D.P.G.R. Piemonte 5 giugno 2020, n. 66 - Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

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Titolo completo "Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

Pubblicato nel BUR n. 23 suppl. ord. n. 4 del 5 giugno 2020

Parole di interesse: spazi pubblici; formazione; giochi; trasporto.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 giugno 2020, n. 66 Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTI:

DATO ATTO che in data 3 giugno 2020 è venuto meno il divieto di spostamento fra regioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l’evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell’Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020; - monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;

- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legati agli effetti dell’attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l’adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell’epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che in data 5 giugno 2020 il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito alla assenza di criticità o di allerta riferibili a tutto il territorio piemontese ed alla rilevazione che tutti gli indicatori sono ampiamente compresi all’interno dei parametri di riferimento, confermando una curva epidemica in costante discesa;

PRESO ATTO del “Monitoraggio Fase 2 Report 3” pervenuto in data 5 giugno 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, che conferma la positiva evoluzione del fenomeno epidemiologico;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

DATO ATTO che il Presidente della Conferenza, Stefano Bonaccini, con nota prot. n. 3897/COV19, ha trasmesso in data 17 maggio 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento definitivo condiviso dalle Regioni e dalle Province autonome, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, prot. 20/81/CR01/COV19; RILEVATO che il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e lo allega sub 17 al medesimo provvedimento;

DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in data 25 maggio 2020, la revisione delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, trasmettendola al Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA la D.G.R. n. 16-1481 del 5 giugno 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive’, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dai Presidenti delle Regione e delle Province autonome, e delle linee guida per ‘Impianti a fune’”, che adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, come revisionato in data 25 maggio, contenente le schede tecniche “Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)”, “Formazione professionale”, “Parchi tematici e di divertimento”, nonché, aggiuntivamente, la specifica scheda tecnica relativa a “Impianti a fune”;

RITENUTO in conseguenza di allegare sub 1, 2, 3 e 4 tali schede tecniche come parte integrante e sostanziale del presente decreto, affinché ne sia rispettato il contenuto;

DATO ATTO che con nota del 4 giugno 2020, prot. 0023168, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indirizzata a ANEF e Federturismo si è richiamata, con specifico riferimento agli impianti a fune, la facoltà da parte della Regione di introdurre misure derofatorie o restittive delle norme nazionali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite il Prefetto di Torino;

SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

SENTITO l’Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 17 maggio 2020ha previsto, all’articolo 1, punto mm), le condizioni per l’esercizio delle attività degli stabilimenti balneari;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale, adottando anche misure maggiormente prudenziali rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza delle tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l’adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

ORDINA

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 22 maggio 2020, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

  1. è consentita la apertura di stabilimenti balneari e spiagge, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma mm, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegata sub 1 al presente provvedimento; (spazi pubblici)
  1. è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: (formazione)

- l’attività di formazione professionale con la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, sia per le attività svolte in laboratorio con l’utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti sia in spazi aperti, e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese,

- l’attività formativa in presenza e gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a distanza perché richiedono l’utilizzo di macchinari, attrezzature, strumenti, o per la specificità del profilo professionale, per la cui valutazione si richiedono prove di simulazione lavorative-professionali,

- i servizi al lavoro da realizzare in presenza a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza,

- i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani erogati in modalità individuale e in presenza, a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Formazione professionale” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegata sub 2 al presente provvedimento;

  1. è consentita, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: (giochi)

- la apertura delle attività di spettacolo viaggiante con singole installazioni,

- la apertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni plurime e di luna park, previa ordinanza del Sindaco competente che ne disciplini le modalità di esercizio, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Parchi tematici e di divertimento” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegata sub 3 al presente provvedimento;

  1. è consentita, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, la apertura degli impianti a fune, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Impianti a fune” allegata sub 4 al presente provvedimento; (trasporto)
  1. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 6 giugno 2020.

INFORMA il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio

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