sindaco di Palermo non contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, che aveva disposto, nella fase di emergenza Covid-19, la modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo, condividendo i profili che evidenziano, in sostanza - in relazione alla finalità essenziale perseguita dall’impugnata ordinanza - la non ragionevole estensione del previsto divieto anche ai distributori automatici di bevande alcooliche.