- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
Per la seconda volta in pochi mesi la Corte dichiara illegittima una norma interna contrastante con norme comunitarie sprovviste di effetto diretto (3/2010)
Sentenza n. 227/2010- Giudizio di costituzionalità in via incidentale
Deposito del 24/062010 - Pubblicazione in G. U. 30/06/2010
Motivi della segnalazione
Nella sentenza n. 227/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, c. 1, lett. r della legge n. 69/2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. La Corte ha così accolto una questione di legittimità per violazione dell’art. 117.1 Cost. e, benché non fosse stato richiamato nell’ordinanza di rimessione, dell’art. 11 (in virtù della consolidata giurisprudenza della Corte sull’utilizzazione dei parametri di legittimità a cui l’atto del giudice a quo, anche senza evocarli formalmente, fa tuttavia chiaramente riferimento).
- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
Sugli effetti delle sentenze della Corte di giustizia al fine dell’integrazione del parametro del “rispetto degli obblighi comunitari” ex art. 117, comma 1 (3/2010)
Sentenza n. 216/2010 - Giudizio di costituzionalità in via principale
Deposito del 16/06/2010 - Pubblicazione in G.U.: 23/06/2010
Motivi della segnalazione
Questa decisione rappresenta l’esito dello “storico” rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte con la sentenza n. 102 e l’ordinanza n. 103 del 2008 sul presupposto che, nei giudizi promossi in via principale in cui si dubiti della compatibilità di leggi regionali con norme comunitarie dotate di efficacia diretta, queste ultime fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 129 del 2006; n. 406 del 2005; n. 166 e n. 7 del 2004). A seguito della decisione della Corte di Giustizia la Consulta dichiara che dall’interpretazione della normativa comunitaria fornita dalla Corte di giustizia consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata: “Poiché il denunciato art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, è incompatibile con la norma interposta dell’art. 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte di giustizia, esso deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.”.
- Erik Longo
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo e irretroattività delle misure sanzionatorie (3/2010)
Sentenza n. 196/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale
Sentenza n. 196/2010: Deposito del 04/06/2010 - Pubblicazione in G.U. 09/06/2010
Motivi della segnalazione
Con la sentenza 196/2010, la Corte è ritornata sul rapporto fra legge statale e CEDU, dichiarando l’incostituzionalità di una legge interna per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. In particolare la Corte ha avuto modo anche di chiarire che l’apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell’adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l’art. 7 della CEDU, tenuto conto dell’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità nel senso dell’applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), codice della strada (applicata in via obbligatoria in caso di condanna o di patteggiamento per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato) anche alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008.
La Corte ha pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., l’art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale».
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