Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia (1/2010)

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A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

 

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea; essa è disciplinata dagli artt. 258 -260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochissimi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche; la Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali. La prima fase – definita «precontenziosa» – della procedura si apre con l’invio allo Stato membro ritenuto inadempiente di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito»;  lo Stato interessato ha due mesi di tempo per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE).  Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato (260.2 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, avviando in tal modo la fase contenziosa della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce che lo Stato membro in questione ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta (art. 260.1 TFUE). Qualora, a seguito della sentenza, la Commissione constati che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la stessa, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza (art. 260.2 TFUE). La Commissione può dunque nuovamente adire la Corte di Giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE).

 

I provvedimenti della Commissione sono di seguito ordinati in base alla seduta di adozione e suddivisi per tipo. Chiudono la sezione le pronunce della Corte di giustizia nei procedimenti di infrazione nei confronti dell’Italia.

 
 

Seduta del 29.10.2009

 
 

Pareri motivati ex art. 258 TFUE

 

 

Seduta del 28.01.2010

 

Messe in mora ex art. 258 TFUE

 
 
 

Pareri motivati ex art. 258 TFUE