Archivio rubriche 2018

Sentenza della Corte di giustizia (Seduta plenaria) del 10 dicembre 2018, Wightman, causa C-621/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:999

Nella sentenza oggetto della segnalazione, la Corte di giustizia ha affermato che lo Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo – ai sensi dell’art. 50 TUE – la propria intenzione di recedere dall’Unione, ha il diritto – fino a quando non sia entrato in vigore l’accordo di recesso, oppure, in sua assenza, fino allo spirare del termine di due anni dalla notifica (o del termine più lungo stabilito nelle modalità previste dall’art. 50, par. 3, TUE) – di revocare unilateralmente la notifica suddetta, in modo inequivoco e incondizionato, attraverso una nuova notifica indirizzata al Consiglio europeo, in forma scritta, successiva a una decisione adottata conformemente alle norme costituzionali dello Stato in questione. La Corte ha altresì precisato che la revoca determina la fine della procedura di recesso, confermando l’appartenenza all’Unione senza alcuna modifica dello status di membro del quale lo Stato godeva prima dell’attivazione della procedura di recesso.
*Nel momento in cui si scrive, la sentenza è disponibile solo in francese e inglese.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 25 luglio 2018, LM, causa C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586
Sentenza della Corte di giustizia, del 19 settembre 2018, RO, causa C-327/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:733

Nella prima sentenza oggetto della segnalazione (LM), la Corte di giustizia ha affermato che il rischio reale che la persona ricercata in base a un mandato di arresto europeo (di seguito, MAE) subisca, in caso di consegna, la violazione del suo diritto fondamentale ad un giudice indipendente – di cui all’art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali UE (Carta) – costituisce una delle “circostanze eccezionali” che, in base alla giurisprudenza Aranyosi e Căldăraru, possono giustificare il rifiuto di eseguire il mandato. Così facendo, la Corte ha esteso l’ambito delle “circostanze eccezionali” oltre l’ipotesi del rischio reale che, in conseguenza di carenze sistemiche nello Stato membro richiedente, la persona ricercata – ove consegnata – subisca la violazione di un diritto fondamentale assoluto. Nella seconda sentenza oggetto di segnalazione (RO), invece, la Corte di giustizia ha chiarito che la mera notifica ex art. 50 TUE da parte di uno Stato membro dell’intenzione di recedere dall’Unione non integra, in quanto tale, una delle suddette “circostanze eccezionali”.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of the Garda Síochána, causa C-378/17, ECLI:EU:C:2018:979

Nella sentenza oggetto della segnalazione, la Corte di giustizia è stata chiamata ad interpretare il diritto dell’Unione e il principio del primato rispetto ad una normativa nazionale che impediva di disapplicare disposizioni nazionali contrarie al diritto dell’Unione a un organismo nazionale istituito per legge al fine di garantire l’applicazione del diritto UE. La Corte, distinguendo tra potere di disapplicazione e potere di decidere sulla validità di un atto normativo, ha stabilito che il principio del primato osta al limite previsto dalla normativa nazionale suddetta, anche se di rango costituzionale: secondo la sua costante giurisprudenza, infatti, un organo chiamato ad applicare il diritto dell’Unione deve poter disapplicare la norma contrastante senza aspettare l’intervento di un ulteriore organo per poter garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione.

Con sentenza 14.885 depositata l’8 giugno 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’ipoteca giudiziale iscritta contro la Repubblica federale tedesca su Villa Vigoni, un immobile situato sul lago di Como e destinato all’organizzazione di eventi culturali su tematiche di interesse comune per l’Italia e la Germania. L’ipoteca è stata iscritta in forza della sentenza n. 137/1997 pronunciata dal Tribunale greco di Leivadia che aveva condannato la Germania al pagamento di una ingente somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per le vittime del massacro nazista di Distomo. L’efficacia della sentenza greca in Italia era stata riconosciuta il 13 giugno 2006 con pronuncia del Presidente del Tribunale di Firenze e confermata dalla Corte di Cassazione nel 2011.

Il 28 giugno 2018, la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani (d’ora innanzi CEDU) ha adottato l’attesa sentenza nel caso G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy nella quale ha confermato la condanna stabilita dalla Camera nei confronti dell’Italia per violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione europea e 1 del suo Protocollo n. 1. Il caso è particolarmente rilevante perché tratta la questione della compatibilità della applicazione della misura della confisca dei terreni abusivamente lottizzati, prevista dall’art. 44, comma 2, del Testo Unico in materia di edilizia, con i principi della legalità e del giusto processo in materia penale e con il diritto alla tutela della proprietà privata. I profili di incompatibilità si prospettano, in particolare, quando la confisca è comminata indipendentemente dalla emanazione di una sentenza penale di condanna per il reato di lottizzazione abusiva. Come è noto, si tratta di una materia che ha già visto confrontarsi la CEDU (sent. Sud Fondi srl c Italia e Varvara c. Italia) e la Corte Costituzionale (sent. 49 del 2015) con posizioni discordanti.

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Osservatorio sulle fonti

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