Lazio - Atti del Presidente della Giunta

D.P.G.R. Lazio 5 marzo 2020, n. T00055 - Istituzione della Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19

  • Istituzione di una Unità di Crisi ad hoc per il contrasto all’epidemia

Parole di interesse: unità di crisi

Il Presidente della Regione Lazio in qualità di Soggetto Attuatore

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di sei mesi per lo stato di emergenza derivante da patologie virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione Civile n. 643 del 1 marzo 2020 recante “Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto attuatore del Ministero della Salute”;

VISTO il Decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9 recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 617 del 27 febbraio 2020, recante Nomina del Presidente della Regione Lazio in qualità di Soggetto Attuatore della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01475), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.55 del 04.03.2020;

VISTE le Misure operative di protezione civile del 3 marzo 2020 inerenti la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-9 inerenti la definizione catena di comando e controllo, flusso delle comunicazioni e procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale;

CONSIDERATO che è indispensabile, al fine della migliore gestione dell’emergenza e per pianificare le azioni, le misure operative e i flussi di comunicazione sull’intero territorio regionale, porre in essere una struttura a livello strategico e regionale che possa sviluppare quanto sopra citato;

TENUTO CONTO che in base alle disposizioni di carattere nazionali sopra richiamate è necessario che le Regioni istituiscano una Unità di Crisi per il coordinamento e la gestione operativa della emergenza COVID-19 sul proprio territorio regionale;

TENUTO CONTO che l’Unità di Crisi dovrà operare in raccordo con il Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali, con il Referente Sanitario Regionale e con le Prefetture-UTG eventualmente coinvolte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che l’Unità di Crisi dovrà operare in stretto contatto con la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile;

DECRETA 

  1. Di istituire l’Unità di Crisi per la gestione dell’emergenza da COVID-19 fino alla conclusione dell’emergenza a livello nazionale; (unità di crisi)
  2. Di stabilire che l’Unità di Crisi è composta dalle seguenti figure:

Assessore Regionale alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria, o suo delegato;

Capo di Gabinetto della Presidenza, o suo delegato;

Segretario Generale della Regione; o suo delegato;

Direttore dell’Agenzia Regionale per la Protezione Civile, o suo delegato;

Direttore Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, o suo delegato;

Direttore dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118 (ARES 118), o suo delegato;

Direttore Regionale della Direzione Regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E., o suo delegato;

Referente Sanitario Regionale per le Grandi Emergenze (ARES 118), o suo delegato;

Dirigente dell’Area Rete Ospedaliere e Specialistica della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, o suo delegato;

Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, o suo delegato;

Direttore Scientifico del Dipartimento Epidemiologico del Servizio Sanitario Regionale, o suo delegato;

  1. Di stabilire che l’Unità di Crisi sarà presieduta dall’Assessore Regionale alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria o dal suo delegato;
  2. Di stabilire che le riunioni dell’Unità di Crisi siano svolte presso gli uffici della Regione Lazio o utilizzando anche il sistema di videoconferenza;
  3. Di stabilire che la presenza del Rappresentante regionale di collegamento alle riunioni del Centro di Coordinamento dei Soccorsi presso la Prefettura-UTG competente possa avvenire utilizzando il sistema di videoconferenza;
  4. Di stabilire che per le attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi funzionali per fronteggiare l’emergenza di cui al presente provvedimento, il Soggetto Attuatore si avvale della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
  5. Di stabilire che i componenti della Unità di Crisi, composta come sopra richiamato, svolgeranno le proprie funzioni a titolo gratuito e senza alcun rimborso.

Il presente Decreto è redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi – Area Attività Istituzionali, l’altro per i successivi adempimenti dell’Ufficio competente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Presidente

Nicola Zingaretti

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