Marche - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Marche 28 aprile 2020, n. 24

Pubblicata nel Bur Edizione straordinaria n. 17 del 28/04/2020

  • Ordinanza con cui si definiscono orari per esercizi commerciali di vicinato e per le attività di somministrazione cibi e bevande (per asporto) di cui al decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020.

Parole d’interesse: attività commerciali; limiti orari.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;

Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020 e 23/2020;

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”;

Tenuto conto che condizione per ridurre la diffusione del COVID-19 è procrastinare la limitazione degli gli spostamenti;

Tenuto conto che obiettivo prioritario è quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori, che risultano molto esposti, data l’oggettiva indisponibilità, sull’intero territorio nazionale, di mascherine e di altri strumenti di prevenzione;

Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica, è risultato necessario assumere iniziative ancora più stringenti, atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

Vista altresì l’ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato il perdurare della diffusività dell’epidemia;

Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

ORDINA

Art. 1

L’articolo 3 dell’ordinanza n. 21 del 3 aprile 2020 è sostituito dal seguente:

L’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8 alle ore 21; (attività commerciali) (limiti orari)

L’attività di asporto di cui al decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020 è consentita dalle ore 7 e 30 alle ore 22.00. (attività commerciali) (limiti orari)

Art. 2

Con riferimento al decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020 è consentito congiuntamente all’asporto di cibo l’asporto di bevande. (attività commerciali)

Il solo asporto di bevande non è consentito. (attività commerciali)

Con riferimento all’articolo 1 dell’ordinanza n. 22 del 10 aprile 2020, il giorno 1 maggio 2020 è consentita l’apertura per l’attività di asporto. (attività commerciali) (limiti orari)

Art. 3

La presente ordinanza produce gli effetti dalle ore 00:00 del 28 aprile 2020 fino al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.

Art. 4

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani e alla Camera di Commercio delle Marche.

Ancona, 28 aprile 2020

Il Presidente

(Luca Ceriscioli)

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