Incostituzionale per eccesso di delega una norma del Codice della proprietà industriale

Stampa

Sentenza n. 123/2009 (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale)

La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, la norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale le procedure di reclamo iniziate dopo l’entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.

La previsione viene dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto estranea all’oggetto della delega. La disciplina della competenza ed il regime transitorio applicabile alle controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sarebbero, infatti, oggetto della distinta delega di cui all’art. 16 della legge n. 273 del 2002, esercitata, ed esauritasi, con l’emanazione del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

La Corte richiama anche la sentenza n. 112/2008, in cui, dichiarando incostituzionale un’altra norma di diritto processuale, contenuta nel medesimo atto adesso alla sua attenzione, affermava l’estraneità di tali profili all’oggetto della delega. Nella pronuncia del 2008 si evidenziava come la diversa delega di cui all’art. 16 della legge n. 273 del 2002 contenesse, peraltro, uno specifico principio direttivo in materia di disposizioni transitorie, in virtù del quale il Governo avrebbe dovuto aver cura di evitare che le sezioni specializzate fossero gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisse l’efficiente avvio. La norma dichiarata incostituzionale, dunque, oltre a disciplinare un oggetto estraneo alla relativa delega, non potrebbe essere ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato, poiché la devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate delle procedure di reclamo, relative alle misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore, si pone evidentemente in posizione eccentrica rispetto al richiamato principio direttivo in materia di disposizioni transitorie.