Archivio rubriche 2015

Nel corso del periodo di osservazione della presente nota, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato una consultazione pubblica per la revisione del regolamento in materia di rating di legalità[1], istituto di recente introduzione su cui l’Autorità è più volte intervenuta con discipline modificative[2].

La consultazione pone tra i suoi obiettivi quello di rafforzare il controllo che precede il rilascio del rating, così da aumentare il livello di legalità richiesto alle imprese.

La decisione di avviare una nuova consultazione è stata presa anche a seguito delle esigenze pratiche evidenziate dall’avvio di una stretta collaborazione con le altre istituzioni preposte al controllo di legalità degli operatori economici (id est: Ministeri dell’Interno e della Giustizia, Autorità Nazionale Anticorruzione e Guardia di Finanza).

(Periodo di riferimento: Luglio 2015 – Ottobre 2015)

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato un rilevante provvedimento di natura regolamentare, la Delibera n. 519/15/CONS, recante “Approvazione del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”[1].

La Delibera in oggetto ha inteso rafforzare le tutele offerte agli utenti di comunicazioni elettroniche dal d.lgs. 259/2003 e dal novellato Codice del consumo[2]. Il regolamento ha, pertanto, incrementato le misure atte a favorire la trasparenza delle informazioni e delle condizioni contrattuali nell’ambito dei contratti fra consumatori e imprese.

Nel periodo di riferimento considerato (Giugno 2015-Settembre 2015), si segnala il provvedimento di carattere generale[1] recante «Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche» del 2 luglio 2015[2].

Si tratta di un provvedimento complesso con cui il Garante interviene su due distinti profili. Da un lato, la questione relativa alla gestione di violazioni e incidenti informatici aventi a oggetto i database delle pp.aa., con l’obbligo di comunicare i cd. data breach aventi a oggetto banche dati delle amministrazioni pubbliche contenenti dati personali. Dall’altro, la prescrizione di specifiche misure alle pp.aa. che intendano mettere a disposizione «gli accessi alle proprie basi di dati» ad altre pp.aa., mediante la «cooperazione applicativa» ai sensi della disciplina contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale-CAD[3].

In data 15 luglio 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33[1].

Il regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione da parte dell’Autorità delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all’art. 47, primo e secondo comma, d.lgs. 33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera n. 10 del 21 gennaio 2015. I riferimenti normativi appena citati sanzionano due ipotesi.

Negli ultimi mesi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha apportato alcune modifiche al regolamento in materia di procedure istruttorie a tutela del consumatore[1].

Tale regolamento si applica, per espressa previsione dell’art. 2, ai procedimenti dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, di violazioni del divieto di discriminazioni, nonché di clausole vessatorie.

La nuove disciplina si fonda sul positivo riconoscimento in capo ai soggetti indicati nell’art. 18, primo comma, lett. a), b), d bis) del Codice del Consumo del potere di segnalare e chiedere l’intervento dell’Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del normativa di rango primario sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo. Tale istanza – che deve necessariamente contenere tutti gli elementi di cui all’art. 4 del regolamento in parola – può anche indicare eventuali esigenze di riservatezza del segnalante.

Aggiornato al 13/07/2015

Nella presente nota ci occuperemo di tre atti che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato nel corso dell’ultimo quadrimestre:

  1. Determinazione 28 aprile 2015, n. 6[1] recante le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico cheilleciti (c.d. whistleblower)”;
  2. Segnalazione al Governo e al Parlamento[2] ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi”;
  3. Regolamento 8 aprile 2015[3], recante la “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”.

(Aggiornato al 31/1/2015)

Nel periodo di riferimento considerato (Novembre 2014-Gennaio 2015), si segnalano due provvedimenti prescrittivi di carattere generale[1] del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante»): 1) il «Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria» del 12 novembre 2014[2] e 2) il Provvedimento intitolato «Informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti: i casi in cui possono essere raccolte durante il ricovero» del 12 novembre 2014[3].

(Aggiornato al 19/02/2015)

Nel periodo di riferimento considerato (novembre 2014 – febbraio 2015), l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (d'ora in poi, indicata con l'acronimo A.G.Com.,) ha adottato un rilevante provvedimento di natura regolamentare, vale a dire la Delibera n. 529/14/CONS[1], recante il nuovo Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni.

Pagina 1 di 2

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633