Archivio rubriche 2020

FONTI DEGLI ENTI LOCALI 2020

 

CONS. STATO, Stato sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8912

Relativamente alla contestazione relativa alla mancanza di provvisorietà degli interventi disposti con l'ordinanza impugnata, il Consiglio di Stato richiama il suo precedente n. 6186 del 2003, secondo cui "le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco non debbono necessariamente avere sempre il carattere della provvisorietà. Loro connotato essenziale è l'idoneità della misura in relazione al rischio che si intende fronteggiare, in quanto la requisizione è preordinata a ovviare situazioni per le quali non sia altrimenti possibile provvedere con le misure ordinarie, per cui la durata del provvedimento è collegata al permanere, appunto, dello stato di necessità".

CONS. STATO, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 536

In materia di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54, d.lgs. n. 267/2000, con riguardo all'individuazione del destinatario dell'ordine di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la disponibilità del bene in capo a tale soggetto, che costituisce condizione logica e materiale indispensabile per l'esecuzione dell'ordine impartito (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 ottobre 2018, n. 817; id., sez. II, 5 giugno 2017, n. 375; T.A.R. Liguria, sez. I, 19 aprile 2013, n. 702; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 17 ottobre 2016, n. 10344).
Pertanto, in presenza di una conclamata condizione di pericolo per l'incolumità pubblica, per la legittimità dell'ordine è sufficiente che il comune provveda ad individuarne i destinatari in base alla situazione di fatto che si presenta nell'immediato, indipendentemente da ogni laboriosa e puntuale ripartizione, di fronte a più soggetti eventualmente obbligati, dei rispettivi oneri di concorso all'eliminazione dell'accertata situazione di pericolo.

CONS. STATO, sez. V, 8 gennaio 2020, n. 139

Il Consiglio di Stato decide sull’appello proposto contro la sentenza del TAR Lazio n. 7621 del 2019, che ha accolto solo in parte il ricorso di primo grado, annullando parzialmente il Regolamento sul commercio di Roma Capitale con riferimento all'art. 8, nella parte in cui prevedeva tre anni di anzianità all'albo artigiani o alla Camera di Commercio per esercitare le attività tutelate, ed in parte all'art. 12, comma 4, nella parte in cui limitava la cessione e l’affitto di attività non tutelata, confermandone, invece, la legittimità con riferimento a quella vietata.

T.A.R. PUGLIA, Lecce, 18 febbraio 2020, n. 238

L’art. 8 co. 6 l. n. 36/01 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) stabilisce che: “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.

T.A.R. LAZIO, Roma, 28 febbraio 2020, n. 2644; T.A.R. LAZIO, Roma, 28 febbraio 2020, n. 2645; T.A.R. LAZIO, Roma, 28 febbraio 2020, n. 2646

Il regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti medesimi se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale (Cons. Stato n. 723/2014).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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