D.G.R. Toscana 11 marzo 2020, n. 324 - Emergenza epidemiologica COVID-19 - misure organizzative di carattere straordinario per assicurare il regolare funzionamento degli uffici della Giunta regionale

Stampa

Parole di interesse: lavoratori dipendenti; lavoro agile; misure di cautela; personale; salute e sicurezza dei lavoratori; uffici pubblici;

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la LR 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze;

Richiamato il DPGR n. 119 del 24 luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, di definizione di ulteriori competenze della Direzione generale della Giunta regionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Dato atto che con il citato DPCM del 8 marzo 2020 si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di favorire, durante il periodo di efficacia delle disposizioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Viste e richiamate le ordinanze del Presidente della Giunta regionale adottate in attuazione della normativa sopracitata, tra cui, da ultimo la n. 10 del 10 marzo 2020;

Atteso, come da interlocuzioni con le istituzioni centrali, che il Governo intende inasprire, con ulteriori disposizioni in corso di adozione, le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, prevedendo tra l’altro che le Pubbliche Amministrazioni assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, e individuino le attività indifferibili da rendere in presenza e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza;

Vista la Direttiva n. 1 del 25/02/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. 6/2020”;

Vista la Circolare n. 1 del 4/032020 del Ministro per la pubblica amministrazione “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

Evidenziato che l’Amministrazione regionale, con circolari a firma del Direttore generale della Giunta regionale, da ultimo la n. 4 dell’11 marzo 2020 ha provveduto, con l’obiettivo di incentivare modalità lavorative atte a contenere l’espansione del contagio, a dettare disposizioni in tema di telelavoro domiciliare a carattere straordinario e temporaneo;

Considerata l’opportunità, in coerenza con le prime misure già adottate, di agevolare ulteriormente, con l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi, lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente nella modalità del telelavoro domiciliare, in modo da contemperare l’interesse al contenimento della diffusione del contagio e il regolare presidio delle funzioni negli ambiti regionali;

Ritenuto, pertanto, di disporre, alla luce dell’evolversi della situazione di crisi, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile attraverso la modalità del telelavoro domiciliare e di favorire la fruizione in questo periodo di ferie da parte dei lavoratori;

Ritenuto altresì, parimenti in relazione alle disposizioni dettate dal DPCM 11 marzo 2020, di individuare le funzioni essenziali regionali, ivi comprese quelle di supporto, da rendere in presenza o in parte anche in modalità di telelavoro domiciliare, limitatamente all’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19;

Visto e richiamato l’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto “Regioni – Autonomie locali” del 19 settembre 2002;

Visto il Contratto decentrato del 7 marzo 2007, attuativo dell’accordo collettivo nazionale sopracitato, relativo all’individuazione, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili;

Preso atto dei servizi pubblici essenziali della struttura operativa della Regione Toscana come individuati nel contratto decentrato del 7.3.2007 sopra richiamato, e ravvisata la necessità di procedere, con esclusivo riferimento all’attuale fase emergenziale sanitaria, ad integrarli e modificarli in termini di funzioni di carattere essenziale, ivi comprese quelle trasversali di supporto, con contestuale ricognizione degli uffici di relativo presidio, come riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, fermo restando ulteriori integrazioni con atto successivo in ragione di eventuali sopravvenute esigenze organizzative;

Ritenuto altresì, di fornire gli indirizzi, di seguito esplicitati, per la piena attuazione degli interventi relativi all’individuazione delle funzioni essenziali nonché allo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile e agevolazione della fruizione di ferie da parte dei lavoratori: ·presenza in servizio del Direttore generale, dell’Avvocato generale e dei direttori e dei dirigenti responsabili degli uffici di riferimento delle funzioni essenziali e di quelle di supporto, prevedendo, nel caso in cui se ne renda necessaria la sostituzione temporanea, il rientro in servizio di responsabili di strutture dirigenziali diverse; ·svolgimento della prestazione del personale dei contingenti minimi nonché dei dirigenti responsabili delle funzioni essenziali e di supporto in modalità di telelavoro domiciliare e/o in presenza in sede, con possibilità di rientro in sede da telelavoro in caso di specifiche esigenze organizzative, con la precisazione che la presenza in telelavoro del dirigente è consentita esclusivamente nel caso in cui tutto il personale assegnato facente parte dei contingenti minimi svolga la prestazione in telelavoro; ·in caso di necessità legata alla temporanea assenza del personale addetto alle funzioni essenziali nel numero minimo necessario, sostituzione con personale assegnato a funzioni diverse in possesso delle competenze necessarie maturate attraverso esperienze professionali pregresse e/o percorsi formativi specialistici individuali;

Valutato di dare mandato al datore di lavoro di identificare, in collaborazione con i direttori e i dirigenti delle strutture interessate, le condizioni di sicurezza del personale in servizio nelle sedi di svolgimento delle funzioni essenziali;

Ritenuto, infine, di conferire mandato al Direttore generale della Giunta regionale per l’adozione dei provvedimenti attuativi di quanto previsto dal presente provvedimento, con particolare riferimento, alla predisposizione di disposizioni specifiche per garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria nella modalità del telelavoro domiciliare e/o la fruizione di ferie da parte del personale dipendente della struttura organizzativa della Giunta regionale in costanza di emergenza epidemiologica COVID-19 19 e la definizione di indirizzi ai direttori per individuare con ordine di servizio i contingenti minimi di personale addetto alle funzioni essenziali e di supporto chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa in telelavoro domiciliare e, se necessario per la natura dell’attività, nelle rispettive sedi di servizio per le quali dovrà essere garantito il regolare orario di apertura;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

al fine di contemperare l’interesse al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e il regolare presidio delle funzioni negli ambiti regionali: (misure organizzative; uffici pubblici)

  1. di disporre, con esclusivo riferimento all’evolversi dell’attuale fase emergenziale sanitaria da COVID-19, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, attraverso la modalità del telelavoro domiciliare, e la fruizione di ferie, da parte del personale dipendente della struttura organizzativa della Giunta regionale (lavoro agile);
  1. di individuare, parimenti con esclusivo riferimento all’attuale fase emergenziale sanitaria da COVID-19, le funzioni essenziali regionali, ivi comprese quelle di supporto, nonché degli uffici di relativo presidio, come riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  1. di dare mandato al Direttore Generale, d’intesa con i Direttori, di individuare con proprio atto eventuali ulteriori funzioni che debbono essere rese anche in presenza dandone preventiva comunicazione alla Giunta Regionale e assicurandone la dovuta partecipazione a fini conoscitivi alle Rappresentanze Sindacali;
  1. di fornire gli indirizzi per la piena attuazione degli interventi di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento di seguito esplicitati: (personale)
  1. di dare mandato al datore di lavoro di identificare, in collaborazione con i direttori e i dirigenti delle strutture interessate, le condizioni di sicurezza del personale in servizio nelle sedi di svolgimento delle funzioni essenziali; (lavoratori dipendenti; misure di cautela; salute e sicurezza dei lavoratori)
  1. di conferire mandato al Direttore generale della Giunta regionale per l’adozione dei provvedimenti attuativi degli interventi di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento, con particolare riferimento, alla predisposizione di disposizioni specifiche per garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria nella modalità del telelavoro domiciliare e/o la fruizione di ferie da parte del personale dipendente della struttura organizzativa della Giunta regionale in costanza di emergenza epidemiologica COVID-19 e la definizione di indirizzi ai direttori per individuare con ordine di servizio i contingenti minimi di personale addetto alle funzioni essenziali di supporto chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa in telelavoro domiciliare e, se necessario per la natura dell’attività, nelle rispettive sedi di servizio per le quali dovrà essere garantito il regolare orario di apertura;
  1. di stabilire che il presente provvedimento ha efficacia fino al termine ultimo previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di prossima adozione, fatte salve eventuali ulteriori proroghe del medesimo;
  1. di stabilire che le presenti disposizioni organizzative costituiscono indirizzo affinché enti e agenzie regionali e società in house adottino misure analoghe, laddove possibile e in coerenza con le rispettive peculiarità. A tal fine gli uffici della Giunta regionale verificheranno la necessità di fornire eventuali indicazioni più puntuali ai singoli enti dipendenti e società in house;
  1. di disporre la partecipazione a fini conoscitivi alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori dell’Ente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA Il Direttore ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Allegato 1

[OMISSIS]

 

Tags: , , , , , , , , ,