D.G.R. Campania 11 marzo 2020, n. 135 - Compartecipazioni alla spesa sanitaria. Proroga codici di esenzione da reddito

Pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 42 del 16/03/2020

  • La presente delibera di Giunta decide il differimento termini per la presentazione delle autocertificazioni per una serie di esenzioni da reddito relativo all’accesso a prestazioni sanitarie.

Parole di interesse: proroga termini; sanità; tributi.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

 

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Campania;

VISTI i provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, in particolare:

  1. la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  1. il d.P.C.M. 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus nelle aree di maggior rischio, all’art. 1, adotta diverse misure, tra cui quella di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, con specifiche eccezioni;
  1. d.P.C.M. 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

VISTI, inoltre:

  1. l’art. 50 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 24.11.2003 e m.i.;
  2. il D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali dell’11 dicembre 2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”;
  3. la delibera del Consiglio dei Ministri ad oggetto "delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 concernente l'approvazione del Piano Triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio sanitario regionale della Regione Campania. Attivazione procedura uscita dal commissariamento”;
  4. la DGRC n. 109 del 4.03.2020 di approvazione delle Linee Guida per l’applicazione del DM 11.12.2009. Recupero del ticket non versato;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 del DM 11/12/2009:

  1. commi 1 e ss., il Sistema TS, sulla base dei dati reddituali dell'Agenzia delle entrate  e  dell'INPS, annualmente rende disponibile, con procedure informatizzate, l’elenco degli assistiti in possesso dei requisiti reddituali richiesti, con l’indicazione del codice di esenzione per reddito della durata di 12 mesi;
  2. comma 6, è stabilito che qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni in possesso del Sistema TS, è tenuto a recarsi presso l’ASL di competenza e a richiedere  l'apposito  certificato  provvisorio  di  esenzione  per reddito, di  durata annuale, allegando un’autocertificazione dei redditi. A fronte di tale richiesta  l'ASL  rilascia il certificato provvisorio di esenzione per reddito, valido per l'anno solare in corso al momento della richiesta;
  3. i dati reddituali indicati nelle autocertificazioni presentate dagli assistiti, sono verificati dal Sistema TS entro l’anno successivo;
  4. le ASL provvedono al recupero dei ticket impropriamente non versati dai cittadini le cui autocertificazioni sono risultate non veritiere;

CONSIDERATO che la succitata DGR n. 109 del 4.03.2020 prevede tra l’altro la semplificazione della procedura per il controllo e la verifica delle autocertificazioni per i seguenti codici di esenzione:

- CODICE E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

- CODICE E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

- CODICE E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico,

e viene anche stabilito che se l'Assistito ha più di 65 anni non dovrà più recarsi agli sportelli delle ASL per chiedere il rinnovo del certificato di esenzione, a condizione che i dati dichiarati nelle autocertificazioni siano risultati veritieri e non siano cambiate le sue condizioni reddituali;

CONSIDERATO che:

  1. oltre agli assistibili i cui requisiti reddituali per l’accesso ai codici di esenzione risultano già verificati dal Sistema TS, annualmente oltre un milione di cittadini chiedono il certificato provvisorio di esenzione di validità annuale per i codici di esenzione da reddito E00; E01; E02, E03, E04, E10; E11, E12, E13, E14;
  2. le operazioni di rinnovo dei codici di esenzione da reddito, con la necessità di recarsi agli sportelli delle ASL di pazienti, spesso di età superiore ai 65 anni, comportano disagi, anche per la creazione di code di assistiti agli sportelli delle ASL e conseguenti affollamenti, accentuando i rischi di contagio da COVID-19;

PRESO ATTO di quanto comunicato via mail il 5.03.2020 dal MEF - IGESPES, in merito alla possibilità di presentazione delle autocertificazioni del reddito per la richiesta del certificato provvisorio di esenzione in difformità dai dati presenti nel Sistema TS con modalità telematiche, attraverso una nuova funzionalità disponibile nel portale www.sistemats, con accesso tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS);

TENUTO CONTO:

  1. dell’elevato numero di autocertificazioni da reddito risultate negative, ovvero con dati non confermati dal Sistema Tessera Sanitaria, ammontanti, annualmente, a circa 300.000, nonché delle autocertificazioni per le quali il Sistema TS richiede ulteriori controlli da parte delle ASL, ammontanti ad oltre 000;
  2. dell’attività di recupero in corso del ticket impropriamente non versato dai cittadini da parte delle ASL;

CONSIDERATO che al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere il diffondersi del virus, è necessario evitare gli spostamenti e gli assembramenti di quei cittadini che annualmente si recano agli sportelli delle ASL per chiedere il rinnovo dei certificati provvisori di esenzione in difformità dai dati presenti nel Sistema TS, resi disponibili dalla’ Agenzia delle entrate e dall’INPS;

RITENUTO di dover, a tal fine,

  1. differire al 30.06.2020 il termine per la presentazione delle autocertificazioni per l’anno 2020 per le esenzioni da reddito per i codici E00; E01; E02, E03, E04, E10; E11, E12, E13, E14, continuando ad applicare, nelle more, il regime di esenzione sulla base delle autocertificazioni presentate per l’anno 2019;
  2. fare salva ogni misura nei confronti dei cittadini che hanno presentato, nell’anno 2019, autocertificazioni dei dati reddituali, ove risultassero non veritiere, o che, nelle more, abbiano perso i requisiti, a non utilizzare il certificato provvisorio di esenzione;
  3. incaricare la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema sanitario regionale della presentazione della richiesta al MEF per l’accesso alle funzionalità di autocertificazioni del reddito on-line, da parte dei cittadini che intendano chiedere il certificato provvisorio di esenzione ai sensi del comma 6 del DM 11.12.2009, tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), fornendo specifiche indicazioni alle AA.SS.LL. ed ai medici prescrittori sulla nuova modalità di autocertificazione del reddito on-line;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente, di:

  1. incaricare la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema sanitario regionale di richiedere al MEF l’accesso alle funzionalità di autocertificazioni del reddito on-line, da parte dei cittadini che intendano chiedere il certificato provvisorio di esenzione ai sensi del comma 6 del DM 11.12.2009, tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), fornendo specifiche indicazioni alle AA.SS.LL. ed ai medici prescrittori sulla nuova modalità di autocertificazione del reddito on- line;
  2. differire al 30.06.2020 il termine per la presentazione delle autocertificazioni per l’anno 2020 per le esenzioni da reddito per i codici E00; E01; E02, E03, E04, E10; E11, E12, E13, E14, continuando ad applicare, nelle more, il regime di esenzione sulla base delle autocertificazioni presentate per l’anno 2019; (sanità) (tributi) (proroga termini)
  3. fare salva ogni misura nei confronti dei cittadini che hanno presentato, nell’anno 2019, autocertificazioni dei dati reddituali, ove risultassero non veritiere, o che, nelle more, abbiano perso i requisiti, a non utilizzare il certificato provvisorio di esenzione;
  4. trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;
  5. trasmettere il presente provvedimento agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, a tutte le Aziende Sanitarie del S.S.R. e al BURC per la pubblicazione.

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