NEW - Banca d’Italia: un atto normativo non rientrante nel «Programma dell’attività normativa dell’Area Vigilanza per l’anno 2011» (3/2011)

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Dal sito istituzionale della Banca d’Italia si ricava che, nel periodo giugno-settembre 2011, l’istituto ha adottato un unico atto normativo, ovverosia il provvedimento del governatore del 5 luglio 2011, recante «Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio relativo ai servizi di pagamento (Diritti e obblighi delle parti)»
[in http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/normativa/sispag/bi/attuazione-dlg-11-270110].

Tale atto, peraltro, non rientra fra quelli previsti nel «Programma dell’attività normativa dell’Area Vigilanza per l’anno 2011» di cui si è dato conto nel precedente n. 2/2011 di questa rivista: e ciò, evidentemente, trattandosi di un atto il cui oggetto non è stato ritenuto attinente all’Area in questione.

L’atto normativo qui considerato trova il proprio fondamento legislativo esplicito e puntuale nell’art. 31 del D.Lgs. n. 11/2010, recante «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE», laddove appunto, con riferimento alla normativa del titolo II del decreto medesimo, rubricato «Diritti ed obblighi delle parti»,  così si dispone: «Nell’esercizio della funzione di cui all’articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale o particolare volte a […] dare attuazione al presente titolo […]».

Nel caso di specie è stata sicuramente adottata la procedura di consultazione pubblica prevista e disciplinata dall’art. 4 del «Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n, 262», a suo tempo segnalato nel n. 2/2010 di questa rivista.

Nel sito dell’Istituto, infatti, è reperibile un lungo documento contenente le «principali osservazioni» pervenute all’istituto su di un documento di consultazione che peraltro, attualmente, non è più dato reperire nel sito medesimo.

Nel sito dell’istituto infine, come purtroppo sempre avviene, non vengono indicati gli estremi Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato il provvedimento in questione: il che, fra l’altro, non agevola un immediato riscontro dell’esatta intitolazione del provvedimento medesimo.