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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (2/2015)

Negli ultimi mesi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha apportato alcune modifiche al regolamento in materia di procedure istruttorie a tutela del consumatore[1].

Tale regolamento si applica, per espressa previsione dell’art. 2, ai procedimenti dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, di violazioni del divieto di discriminazioni, nonché di clausole vessatorie.

La nuove disciplina si fonda sul positivo riconoscimento in capo ai soggetti indicati nell’art. 18, primo comma, lett. a), b), d bis) del Codice del Consumo del potere di segnalare e chiedere l’intervento dell’Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del normativa di rango primario sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo. Tale istanza – che deve necessariamente contenere tutti gli elementi di cui all’art. 4 del regolamento in parola – può anche indicare eventuali esigenze di riservatezza del segnalante.

 

Come spesso capita per gli atti di portata regolamentare dell’Autorità, si assiste ad una stringente regolamentazione delle fasi pre-istruttoria e istruttoria in senso stretto. In particolare, durante quest’ultima fare deve essere garantita l’ampia partecipazione dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell’istruttoria: questi soggetti, infatti, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, inoltrando un apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente tutte le informazioni necessarie a dimostrare la sussistenza dell’interesse.

Particolare interesse desta il positivo riconoscimento di poteri cautelari in capo all’Autorità, i cui limiti sono fissati nell’art. 8 del regolamento. In caso di particolare urgenza, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole e dell’art. 27, terzo comma, del Codice del Consumo, l’Autorità può disporre, d’ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta scorretta.

Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio dell’istruttoria o successivamente con apposita comunicazione, individua i profili di gravità e urgenza della pubblicità ingannevole o comparativa illecita ovvero della pratica scorretta e assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la decisione.

In base all’art. 8, quindi, il Collegio può intervenire e disporre, con atto motivato, la sospensione in via provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale, anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell’intervento. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale è stata adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato può presentare memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio delibera la conferma o la revoca della sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare. Il provvedimento dell’Autorità di sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita o della pratica commerciale ritenuta scorretta deve essere immediatamente eseguito a cura del professionista. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso. Dell’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista dà comunicazione all’Autorità entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

Sempre nel medesimo periodo di osservazione – che coincide con l’ultimo quadrimestre – si registra un duplice intervento in materia di organizzazione degli uffici. In particolare, con due distinti atti, l’Autorità ha approvato:

a) ulteriori modifiche al regolamento in materia di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, prevedendo nuove competenze ai revisori dei conti (art. 16 del regolamento)[2];

b) il Codice etico del personale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[3].

In particolare, quest’ultimo provvedimento afferma chiaramente che le nuove disposizioni definiscono quali siano i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Autorità sono tenuti ad osservare.

I principi a cui dovranno attenersi tutti i dipendenti dell’Autorità sono chiaramente esplicitati nell’art. 4 del regolamento, a mente del quale il dipendente conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della funzione, della posizione o dei poteri di cui è titolare.



[1] Il regolamento di cui si discorre nel testo è stato pubblicato nel Bollettino settimanale del 27 aprile 2015, n. 14 ed è consultabile al seguente link 

[2] Il testo attualmente vigente del regolamento è stato pubblicato sul Supplemento al Bollettino settimanale del 15 giugno 2015, n. 21 ed è altresì reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità

[3] Il Codice etico è stato pubblicato sul Supplemento al Bollettino settimanale del 2 marzo 2015, n. 6 ed è altresì reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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