Bankitalia, modifiche e integrazioni della circolare sulle istruzioni di vigilanza per le banche, con ricorso al metodo AIR

Stampa

Dal sito internet della Banca d’Italia si ricava che, nel periodo luglio-ottobre 2009, la Banca ha adottato, in data 29 luglio 2009, «Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti»: ovverosia disposizioni destinate a modificare e ad integrare il contenuto della circolare n. 229 del 21 aprile 1999, recante le «Istruzioni di vigilanza per le banche», nella parte dedicata alla materia in questione, parte che, d’altro canto, aveva già formato oggetto di un apposito aggiornamento in data 25 luglio 2003.

Ebbene, anche riguardo a queste nuove disposizioni, così come riguardo a tutte le parti restanti della predetta circolare, si pone un fondamentale interrogativo circa la natura normativa o meno del loro contenuto.

Nel senso di una risposta negativa a tale interrogativo, in effetti, sembrerebbero deporre sia la distinzione fra «regolamenti» e «istruzioni» della Banca d’Italia testualmente operata, in via generale, dall’art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 385/1993, sia la circostanza che il testo degli atti in questione, a differenza di quanto generalmente avviene per gli atti normativi, non risulta redatto in articoli e commi.

Nel senso di una risposta affermativa, d’altra parte, sembrerebbero deporre non solo il carattere di astrattezza e di generalità proprio delle prescrizioni contenute negli atti in questione, ma anche una serie di affermazioni e di comportamenti particolarmente significativi della Banca d’Italia riscontrabili nel caso di specie.

Si pensi appunto, a quest’ultimo proposito, alla circostanza che, nel relativo «Documento di consultazione» del marzo 2009, si parla - significativamente - di «revisione della disciplina secondaria sulla trasparenza», di «interventi regolamentari», di «atti regolamentari», di «aggiornamento della normativa» etc.

Si pensi altresì alla circostanza che al punto 5 della sezione I dell’atto qui considerato,  intitolato per l’appunto «Disposizioni transitorie e finali», si dispone in particolare, altrettanto significativamente, che «le presenti disposizioni entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

E si pensi infine alla circostanza che, nel caso di specie, la Banca d’Italia ha fatto esplicito ricorso - a quanto ci consta, per la prima volta -  al metodo dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), pubblicando sul proprio sito sia, in seno al «Documento di consultazione» sopra richiamato, un’apposita «Relazione preliminare» al riguardo, sia nel luglio 2009, a conclusione della procedura di formazione dell’atto, la definitiva «Relazione sull’analisi di impatto».

Si tratta peraltro, con ogni evidenza, di questioni bisognose di approfondimenti teorici e concettuali  sicuramente non realizzabili in questa sede.

Analoghe questioni, d’altro canto, si pongono ovviamente anche riguardo ad un ulteriore atto modificativo e integrativo della predetta circolare adottato dalla Banca d’Italia nel periodo qui considerato, ovverosia riguardo alle «Disposizioni di vigilanza in materia di prestazione dei servizi di investimento da parte delle banche» adottate in data 2 luglio 2009.

Resta semmai da segnalare in ultimo che, in entrambi i casi qui considerati, fa difetto l’indicazione, nel sito della Banca d’Italia, degli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato: dato indispensabile non soltanto ai fini della conoscenza dell’esatto momento dell’entrata in vigore dell’atto, ma anche ai fini della verifica della sua esatta intitolazione.

Link web 1

Link web 2