Dec.G.R. Toscana 30 marzo 2020 n. 42 - Indirizzi al Settore Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per proseguire l'attività di predisposizione dei provvedimenti necessari a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

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Parole di interesse: decisione; giunta; Regione; Toscana; misure di cautela, misure di sorveglianza; misure di contenimento

 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, e convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ha previsto sull’intero territorio nazionale la sospensione delle attività commerciali di dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, e per le attività produttive ha raccomandato: •la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; •l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale; •l’incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;. •di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; •di favorire intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
Considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio, parti sociali e datoriali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Considerato che il 19 marzo 2020 è stato condiviso tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili”, che individua indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali e di pubblica utilità;
Dato atto che il Settore Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei lavoratori, si è attivato celermente per l’attuazione di provvedimenti finalizzati a incrementare, anche negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19; in particolare: •il 9 marzo, con DGR n. 318 “COVID-19 - Approvazione Indicazioni per i medici competenti per la tutela della salute nei luoghi di lavoro” sono state approvate indicazioni per i medici competenti per la gestione ottimale dell’emergenza da COVID-19 ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro, nella convinzione che il medico competente sia il professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile le informazioni ai lavoratori e a collaborare col datore di lavoro per la messa in atto delle misure igieniche all’interno dell’azienda; •il 11 marzo 2020, si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione dell’articolazione tecnica PISLL, durante la quale è stato stabilito (come da verbale agli atti) che l’attività dei servizi PISLL è rimodulata dando priorità alla prevenzione della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro, anche effettuando attività di assistenza alle imprese sulla scelta di procedure ed interventi preventivi e protettivi; •il 13 marzo (nota AOOGRT/PD Prot. 0106800 del 13/03/2020 Classifica Q.100.070) sono state diffuse linee di indirizzo, predisposte con la collaborazione dei servizi PISLL delle Aziende USL toscane, riguardo alle azioni preventive e protettive anti-contagio COVID-19 per il settore del trasporto pubblico su gomma, finalizzate a proteggere sia i lavoratori del settore che gli utenti del servizio; •il 16 marzo (AOOGRT/PD Prot. 0108467 del 16/03/2020 Classifica Q.100.070) è stato trasmesso ai Dipartimenti regionali della prevenzione il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio il 14 marzo, sopra descritto, raccomandando di favorirne la piena applicazione e evidenziando che, nel periodo attuale di emergenza sanitaria, l’attività dei PISLL, coerentemente con il D.Lgs. 81/08, deve comprendere il controllo del rispetto delle condizioni lavorative che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione dal rischio di contagio e l’adozione da parte delle imprese di adeguate procedure di sicurezza anti-contagio, fornendo l’assistenza richiesta affinché siano attuati provvedimenti a tutela dei lavoratori da parte dei datori di lavoro che dovranno definire compiutamente, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, gli interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori; •il 18 marzo (AOOGRT/PD Prot. 0111516 del 18/03/2020 Classifica Q.100.070) sono state diffuse linee di indirizzo, predisposte con la collaborazione dei servizi PISLL delle Aziende USL toscane, riguardo alle azioni preventive e protettive anti-contagio COVID-19, per il settore della logistica, del trasporto merci, per le aziende dei consegnatari a domicilio e per le aziende di magazzinaggio; •il 20 marzo (AOOGRT/PD Prot. 0114086 del 20/03/2020 Classifica Q.100.080.040) è stato trasmesso ai Dipartimenti regionali della prevenzione il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili”, sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 19 marzo, , sopra descritto, raccomandando di favorirne la piena applicazione; •il 27 marzo (AOOGRT/PD Prot. 0120154 del 27/03/2020 Classifica Q.100.070), dopo aver già disciplinato, come sopra detto, i settori che richiedevano un più urgente intervento, sono state diffuse linee di indirizzo, predisposte con la collaborazione dei servizi PISLL delle Aziende USL toscane e con il contributo delle associazioni sindacali e datoriali, linee di indirizzo generali per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, che contengono in particolare indicazioni procedurali generali anti-contagio COVID-19, ulteriori indicazioni procedurali per negozi e supermercati, indicazioni per pulizia e sanificazione e utilizzo delle mascherine e per lo svolgimento dei controlli del rispetto delle procedure;
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i, ed in particolare l’art.10 “Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che prevede che le regioni, tramite le Aziende USL, gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Considerato che, ritenuto indispensabile attivare tutti i necessari provvedimenti per limitare la diffusione del contagio da COVID-19: •con nota del 26/03/2020 (AOOGRT/PD Prot. 0119497 Classifica Q.100.070), il Settore Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha invitato i componenti dell’Ufficio Operativo e i Coordinatori delle Sezioni permanenti (ex DPCM 21 dicembre 2007- art. 7 D.Lgs. 81/08) a proporre a Regione Toscana iniziative congiunte, al fine di garantire la continuità sul territorio dell’azione di tutela dei lavoratori nelle aziende rimaste operative, con l’obiettivo comune di indirizzare principalmente l’attività al supporto e all’assistenza alle imprese nonché all’attuazione di tutte quelle azioni che possano contrastare la diffusione del virus; •con e-mail del 27/03/2020, l'invito, già rivolto ai componenti dell'Ufficio operativo, ad avviare una fase di stretta collaborazione per garantire ai lavoratori il sostegno di tutto il sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro, è stato esteso a tutti i componenti del Comitato ex art. 7- D.Lgs. 81/08 e a tutte le parti sociali che vi partecipano, chiedendo di trasmettere proposte per iniziative congiunte a tutela dei lavoratori.
Ritenuto opportuno, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, proseguire assiduamente tutte le attività necessarie a tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori;

A VOTI UNANIMI DECIDE

per i motivi espressi in narrativa: (misure di cautela, misure di sorveglianza; misure di contenimento)

•di prendere atto di tutti i provvedimenti, descritti in narrativa già emanati dal settore regionale competente per incrementare, anche negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19, tramite l’individuazione di procedure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

•di dare mandato al settore regionale competente di proseguire nell’attività di predisposizione, in collaborazione con i servizi PISLL della Regione Toscana, in accordo con le associazioni sindacali e datoriali, dei necessari provvedimenti, anche riguardanti settori lavorativi specifici, finalizzati a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;

•di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’amministrazione regionale. Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA