Toscana - Atti del Giunta regionale

D.G.R. Toscana 30 marzo 2020, n. 428 - Direttive per l'operatività degli strumenti finanziari e per la modifica di Garanzia Toscana relative all'emergenza sanitaria Covid19

  • Con la delibera n. 328 del 30 marzo 2020 la Giunta ha disciplinato – soprattutto sotto il profilo della sospensione o della flessibilizzazione dei termini – la gestione degli strumenti finanziari riconducibili alla Regione durante il periodo dell’emergenza.

Parole di interesse: garanzie; sospensione dei termini; misure organizzative; interventi; coordinamento con altre fonti; informazione; obbligo di comunicazione

 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);
Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";
Visto il decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;
Vista la decisione della Commissione Europea C(2016) 6651 del 13/10/2016 di approvazione delle modifiche al testo del POR FESR 2014-2020 e le successive modifiche intervenute;
Vista la deliberazione di G.R. n.1089 dell’8 ottobre 2018 “POR FESR 2014-2020 Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. n.3 del 9 aprile 2018. Presa d'atto”;
Visto l’articolo 26 della Legge regionale n. 73/2018 avente ad oggetto gli interventi da attivare nell’ambito di “Garanzia Toscana” e ss.mm.ii;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020.”Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ed in particolare l’art. 3 “deroghe” che prevede la possibilità di derogare a “leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 che nomina il presidente della Regione quale Soggetto Attuatore Regione Toscana per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Toscana;
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla G.U. n.53 del 2-3-2020; 1
Visto Il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede limiti e divieti nell’apertura di esercizi commerciali e la sospensione di eventi culturali, sportivi e di altro genere con evidenti conseguenze sulle attività economiche legate alla fruizione dei suddetti beni e servizi; V
isto il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” il quale estende le misure assunte dal Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e stabilisce il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il quale stabilisce, tra l’altro, la chiusura di tutte le attività commerciali, di ristorazione e relative ai servizi alla persona, ad eccezione di specifiche attività individuate;
Visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.03.2020 sulle misure temporanee di supporto all’economia per il Covid-19; Considerato che a valere sulle misure di aiuto di competenza della Direzione Attività Produttive risultano attivi bandi per la concessione di agevolazioni nella forma o di prestito rimborsabile (c.d. fondi rotativi) con piani di rientro ancora in corso;
Visto in particolare l’art. 56 “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”, che, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, stabilisce una moratoria o sospensione fino al 30 settembre 2020; Ritenuto, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 che siano beneficiarie di una agevolazione regionale nella forma di prestito rimborsabile, di sospendere fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020, anche nel caso in cui abbiano già beneficiato di due differimenti di cui all’allegato A lettera B) della delibera di G.R. n. 1246/2014;
Visto l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente una serie di disposizioni operative ritenute idonee a soddisfare le finalità di cui sopra; Ritenuto altresì necessario prevedere che alle garanzie concesse a valere sui fondi pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 56 del DL 18/2020;
Vista l’art. 26 della L.R. 73/2018 avente ad oggetto la creazione dello strumento Garanzia Toscana; Vista la propria decisione n. 10 del 16.09.2019 prevede l’attivazione di tre linee di intervento nell’ambito dello strumento Garanzia Toscana, e precisamente una sezione speciale Toscana del 2 Fondo centrale di garanzia che operi riassicurazione delle garanzie rilasciate dai Confidi o intermediari finanziari per le tipologie previste dal Fondo, un Fondo regionale di garanzia ad accesso diretto per finanziamenti non coperti dal FCG ed un Fondo regionale per contributi in conto capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia (voucher Garanzia);
Vista la propria Deliberazione n. 1554 del 9/12/2019 ed il successivo DD n. 21052 del 19/12/19 che individuano le modalità con cui viene attivata la suddetta Sezione Speciale Toscana del Fondo di Garanzia L. 662/96, stabilendo che con la stessa si potenzia l’intervento del Fondo attraverso l’incremento della misura della riassicurazione, rispetto a quella massima concedibile dal Fondo, fino al 90% dell’importo garantito;
Visto il comma 1 lett. C dell’art. Art. 49 del DL 18/2020 (Fondo centrale di garanzia PMI), che prevede che “per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro”;
Vista la circolare N. 8/2020 - Applicazione delle misure previste dal Decreto-Legge del 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” emanata dal RTI gestore del Fondo di Garanzia L. 662/96, nella quale si rende noto che “Il Consiglio ha, infine, deliberato che per le garanzie concesse ai sensi della lettera c), non saranno utilizzabili, dato l’innalzamento delle coperture, le risorse delle sezioni speciali istituite ai sensi del decreto interministeriale 26 gennaio 2012”;
Ritenuto pertanto che l’operatività della Sezione Speciale Toscana sia da considerarsi sospesa per tutto il periodo di vigenza dell’art. 49 comma 1 di cui sopra (9 mesi) limitatamente alle garanzie di cui al comma 1 lettera c) mentre resterà operativa per gli interventi di riassicurazione su operazioni con importo garantito superiore a 1.500.000,00 euro;
Vista inoltre la propria Deliberazione n. 1611 del 16/12/2019 ed il successivo DD n. 21567 del 24/12/19 che individuano le modalità con cui il suddetto fondo voucher garanzia opera, prevedendo che allo stesso possano avere accesso solo le MPMI ed i professionisti che abbiano ottenuto una garanzia: a)da un soggetto garante autorizzato dalla Regione Toscana b)riassicurata alla Sezione Speciale Toscana del Fondo di Garanzia L. 662/96; Ritenuto che per effetto di quanto sopra, limitatamente al periodo in cui è ridotta l’operatività della Sezione Speciale Toscana ed ai fini della ammissibilità al c.d. fondo voucher garanzia, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti previsti dal bando di cui al D.D. n. 21567/19, la condizione b) di cui sopra debba essere verificata solo per le operazioni per le quali continuerà ad operare la Sezione Speciale mentre per le altre si intenderà soddisfatta qualora l’operazione sia riassicurata direttamente al Fondo di Garanzia L. 662/96;
Considerato altresì che i soggetti garanti autorizzati agli effetti del DD n. 21398/2019 si sono impegnati a trasferire alle imprese il beneficio derivante dalla maggiorazione della riassicurazione, in termini di riduzione del costo della garanzia;
Valutato pertanto che detto impegno debba intendersi esteso anche alle operazioni di cui al suddetto comma 1 lettera c) art. 49 riassicurate al Fondo e senza intervento della Sezione Speciale;
Preso atto che il medesimo art. 49 dispone anche la gratuità dell’accesso al Fondo di Garanzia L. 662/96, anche in riassicurazione, come ulteriore misura temporanea a favore delle imprese;
Considerato che ai sensi del d.lgs 112/98, articolo 18 comma 1 lettera r), in Toscana l’operatività del Fondo di Garanzia L. 662/96 è limitata alla controgaranzia dei soggetti garanti; Valutato di rendere gratuito l’accesso al sistema delle garanzie da parte delle imprese e dei professionisti anche per le operazioni per le quali il Fondo di garanzia L.662/96 opera in controgaranzia, ai sensi della lettera r) dell’articolo 18 del d. lgs n. 112/98;
Ritenuto pertanto di innalzare l’intensità di aiuto massima dello strumento voucher garanzia dall’1% al 2% dell’operazione finanziaria garantita, nonché l’importo massimo concedibile per impresa da 5.000,00 a 10.000,00 euro e, al contempo, di subordinare il mantenimento dei soggetti garanti nell’elenco degli autorizzati al voucher: •alla applicazione di costi omnicomprensivi per commissioni di garanzia e spese accessorie non superiori ai suddetti limiti; •all’impegno ad istruire le richieste di garanzia da parte di imprese e professionisti entro e non oltre 15 giorni dalla data di completamento della richiesta di garanzia;
Valutato che, al fine di garantire la massima trasparenza nella attuazione dello strumento e la massima informativa possibile alle imprese ed ai professionisti che necessitano di garanzie per l’accesso al credito, i fogli informativi disponibili anche presso i siti web di ciascun soggetto garante debbano necessariamente contenere l’informazione sulla applicazione delle sopra dette condizioni, con evidenza anche delle percentuali di copertura delle garanzie rilasciate;
Ritenuto inoltre che sia necessario un monitoraggio sistematico da parte dell’Amministrazione sulla attuazione della misura, anche al fine di valutare l’introduzione di correttivi, e che, in caso di mancato adeguamento dei fogli informativi da parte dei soggetti garanti autorizzati o di successivo inadempimento degli impegni assunti, l’Amministrazione procederà alla cancellazione del soggetto garante dall’elenco degli autorizzati;
Ricordato infine che con la suddetta decisione n. 10 del 16/09/2019 ed in relazione al fondo regionale di garanzia veniva stabilito anche di individuare possibili forme di controgaranzia o riassicurazione mediante piattaforme finanziarie nazionali o Europee;
Visto l’art. 57 del DL 18/2020 che, al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, prevede che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato;
Ritenuto di provvedere alla effettuazione delle necessarie verifiche in merito alla possibilità di applicazione dell'art. 57 al fondo di garanzia regionale per le operazioni non riassicurate al fondo L. 662/96;
Richiamato il d.lgs 112/98 all’articolo 18 comma 1 lettera r) che stabilisce che tra le funzioni amministrative riservate allo Stato rientri, tra l’altro, la gestione del fondo centrale di garanzia, prevedendo che “con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.
Considerato che a partire dal 2002 la Regione Toscana ha formulato richiesta, approvata con delibera della Conferenza Unificata, di limitazione dell'intervento del FCG alla controgaranzia, tenuto conto dei sistemi di garanzia operanti nel territorio regionale, con rilascio della garanzia di primo livello sia da parte dai Confidi, sia da parte dei fondi pubblici regionali;
Preso atto dell’entrata in vigore dell’art. 18 del D.L. 34/1999 c.d. decreto crescita, commi 1 e 2, con il quale è stata abrogata la suindicata. lett. r) del d. lgs 112/98 a partire dalla data del 31.12.2020;
Preso atto che la gratuità del fondo di garanzia L. 662/96 introdotta dal citato art. 49 del D.L. 18/2020, potrebbe introdurre un elemento di disparità per le imprese toscane, per le quali è previsto un accesso a detto fondo attraverso la riassicurazione di una garanzia di I livello;
Visto altresì l’importo medio garantito dai soggetti garanti operanti in Toscana;
Ritenuto pertanto opportuno avviare la procedura per l’immediata limitazione dell’ambito di operatività della lettera r) del d. lgs. 112/98 alle sole operazioni finanziarie di importo inferiore ad una determinata soglia, al di sopra della quale il Fondo di garanzia L. 662/96 potrà dunque operare anche con rilascio di garanzie dirette;
Ritenuto di individuare tale soglia, in prima applicazione, nell’importo di 250.000,00 euro, importo che potrà essere eventualmente rivisto dall’Amministrazione all’esito del monitoraggio degli effetti di tale limitazione ed in relazione al quale si chiederà pertanto alla Conferenza Unificata di ricevere autorizzazione ad una successiva revisione con atto di Giunta, senza necessità di ulteriore delibera da parte della Conferenza stessa;
Visto l’art. 49 del DL 18/2020 che stabilisce l’aumento dell’importo del microcredito concedibile alle imprese (di cui all’art. 111 comma 1 lett. a) del d. lgs 385/1993), da 25.000 a 40.000; Vista la propria Deliberazione n. 1597 del 16/12/2019 ed il successivo DD n. 21480 del 20/12/2019 modificato dal D.D. n. 1389 del 5/2/2020, che individuano le modalità con cui viene attivato il fondo di regionale di garanzia; Considerato che il bando di cui al D.D. 1389 del 05.02.2020 stabilisce che le operazioni di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro sono considerate “operazioni di microcredito”;
Ritenuto necessario pertanto di aumentare a 40.000,00 euro il limite massimo di importo per qualificare un’operazione di microcredito;
Ritenuto altresì opportuno, allo scopo di offrire una risposta ancora più ampia al fabbisogno di liquidità manifestato dalle imprese e dai professionisti toscani in questa situazione di emergenza epidemiologica, di: •aumentare l’importo massimo dei finanziamento garantito a 500.000,00 per le esigenze di liquidità, compresi i consolidamenti (consolidamento di passività a breve e rimodulazione di finanziamenti a medio e lungo termine), •aumentare la percentuale di copertura della garanzia al 60% per le suddette operazioni di consolidamento di finanziamenti;
Ritenuto infine opportuno applicare, per agli aiuti sotto forma di garanzia, prestiti , microcredito e abbuoni di garanzia, la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19;
Ritenuto pertanto di dare mandato al Settore competente in materia della Direzione Attività Produttive di adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione a quanto sopra, inclusa la stipula degli eventuali atti occorrenti; Considerato che i suddetti interventi non hanno un impatto sul bilancio regionale 2020 in quanto le dotazioni dei suddetti bandi sono disponibili presso i rispettivi soggetti gestori o comunque già impegnate a loro favore;

A voti unanimi DELIBERA

1.nell’ambito degli interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID 19, subiti dalle imprese e dai professionisti toscani che siano beneficiarie di una agevolazione regionale nella forma di prestito rimborsabile a valere sulle misure di aiuto di competenza della Direzione Attività Produttive, di adottare le misure contenute nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di prevedere che alle garanzie concesse a valere sui fondi pubblici si applichino le disposizioni di cui all'art. 56 del DL 18/2020; (garanzie)

3.di sospendere l’operatività della Sezione Speciale Toscana per tutto il periodo di vigenza dell’art. 49 del DL 18/2020 (9 mesi) limitatamente alle garanzie di cui al comma 1 lettera c); la Sezione resterà invece operativa per gli interventi di riassicurazione su operazioni con importo garantito superiore a 1.500.000,00 euro; (misure organizzative; sospensione dei termini)

4.limitatamente al periodo in cui è fortemente limitata l’operatività della Sezione Speciale Toscana ed ai fini della ammissibilità c.d. fondo voucher garanzia, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti previsti dal bando di cui al D.D. n. 21567/19, di modificare l’operatività del bando prevedendo che la condizione dell’avvenuto accesso alla Sezione Speciale debba essere verificata solo per le operazioni per le quali continuerà ad operare la Sezione Speciale mentre per le altre si intenderà soddisfatta qualora l’operazione sia riassicurata direttamente al Fondo di Garanzia L. 662/96; (misure organizzative; garanzie)

5.di innalzare l’intensità di aiuto massima dello strumento voucher garanzia dall’1% al 2% dell’operazione finanziaria garantita, nonché l’importo massimo concedibile per impresa da 5.000,00 a 10.000,00 euro e, al contempo, di subordinare il mantenimento dei soggetti garanti nell’elenco degli autorizzati al voucher:
◦alla applicazione di costi omnicomprensivi per commissioni di garanzia e spese accessorie non superiori ai suddetti limiti;
◦all’impegno ad istruire le richieste di garanzia da parte di imprese e professionisti entro e non oltre 15 giorni dalla data di completamento della richiesta di garanzia; (garanzie; procedimento amministrativo)

6.di stabilire che i fogli informativi disponibili anche presso i siti web dei soggetti garanti autorizzati debbano necessariamente contenere l’informazione sulla applicazione delle sopra dette condizioni, con evidenza anche delle percentuali di copertura delle garanzie rilasciate; (informazione; obbligo di comunicazione)

7.di attivare un monitoraggio sistematico da parte dell’Amministrazione sulla attuazione della misura, anche al fine di valutare l’introduzione di correttivi, e, in caso di mancato adeguamento dei fogli informativi da parte dei soggetti garanti autorizzati o di successivo inadempimento degli impegni assunti, di procedere alla cancellazione del soggetto garante dall’elenco degli autorizzati; (informazione)

8.di verificare la possibilità che l’ambito di operatività dell’art. 57 del DL 18/2020 possa essere esteso anche in favore dei fondi pubblici di garanzia alle medesime condizioni;

9.di avviare la procedura per l’immediata limitazione dell’ambito di operatività della lettera r) del d. lgs. 112/98 alle sole operazioni finanziarie di importo inferiore ad una determinata soglia, al di sopra della quale il Fondo di garanzia L. 662/96 potrà dunque operare anche con rilascio di garanzie dirette; (garanzie)

10.di individuare tale soglia, in prima applicazione, nell’importo di 250.000,00 euro, importo che potrà essere eventualmente rivisto dall’Amministrazione all’esito del monitoraggio degli effetti di tale limitazione ed in relazione al quale si chiederà pertanto alla Conferenza Unificata di ricevere autorizzazione ad una successiva revisione con atto di Giunta, senza necessità di ulteriore delibera da parte della Conferenza stessa; (garanzie; coordinamento con altre fonti)

11.di stabilire le seguenti modifiche dell’operatività del fondo regionale di garanzia di cui al DD n. 21480 del 20/12/2019 come modificato dal D.D. n. 1389 del 5/2/2020:
◦aumento a 40.000,00 euro del limite massimo di importo per qualificare un’operazione di microcredito;
◦aumento dell’importo massimo dei finanziamento garantito a 500.000,00 per le esigenze di liquidità, compresi i consolidamenti (consolidamento di passività a breve e rimodulazione di finanziamenti a medio e lungo termine),
◦aumento della percentuale di copertura della garanzia al 60% per le suddette operazioni di consolidamento di finanziamenti; (garanzie)

12.di applicare, per agli aiuti sotto forma di garanzia, prestiti, microcredito e abbuoni di garanzia, la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19;

13.di dare mandato al Settore competente in materia della Direzione Attività Produttive di adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione a quanto sopra, inclusa la stipula degli eventuali atti occorrenti.

7 Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta

ALLEGATO A

Misure urgenti e temporanee in favore dei beneficiari di regimi di aiuto nella forma del prestito rimborsabile al fine del contenimento degli effetti dannosi dell’emergenza epidemiologica COVID-19

1.Destinatari delle presenti misure

Le presenti disposizioni sono destinate ad imprese e professionisti toscani che siano beneficiari di una agevolazione regionale nella forma di prestito rimborsabile valere sulle misure di aiuto di competenza della Direzione Attività Produttive, in relazione alla quale risulti un piano di rientro ancora in corso.

2.Modalità per la sospensione del pagamento delle rate
•La sospensione opera fino al 30 settembre 2020 su tutte le rate in scadenza prima del 30 settembre 2020, anche nel caso in cui i beneficiari abbiano già beneficiato di due differimenti di cui all’allegato A lettera B) della delibera di G.R. n. 1246/2014. •Il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato attraverso il differimento delle rate stesse, senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il beneficiario.
•La sospensione opera a seguito di comunicazione da parte del beneficiario corredata della dichiarazione con la quale il beneficiario autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
•Possono beneficiare della sospensione i beneficiari che abbiano pagato tutte le rate del piano di ammortamento scadute alla data del 23 febbraio 2020.
•Restano comunque fruibili per i beneficiari, in aggiunta alla presente sospensione, le opportunità di rimodulazione del piano di rientro e di differimento delle rate previste dalla delibera di G.R. n. 1246 del 22/12/2014. (sospensione dei termini)

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