Il nuovo “Metodo Tariffario Rifiuti” per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (c.d. “MTR-2”) (3/2021)

Stampa

Con la Deliberazione 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, l’ARERA ha adottato il “Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (MTR-2, Allegato A alla Deliberazione), nel cui ambito si provvede anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

L’atto di regolazione tariffaria in questione, che succede al “Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2018-2021” (approvato con la Deliberazione 443/2019/R/rif), è stato essenzialmente adottato ai sensi delle seguenti disposizioni legislative:

 

-       l’art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995, che prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)”;

-       l’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio di previsione 2018), che, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481/1995”.

 Quest’ultima disposizione, in particolare, attribuisce espressamente all’ARERA, tra le altre, le funzioni di:

-       “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);

-       “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g);

-       “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

-       “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).

In sintesi, la Deliberazione in esame, adottata - previsto per gli atti di regolazione generale di ARERA - all’esito di un ampio procedimento di consultazione degli stakeholder (cfr. i DCO 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif):

A quest’ultimo riguardo, va ricordato che il decreto legislativo n. 116/2020, di attuazione delle nuove direttive europee su rifiuti e imballaggi (direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE), ha apportato significative modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, intervenendo in particolare sugli articoli 183 “Definizioni”, 198 “Competenze dei comuni” e 238 “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. “Codice dell’ambiente”).

Tra l’altro, con le richiamate novità legislative:

-       è stata confermata la natura di “rifiuti urbani” dei rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze domestiche;

-       si è inciso sulla qualificazione dei rifiuti prodotti da fonti diverse, cioè dalle utenze non domestiche, prevedendo espressamente per una frazione di tali rifiuti, la qualifica di “urbani”;

-       è stato previsto che “le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”;

-       è stato disposto che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (…), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (…)”;

-       è stato introdotto, nel decreto legislativo n. 152/2006, l’art. 198-bis, prevedendo l’adozione del “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”, che dovrà almeno contemplare i dati sulla produzione dei rifiuti su scala nazionale, la ricognizione degli impianti a livello nazionale, i criteri generali per la redazione dei piani di settore, l’individuazione dei flussi di particolari categorie di rifiuti con i relativi fabbisogni impiantistici, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socio- economico fra le aree del territorio nazionale.

Volendo dunque soffermare l’attenzione sulle previsioni della Deliberazione 363/2021/R/rif, che più significativamente impattano sulla disciplina procedimentale relativa all’approvazione delle tariffe, viene soprattutto in rilievo l’art. 7, rubricato “Procedura di approvazione”.

In particolare, tale disposizione prevede che:

Meritevole di attenzione è, infine, la disciplina dei meccanismi di garanzia da applicare in caso di inerzia dei soggetti competenti.

Al riguardo, la Deliberazione 363/2021/R/rif interviene a rafforzare, in un’ottica di tutela degli utenti, il meccanismo di garanzia già previsto dalla Deliberazione 443/2019/R/rif per il superamento di casi di inerzia dei soggetti interessati, disciplinando in particolare le conseguenze connesse alla mancata collaborazione da parte del gestore (nei tempi utili al rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l’assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni), con la finalità di meglio declinare il ruolo specifico in capo all’Ente territorialmente competente nella prima fase di attivazione di tali meccanismi di garanzia nei confronti dei soggetti inerti.

La disciplina di tali meccanismi di garanzia è contenuta nell’art. 7 della Deliberazione 363/2021/R/rif, che in particolare prevede che: