Ordinanze del Ministro della Salute ex art. 32 l. 833/1978

Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto

Pubblicata in GU n.47 del 25-2-2020

  • L’ordinanza dispone misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 in Veneto.

Parole di interesse:concorsi; cultura; didattica a distanza; dispositivi di protezione; eventi pubblici; formazione; istruzione; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; obbligo comunicazione; personale; presidi ospedalieri; sanificazione; trasporto; università.

IL MINISTRO DELLA SALUTE d’intesa con IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto che si sono verificati finora 25 casi  nel  territorio  della Regione del Veneto nei Comuni di Vo' (PD) e di Mira (VE).  Il  quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la  mancata  identificazione del «caso indice» in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del  Veneto  in quanto non conoscendo la fonte, l’estensione del contagio è ad oggi imprevedibile. Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, art. 117 D.L. n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000;

Ordina:

Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Veneto, il Presidente della Regione del Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica. (misure di contenimento e gestione)
  2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
    a) sospensione di  manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti  sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico; (eventi pubblici)
    b) chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi  professionali,  master, corsi per le professioni  sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni  sanitarie,  salvo le attività formative svolte a distanza; (istruzione) (formazione) (università) (didattica a distanza)
    c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 dei codici  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto legislativo n. 42/2004,  nonchè  dell'efficacia  delle  disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali  istituti  o luoghi; (cultura)
    d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
    e) previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità di comunicare tale  circostanza  al  Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione  della  misura  di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; (obbligo comunicazione)
    1. Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate: (misure di cautela)
    2. lavarsi spesso le mani, a tal  proposito  si  raccomanda  di mettere  a  disposizione  in  tutti  i  locali  pubblici,   palestre, supermercati, farmacie, e  altri  luoghi  di  aggregazione  soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
    3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;
    4. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
    5. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
    6. non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a meno  che siano prescritti dal medico;
    7. pulire le superfici con disinfettanti a base  di  cloro  o alcool; (sanificazione)
    8. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
    9. i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina  non sono pericolosi;
    10. contattare il numero verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di quattordici giorni;
    11. gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

f) le direzioni  sanitarie  ospedaliere  devono  predisporre la limitazione  dell’accesso  dei  semplici  visitatori  alle  aree   di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno; (presidi ospedalieri)
g) le RSA per non  autosufficienti  dovranno  anch’esse  limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti;
h) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per  via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la  sanificazione  e  disinfezione  degli  ambienti  previste   dalle circolari ministeriali; (personale) (sanificazione)
i) deve essere  predisposta   dagli   organismi   competenti   la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il  trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua; (trasporto)
j) sospensione delle  procedure  concorsuali  ad  esclusione  dei concorsi per personale sanitario. (concorsi)

Art. 2 Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino  a  tutto  il  1°  marzo 2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. Salvo il fatto che non costituisca più  grave  reato,  il  mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Copia della ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei antisofisticazione (NAS).

Padova, Roma, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute

Speranza

Il Presidente della Regione del Veneto

Zaia

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