D.G.R. Campania 16 giugno 2020, n. 304 - Piano di riorganizzazione/potenziamenteo delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure della Regione Campania

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Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 130 del 22/06/2020.

Parole di interesse: Regione; Campania; 16 giugno 2020; sanità.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

  1. il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19” all’art. 2 detta disposizioni per il “riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19” e prevede, in particolare:
    • al comma 1 che “Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute secondo la metodologia di cui al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti”;
    • al comma 2 che “Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente”;
    • al comma 4 che “Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi”;
    • al comma 5 che “Le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020 è riportato nella colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato C, che forma parte integrante del presente decreto”;
    • al comma 8 che “Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della Salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”;
  2. la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute ha emanato, in data 29.05.2020, Linee di indirizzo organizzative volte a fornire indicazioni alle Regioni e alle Province autonome per la redazione del Piano di riorganizzazione ospedaliera e la successiva valutazione, secondo quanto previsto dal citato comma 8 dell’art.2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

RILEVATO che

  1. le citate Linee di indirizzo prevedono che:
    • la rete di offerta attivata nella prima fase emergenziale COVID-19 va ridefinita e integrata organicamente con la rete di assistenza ospedaliera regionale hub & spoke, per cui “dovranno essere attrezzati i posti letto negli ospedali forniti delle necessarie professionalità, dotazioni strutturali, tecnologiche e dei servizi allo scopo di poter affrontare situazioni di accrescimento improvviso della curva epidemica dei casi di COVID-19, anche al fine di ottimizzare l’utilizzo di strutture idonee a riassorbire l’attività ordinaria, prevedendo meccanismi di riconversione tra le due diverse tipologie di attività e garantendo la rigorosa separazione dei percorsi”;
    • il piano di riorganizzazione sia corredato di una relazione sintetica che illustri la metodologia che ha condotto all’articolazione della rete di offerta, il programma di attuazione, nonché le motivazioni che determinano eventuali scostamenti rispetto ai criteri definiti nelle linee di indirizzo di cui sopra;
  2. i competenti uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute hanno elaborato, in coerenza con le indicazioni operative fornite dalle menzionate Linee di indirizzo ministeriali, il Piano di riorganizzazione/potenziamento della Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, composto come di seguito indicato:
    a) Relazione illustrativa del Piano di riorganizzazione;
    b) Tabella 1, che riporta l’articolazione dei posti letto di Terapia Intensiva;
    c) Tabella 2 - “Piano dei costi”, che riporta la descrizione degli interventi previsti per ciascuna delle strutture ospedaliere ed il relativo quadro economico;
    d) Tabella 3, che identifica i Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere oggetto di ristrutturazione ed il relativo piano dei costi;
    e) Tabella 4, che descrive gli interventi previsti per l’implementazione dei mezzi da dedicare ai trasferimenti secondari tra strutture COVID-19;

RITENUTO

  1. di dover adottare, al fine della presentazione al Ministero della Salute, per la competente approvazione, ai sensi dell’art.2, commi 1 e 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il menzionato Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure della Regione Campania, nelle componenti sopra indicate, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
  2. di dover dare mandato alla Direzione Generale per la Tutela della Salute al fine della presentazione al Ministero della Salute ai sensi dell’art. 2, comma 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 e di ogni altro conseguente adempimento;

VISTO l’art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

  1. di ADOTTARE, al fine della presentazione al Ministero della Salute, per la competente approvazione, ai sensi dell’art.2, commi 1 e 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure della Regione Campania che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto come di seguito: (sanità)
    • Relazione illustrativa del Piano di riorganizzazione che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
    • Tabella 1, che riporta l’articolazione dei posti letto di Terapia Intensiva e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
    • Tabella 2 - “Piano dei costi”, che riporta la descrizione degli interventi previsti per ciascuna delle strutture ospedaliere ed il relativo quadro economico e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
    • Tabella 3, che identifica i Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere oggetto di ristrutturazione ed il relativo piano dei costi e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
    • Tabella 4, che descrive gli interventi previsti per l’implementazione dei mezzi da dedicare ai trasferimenti secondari tra strutture COVID-19, alle dimissioni protette, ai trasporti interospedalieri no COVID -19 e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di DARE MANDATO alla Direzione Generale per la Tutela della Salute al fine della presentazione al Ministero della Salute ai sensi dell’art. 2, comma 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 e di ogni altro conseguente adempimento;
  3. di TRASMETTERE la presente Delibera all’ Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, a tutte le Aziende Sanitarie, al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione della Regione Campania per tutti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza ed al BURC per la pubblicazione.

 

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