Marche - Atti del Presidente della Giunta

D.P.G.R. Marche in qualità di soggetto attuatore 16 aprile 2020, n. 99 - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche.

Titolo completo "Emergenza rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 – D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche.

Pubblicato nel Bur n. 33 del 16/04/2020

  • Decreto con il quale si offre un’interpretazione delle disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020 in relazione alla realtà socio-economica marchigiana. In particolare, tra le altre, il decreto dà indicazioni per le attività nei settori del turismo balneare, della cantieristica navale, di una serie di attività di manutenzione e cura del territorio.

Parole d’interesse: agricoltura; associazioni di categoria; attività commerciali; cimiteri; comunicazione; interventi; lavoratori autonomi; misure di cautela; parchi; spazi pubblici; turismo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Segretario Generale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020 e n. 643 del 01 marzo 2020, recanti  “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 4 marzo 2020, recante “Emergenza rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 – Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020. Nomina del Soggetto Attuatore Regione Marche”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 9 marzo 2020, recante “Emergenza rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 – Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020. Revoca decreto del Presidente n. 68 del 4 marzo 2020 e nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;

VISTO Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto- legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

CONSIDERATO CHE:

il D.P.C.M. 10 aprile 2020 introduce alcune misure finalizzate ad una graduale riapertura delle attività sul territorio nazionale ed in particolare:

1)  all'allegato 3 prevede i nuovi codici ATECO inerenti le attività produttive industriali e commerciali escluse dal divieto di cui all'art. 2 comma 1 del medesimo D.P.C.M. e, ai fini che qui rilevano si richiamano:

-  ATECO 2 "Silvicoltura ed utilizzo attività forestali"

-  ATECO 42 "Ingegneria Civile" (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)

-  ATECO 81.3 "Cura e manutenzione del paesaggio" con esclusione delle attività di realizzazione;

2)  all'art. 2 comma 12 ammette, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso per le attività produttive sospese ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;

3)  al medesimo art. 2 comma 12 ammette altresì, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;

4)  all'art. 1 comma 1 lett.ee) conferma che deve essere garantita l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

il D.P.C.M. 10 aprile 2020 conferma all'art. 2 comma 3 le attività produttive che garantiscono la funzionalità di attività consentite previa comunicazione al Prefetto che, sentito il Presidente della Regione, può procedere alla sospensione;

il citato D.P.C.M. 10 aprile 2020 conferma le altre misure già adottate con i dd.pp.cc.mm.8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020 che hanno cessato di produrre effetti dalla data di efficacia del D.P.C.M. 10 aprile 2020;

in particolare il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio;

ATTESO ALTRESÌ CHE:

le Regioni svolgono l’attività di protezione civile finalizzata al superamento dell’emergenza consistente nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per rispristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

la vocazione turistica della Regione Marche comporta la necessità di approntare da subito l’avvio di attività che, nel quadro normativo vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, garantiscano la ripresa della operatività del tessuto produttivo di settori che, altrimenti, sarebbero inattivi per tutta l'annualità 2020;

si rende necessario provvedere ad una interpretazione delle disposizioni nazionali da applicarsi sul territorio della Regione Marche;

la classificazione ATECO rappresenta la classificazione delle attività economiche sviluppata e utilizzata dall' Istat esclusivamente per finalità statistiche e non sempre univocamente rappresentativa delle attività produttive;

nel novero delle attività a cui si fa riferimento vengono ricompresi gli interventi di norma eseguiti all'aperto ovvero in presenza di poche unità di personale precipuamente artigiani o piccole aziende o addirittura direttamente di concessionari e che, soprattutto, in genere non richiedono particolari allestimenti per spazi comuni di cantiere (spogliatoi, servizi igienici, magazzini e mense) e pertanto di per sé escluse dalle attività "industriali";

abbiano pertanto titolo ad essere autorizzate in relazione a quanto precedentemente espresso:

1) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere purché le stesse siano svolte all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e con l'area di cantiere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei;

2) i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le medesime modalità operative individuate nel precedente alinea;

3) le opere minori di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" come di seguito indicate:

  1. attività edilizia libera, di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001;
  2. opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all'art. 6 bis del D.P.R. 380/2001.

Tali opere sono da intendersi quelle opere funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM citato, inclusa pertanto la manutenzione di stabilimenti o di chioschi balneari. Al fine di contemperare l’esigenza di salvaguardia della salute pubblica e di sostegno del tessuto economico non sono pertanto consentite le opere minori che non siano funzionali all’espletamento di attività economiche come ad esempio attività legate all’edilizia residenziale.

4) prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio;

in ragione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 1 lett.ee) del D.P.C.M. 10 aprile 2020 non sono previste limitazioni al normale svolgimento delle attività agricole stagionali (preparazione dei terreni, semina, potatura e gestione degli impianti arborei) e di quelle relative agli allevamenti (conduzione superfici foraggere, pascolamento, distribuzione reflui, governo e cura dei capi zootecnici) né allo svolgimento delle attività inerenti alle filiere agro-alimentari, assicurando quindi una continuità dei conferimenti e delle forniture, da parte delle aziende agricole alle imprese di trasformazione agro-alimentare, e il mantenimento dei flussi produttivi di alimenti;

il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha inoltre inserito tra i codici MECO consentiti il codice 81.3 "Cura e manutenzione del paesaggio" con esclusione delle attività di realizzazione e assentendo pertanto quanto di seguito indicato:

  • cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali;
  • cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di scolo);

sulla base di quanto precede nel novero delle attività agricole consentite devono pertanto ritenersi comprese la manutenzione del verde pubblico e privato, per la sua valenza di tutela del patrimonio arboreo e colturale al fine di prevenire fitopatie, nonché il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;

RILEVATO ALTRESI’ CHE:

la regione Marche presenta attività di cantieristica navale in ambito della quale sono presenti mezzi navali pronti per la consegna;

in relazione a quanto espresso all'art. 2 comma 12 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 quanto precede connoti il requisito di "consegna di magazzino" e possa essere assentito - ivi comprese le manutenzioni propedeutiche e lo spostamento dal cantiere all'ormeggio finalizzato alla consegna - previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente - ed ottenuto l'assenso delle parti sociali;

RITENUTO CHE:

in ragione delle motivazioni espresse si ritengano assentite nel territorio della Regione Marche le attività come individuate nel presente decreto stabilendo che le stesse dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali" laddove applicabili;

CONSIDERATO CHE:

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ripristina la classe 42.91 "Costruzione di opere idrauliche", a suo tempo esclusa con decreto del ministro dello sviluppo economico in data 25 marzo 2020, tra le attività consentite nell'ambito della categoria Ateco 42;

risulta indifferibile ed urgente, al fine di non pregiudicare - per quanto compatibile coi preminenti interessi di tutela della salute pubblica come ribaditi ed esplicitati nei provvedimenti assunti dal Governo e dalla Protezione Civile nazionale in relazione all'emergenza epidemiologica in atto - l'attività dei cantieri finalizzati al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e più in generale alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall'azione del mare;

RITENUTO DA ULTIMO

in ragione delle competenze attribuite ai Prefetti, di esprimere l’auspicio della Regione Marche di una ripartenza del tessuto industriale, soprattutto di quelle attività che non comportino interazioni sociali e laddove sussista il pieno accordo con i sindacati, nella consapevolezza che l’uscita dalla attuale emergenza non potrà che avvenire con gradualità.

DECRETA

1)    per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, sono ammesse, previa comunicazione al Prefetto: (comunicazione)

a) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni: (turismo)
-svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici; (spazi pubblici)
- l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei
b) le opere minori di cui al D.P.R. 380/2001 funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM citato come di seguito indicate:
- attività edilizia libera, di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001;
- opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all'art. 6bis del D.P.R. 380/2001;
c) prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio; (lavoratori autonomi)
d) è confermata la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall'azione del mare;

2)    sulla base di quanto in premessa riportato, nonché dell’allegato n. 3 del DPCM 10 aprile 2020, codice 81.3, sono consentite anche la manutenzione del verde pubblico e privato, la cura e manutenzione di parchi e giardini per: edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali, manutenzione di campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di scolo), per la sua valenza di tutela del patrimonio arboreo e colturale al fine di prevenire fitopatie; nonché il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale; (agricoltura) (cimiteri) (interventi) (parchi) (misure di cautela) (spazi pubblici)

3)    le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali da diporto già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio sono consentite previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente ed ottenuto l'assenso delle parti sociali; (comunicazione) (attività commerciali)

4)    le attività di cui al punto 1) dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali; (misure di cautela) (associazioni di categoria)

5)    le attività di cui al punto 2 dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali laddove applicabili; (misure di cautela) (associazioni di categoria)

6)    le attività di cui al n. 1, lett. b) del presente dispositivo è condizionata al rispetto dei contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali fra il Governo e le parti sociali, nonché delle indicazioni eventualmente formulate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in relazione ai compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/2008. (misure di cautela) (associazioni di categoria)

Tutte le attività di cui al presente dispositivo devono essere previamente comunicate al Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM 10 aprile 2020. (comunicazione)

Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL.

Il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.

Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4, sono state adottate le prime misure per il contrasto all’emergenza epidemiologica in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. È stato disposto il divieto di allontanamento e di accesso ai medesimi comuni, la chiusura di gran parte delle attività economiche, delle scuole ed in generale dei luoghi che possono costituire occasione di assembramenti di persone.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure urgenti di contenimento del contagio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, in particolare per i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte si è ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.

Considerata la necessità di adottare misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del

dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020, sono state adottate misure differenziate per i comuni dell’allegato 1 (Lombardia e Veneto), dell’allegato 2 (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna oltre alle province di Savona e Pesaro Urbino) dell’allegato 3 (per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona).

Con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Cura Italia” sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19". L'art. 35, esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendone l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali.

Considerata l’evoluzione epidemiologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 si è ritenuto necessario applicare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6 ed individuare ulteriori misure.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 si sono state adottate ulteriori misure per i territori maggiormente colpiti dal COVID-19 tra cui era ricompresa la provincia di Pesaro e Urbino.

Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto fra il Governo e le parti sociali il "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”. Tale documento, tenuto conto delle disposizioni del Ministero della Salute, prevede che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Per favorire il contenimento del virus è possibile prevedere la sospensione e la riduzione temporanea dell’attività o adottare il più possibile la modalità di lavoro agile. L’accordo indica particolari misure di contenimento che seguono protocolli di sicurezza anti contagio (distanza interpersonale tra i lavoratori o adozione dei dispositivi di sicurezza).

Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 si sono ampliate le misure di contenimento per il contrasto all’emergenza epidemiologica, ed è stato aumentato il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.

Sinteticamente, fino alla data del 3 aprile, sono state sospese tutte le attività industriali e commerciali, con la previsione di una serie di eccezioni e precisazioni. Il successivo D.M. MISE del 25 marzo 2020 ha modificato i codici ATECO dell’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 relativi alle attività non sospese. L’art. 1 comma c) del DPCM consentiva alle attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Con la circolare n. 15350/117 del 23 marzo 2020 il Ministro dell'interno ha poi fornito indicazioni per l'attuazione del DPCM 22 marzo 2020.

Le limitazioni allo svolgimento delle attività produttive introdotte dal DPCM 22 marzo 2020 si applicavano cumulativamente alle misure restrittive già previste dal DPCM 11 marzo 2020 e all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia fissati al 25 marzo 2020 sono prorogati fino al 3 aprile 2020. Per le imprese che possono continuare a svolgere le proprie attività secondo le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020, devono essere rispettati i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.

Le imprese la cui attività veniva sospesa per effetto del DPCM 22 marzo 2020 erano tenute a completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il 25 marzo 2020. Le imprese le cui attività sono state sospese per effetto del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, completavano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, i cui effetti decorrono dal 14 aprile 2020 introduce alcune misure finalizzate ad una graduale riapertura delle attività economiche.

L'allegato 3 prevede i nuovi codici ATECO inerenti le attività produttive industriali e commerciali escluse dal divieto di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. Sono infatti esclusi dal divieto i codici ATECO 2 "Silvicoltura ed utilizzo attività forestali"; ATECO 42 "Ingegneria Civile" (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10); ATECO 81.3 "Cura e manutenzione del paesaggio" con esclusione delle attività di realizzazione. Viene inoltre ripristinata la classe 42.91 "Costruzione di opere idrauliche".

L'art. 2, comma 12, del citato DPCM ammette, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso per le attività produttive sospese ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È prevista altresì, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

L'art. 1, comma 1, lett.ee), conferma la necessità di garantire le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Vengono confermate all'art. 2, comma 3, le attività produttive che garantiscono la funzionalità di attività consentite previa comunicazione al Prefetto che, sentito il Presidente della Regione, può procedere alla sospensione.

Vengono inoltre confermate le altre misure già adottate con i dd.pp.cc.mm.8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020, misure normative che hanno cessato di produrre i relativi effetti dalla data di efficacia del D.P.C.M. 10 aprile 2020. In particolare viene ulteriormente confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio.

Dato il suesposto contesto normativo, e considerato il peculiare tessuto economico della regione Marche, costituito prevalentemente da medie e piccole aziende e la vocazione

turistica del territorio, si rende opportuno provvedere ad un’attuazione delle disposizioni nazionali da applicarsi sul territorio della Regione Marche, in accordo con i Prefetti, in modo univoco, in vista di una graduale ripartenza dell’economia regionale.

E’ noto che la classificazione ATECO rappresenti la classificazione delle attività economiche sviluppate e utilizzata dall' Istat esclusivamente per finalità statistiche e non sempre univocamente rappresentativa delle attività produttive.

Nel novero di numerose attività a cui si fa riferimento vengono in genere ricompresi gli interventi di norma eseguiti all'aperto ovvero in presenza di poche unità di personale precipuamente artigiani o piccole aziende o addirittura direttamente di concessionari e che, soprattutto, in genere non richiedono particolari allestimenti per spazi comuni di cantiere e pertanto di per sé escluse dalle attività "industriali".

Rispetto al precedente quadro normativo, è importante evidenziare che ora, l'art. 2 comma 12, ammette previa comunicazione al Prefetto, l'accesso, per le attività produttive sospese, ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Sempre l’art. 2, comma 12, ammette altresì, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Si ritiene che scopo della norma sia quello di ristabilire gradualmente le condizioni per una riattivazione altrettanto graduale delle attività economiche a seguito delle necessarie disposizioni governative.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che siano consentite dal decreto in esame:

  •  le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere purché le stesse siano svolte all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e con l'area di cantiere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei;
  •  i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le medesime modalità operative individuate nel precedente alinea;
  •  le opere minori di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" relative alle attività edilizia libera, di cui all'art. 6 e alle opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all'art. 6 bis;
  •  prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio;

Relativamente alle opere minori di cui agli artt. 6 e 6 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 sono da intendersi consentite quelle opere funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM citato, inclusa pertanto la manutenzione di stabilimenti o di chioschi balneari. Al fine di contemperare l’esigenza di salvaguardia della salute pubblica non sono pertanto consentite le opere minori che non siano funzionali all’espletamento di attività economiche come ad esempio attività legate all’edilizia residenziale.

In ragione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 1 lett.ee) del D.P.C.M. 10 aprile 2020 non sono previste limitazioni al normale svolgimento delle attività agricole stagionali (preparazione dei terreni, semina, potatura e gestione degli impianti arborei) e di quelle relative agli allevamenti (conduzione superfici foraggere, pascolamento, distribuzione reflui, governo e cura dei capi zootecnici) né allo svolgimento delle attività inerenti alle filiere agro-alimentari, assicurando quindi una continuità dei conferimenti e delle forniture, da parte delle aziende agricole alle imprese di trasformazione agro-alimentare, e il mantenimento dei flussi produttivi di alimenti.

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ha inoltre inserito tra i codici ATECO consentiti il codice 81.3 "Cura e manutenzione del paesaggio" con esclusione delle attività di realizzazione e assentendo pertanto quanto di seguito indicato:

  • cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali, manutenzione di campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di scolo).

I nuovi codici ATECO inerenti le attività escluse dal divieto di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. prevede anche il codice ATECO 2 "Silvicoltura ed utilizzo attività forestali". Sulla base di quanto precede nel novero delle attività consentite devono pertanto ritenersi comprese la manutenzione del verde pubblico e privato, per la sua valenza di tutela del patrimonio arboreo e colturale al fine di prevenire fitopatie, nonché il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone e nel rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

La regione Marche presenta inoltre una significativa attività di cantieristica navale in ambito della quale sono presenti mezzi navali pronti per la consegna. In relazione a quanto espresso all'art. 2, comma 12, del D.P.C.M. 10 aprile 2020 è da ritenersi che quanto precede connoti il requisito di "consegna di magazzino" e possa essere assentito - ivi comprese le manutenzioni propedeutiche e lo spostamento dal cantiere all'ormeggio finalizzato alla consegna - previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente - ed ottenuto l'assenso delle parti sociali.

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ripristina la classe 42.91 "Costruzione di opere idrauliche", a suo tempo esclusa con decreto del ministro dello sviluppo economico in data 25 marzo 2020, tra le attività consentite nell'ambito della categoria Ateco 42. Risulta di assoluta indifferibilità ed urgenza, al fine di non pregiudicare - per quanto compatibile coi preminenti interessi di tutela della salute pubblica come ribaditi ed esplicitati nei provvedimenti assunti dal Governo e dalla Protezione Civile nazionale in relazione all'emergenza epidemiologica in atto - l'attività dei cantieri finalizzati al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e più in generale alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall'azione del mare.

Affinché il graduale allentamento delle misure restrittive avvenga senza incremento del rischio di diffusione del virus, dovrà essere sempre garantito il distanziamento sociale e l’utilizzo dei DPI; coerentemente a quanto precede, tutte le attività economiche consentite dovranno pertanto svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, e nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Segretario Generale (Dott.ssa Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione).

Non presenti

ALLEGATI

Il Segretario Generale (Dott.ssa Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

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