Toscana - Atti del Giunta regionale

D.G.R. Toscana 9 marzo 2020, n. 318 - COVID-19 - Approvazione Indicazioni per i medici competenti per la tutela della salute nei luoghi di lavoro

  • Con la delibera n. 318 del 9 marzo 2020 la Giunta ha approvato una serie di “indicazioni” per i medici competenti per la tutela della salute nei luoghi di lavoro

Parole di interesse: assistenza; dispositivi di protezione; lavoratori dipendenti, mascherine chirurgiche; misure di cautela, misure di sorveglianza; salute e sicurezza sul lavoro, sanificazione,

Considerazioni: con la delibera n. 318 del 9 marzo 2020 la Giunta ha approvato una serie di “indicazioni” per i medici competenti per la tutela della salute nei luoghi di lavoro

LA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza n. 9 dell’8 marzo 2020 “ Misure straordinarie per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; Visto l’art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i, ed in particolare l’art.25 “Obblighi del medico competente”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45 che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID_19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020;

Ritenuto opportuno, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, provvedere a fornire, ai medici competenti, indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, tenuto conto del ruolo da essi rivestito ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

Tenuto conto che alcune Regioni italiane, quali ad esempio la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, hanno già adottato, per i suddetti motivi, analoghi provvedimenti; Viste pertanto le Indicazioni predisposte (Allegato n. 1);

A VOTI UNANIMI DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare le Indicazioni predisposte per i medici competenti di cui all’Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente Delibera, per la gestione ottimale dell’emergenza da COVID-19 ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro; (misure di cautela; misure di contenimento; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

- di dare mandato al settore regionale competente di procedere alla diffusione delle presenti Indicazioni;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’amministrazione regionale. Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Allegato 1

COVID-19: INDICAZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE (misure di cautela, misure di sorveglianza; lavoratori dipendenti, salute e sicurezza sul lavoro, sanificazione, dispositivi di protezione; mascherine chirurgiche; assistenza)

Obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative al Medico Competente (articolo 38 e seguenti del D.Lgs. 81/08), finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Diversamente, per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, nonché per raccomandazioni specifiche per il personale sanitario, si rimanda alle indicazioni contenute negli altri documenti e provvedimenti emanati, sia a livello nazionale che regionale.

Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da virus SARS-CoV-2 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale. In tale scenario è senz’altro fondamentale il coinvolgimento del medico competente, in quanto professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col datore di lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda, ove ciò si renda necessario.

Ciò premesso, con particolare riferimento alla gestione dei lavoratori, si riportano di seguito alcune raccomandazioni per il Medico Competente:

- Incrementare, nell’ambito dell’organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l’attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di: • adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti • osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) • fornire indicazioni per l’utilizzo corretto dei DPI. • fornire indicazioni di natura organizzativa/gestionale, adeguate alla azienda in cui è prestata l’attività, al profilo di rischio dei suoi lavoratori ed al contesto di esposizione • collaborare con il datore di lavoro per l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), se necessario, valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e l’adozione delle conseguenti misure del caso • aggiornare la formazione e l’informazione nei confronti dei lavoratori rispetto al rischio biologico ed alle misure di prevenzione adottate.

- Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del decreto legislativo 81/08, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.

- Realizzare un sistema di prenotazione delle visite dei lavoratori, in modo tale che nelle sale d’attesa non soggiorni più di un lavoratore alla volta e non si presentino alla visita soggetti con febbre o sintomi respiratori anche lievi.

- Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118.

- Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire l’effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

- Eventuali soluzioni difformi dalle previsioni normative nazionali, quali a titolo esemplificativo la sospensione dell’attività di sorveglianza sanitaria, dovranno essere necessariamente valutate ed eventualmente disposte dai soggetti aventi potere legislativo in materia.

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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