ISVAP, due nuovi regolamenti e modifiche ad un regolamento precedente

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Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo giugno ottobre 2009, si ricava che l’Istituto ha adottato - con la consueta progressione numerica - due nuovi regolamenti attuativi di altrettanti parti della normativa del Codice delle assicurazioni private.

Il primo di essi è il regolamento n. 31 del 1° giugno 2009, recante la «Disciplina della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private».

Tale regolamento, peraltro, trova il proprio fondamento espresso e puntuale non solo nell’art. 135, c. 3, del Codice predetto, ma anche nell’art. 120, c. 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il secondo regolamento è il n. 32 dell’11 giugno 2009, recante la «Disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private».

Tale regolamento, peraltro, trova un fondamento espresso e puntuale, ai sensi dell’art. 41, c. 5, del Codice delle assicurazioni private, soltanto per la parte relativa alla disciplina degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche. Il fondamento legislativo delle restanti parti della normativa regolamentare dunque, secondo quanto del resto indicato nello stesso art. 1, c. 1, del regolamento, dedicato alle «Fonti normative», deve piuttosto individuarsi nell’autorizzazione generale all’esercizio della potestà regolamentare in materia contenuta nell’art. 5, c. 2, del Codice, laddove si dispone che l’ISVAP «adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese […]».

Dal sito dell’ISVAP, inoltre, si ricava che, nel periodo considerato, l’Istituto ha adottato un atto modificativo di un precedente regolamento, e precisamente il provvedimento n. 2720 del 2 luglio 2009, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi di cui al titolo IX (Intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private».

Nei casi casi or ora richiamati, dunque, l’ISVAP si è strettamente attenuto, sotto il profilo della formale caratterizzazione dei propri atti normativi con efficacia esterna, alla prassi inaugurata a seguito dell’emanazione del Codice delle assicurazioni private: ovverosia la prassi consistente, da un lato, nel denominare tali atti normativi «regolamenti», e nel conferire loro una numerazione progressiva non correlata con l’anno di adozione; dall’altro lato, nel denominare «provvedimenti» gli eventuali atti modificativi di tali «regolamenti», e nel conferire loro, appunto, la numerazione progressiva propria dei «provvedimenti» dell’Istituto.

Viene altresì sistematicamente confermata la prassi - ineccepibile in punto di legittimità -  finora seguita dall’autorità in ordine all’applicazione della disciplina formale-procedurale dei provvedimenti della medesima «aventi natura regolamentare» dettata dall’art. 23 della L. n. 262/2005. Laddove si dispone, appunto, che tali atti «devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono»; che essi «sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori»; che, nella definizione del loro contenuto, si deve tener conto in ogni caso del principio di proporzionalità; e che, a tal fine, vengono consultati «gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori».

Tutti gli atti normativi sopra menzionati, in effetti, sono stati sottoposti alla consultazione degli interessati. Consultazione avviata con la pubblicazione sul sito dell’ISVAP di un apposito «documento di consultazione», nel  quale viene riportato lo schema dell’atto preceduto da una sintetica relazione di presentazione; e conclusa con la pubblicazione, nello stesso sito, di un documento concernente gli «esiti della pubblica consultazione», nel quale vengono riportate le osservazioni e le proposte degli interessati, nonché le relative valutazioni e conseguenti determinazioni dell’Istituto.

Ognuno degli atti in questione, inoltre, risulta effettivamente accompagnato da una «relazione», anch’essa pubblicata nel sito dell’Istituto, nella quale vengono sinteticamente ma esaustivamente illustrati sia le fondamentali finalità ispiratrici dell’atto, sia le sue principali implicazioni di natura ordinamentale e sistemica, sia, infine,  il contenuto e la ratio di ciascuna disposizione in esso contenuta.

Occorre semmai rilevare al riguardo che, anche nei casi qui considerati, nel sito dell’ISVAP, unitamente al testo di ciascun regolamento ed a quello dei suoi eventuali allegati, viene oggi riportato anche quello della «relazione» e quello degli «esiti della pubblica consultazione», ma non anche quello del  «documento di consultazione».

Pure in questi casi, d’altra parte, fa difetto l’indicazione nel sito degli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto normativo è stato pubblicato: dato indispensabile non soltanto ai fini della conoscenza dell’esatto momento dell’entrata in vigore dell’atto, ma anche ai fini della verifica della sua esatta intitolazione.

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