Nel quadrimestre di riferimento, l’atto normativo dell’Autorità garante per le comunicazioni di maggior rilievo, dal punto di vista della teoria delle fonti del diritto, sembra essere la delibera n. 600/09/CONS del 28 ottobre 2009, recante Ulteriori disposizioni in materia di blocco permanente di chiamata di cui all’allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS, in G.U. n. 262 del 10 novembre 2009, con la quale l’Agcom ha dettato regole per la tutela dei consumatori dall’utilizzo di utenze telefoniche a sovrapprezzo.
La delibera è particolarmente interessante poiché la competenza a disciplinare la materia è stata messa in dubbio in sede giurisdizionale dalle sentenze del TAR Lazio nn. 11195, 11197 e 11194 del 2008, che hanno annullato in prima istanza la disciplina dell’Agcom sulla materia in oggetto. A seguito di tali sentenze, l’Autorità ha convocato gli operatori di telefonia, le associazioni dei consumatori, e il Ministero dello sviluppo economico, il quale ha dichiarato che ogni integrazione o modifica al quadro regolativo concernente i numeri in sovrapprezzo avrebbe dovuto attendere la pronuncia del Consiglio di Stato in merito all’attribuzione di competenza. Il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 4558, 4835, 4908 del 2009, rese in appello alle sentenze del TAR Lazio, ha confermato la competenza alla regolamentazione della materia dei blocchi di chiamata in capo all’Autorità, che d’altro canto discende direttamente dall’art. 78 del codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui l’Autorità ha competenza regolatoria sui numeri non geografici. Dal punto di vista della legalità procedurale, giova peraltro sottolineare che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4558, ha ritenuto che un vizio procedurale relativo alla fase di “consultazione e trasparenza” di cui all’art. 11 del codice delle comunicazioni si riverberi sulla delibera impugnata. Il Consiglio di Stato ha dunque applicato anche agli atti regolativi dell’Autorità la previsione della legge sul procedimento amministrativo n. 142/1990, art. 21 octies, laddove si prevede che il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento non sia annullabile soltanto “qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. A seguito di tale sentenza, e ravvisata la necessità di introdurre norme integrative a tutela dei consumatori per il blocco delle chiamate verso numeri in sovrapprezzo, seguendo anche le raccomandazioni della Commissione europea citate nel preambolo della delibera, l’Autorità ha aperto una consultazione pubblica con delibera n. 476/09/CONS, secondo la procedura richiesta dall’art. 11 del codice delle comunicazioni. Oltre alle consultazioni aperte, l’Autorità ha proceduto alla convocazione del tavolo tecnico degli operatori, istituito con la delibera n. 418/07/CONS, nonché delle associazioni dei consumatori che siedono al tavolo permanente istituito con delibera n. 662/06/CONS. Dell’esito delle consultazioni si accenna soltanto nel preambolo della delibera in esame.
Ulteriore provvedimento emesso a seguito di consultazione è la delibera n. 65/09/CIR del 28 ottobre 2009, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha apportato Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR relativa alla metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale, in G.U. n. 284 del 5 dicembre 2009.
Il provvedimento si è reso necessario in seguito agli esiti della consultazione pubblica sulla modifica della delibera n. 1/08/CIR, relativa all’approvazione dei criteri di calcolo del costo netto del servizio universale, che costituisce una competenza dell’Agcom ai sensi dell’art. 53, comma 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui “l’Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità […].” La consultazione è stata avviata a seguito dell’invio di tre questioni interpretative poste da Telecom Italia, ovverosia dall’impresa ad oggi destinata alla fornitura del servizio universale: questioni che l’Autorità, come si legge nel preambolo, ha ritenuto opportuno sottoporre alla consultazione pubblica, con delibera n. 22/06/CIR, resa a sua volta obbligatoria dall’art. 11 del Codice sulle comunicazioni elettroniche e dal regolamento attuativo n. 453/03/CONS.
Un terzo atto sottoposto a consultazione pubblica è stato la delibera n. 665/09/CONS del 26 novembre per l’Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008 e dell’art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS, in G.U. n. 297 del 22 dicembre 2009, con la quale l’Autorità ha indicato le tre piattaforme emergenti per la commercializzazione dei diritti audio e video sportivi. La competenza in materia, come la stessa rubrica della deliberazione riporta, proviene dall’art. 14, comma 1 del d.lgs. sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi n. 9/2008, secondo cui “l’Autorità […] individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti […]”. L’atto è stato preceduto da una consultazione pubblica avviata con delibera n. 526/09/CONS, secondo la procedura partecipativa richiesta dalla delibera n. 316/02/CONS. La parte normativa dell’atto è preceduta da un ampio preambolo in cui viene dato esaustivamente conto della fase istruttoria e degli esiti della consultazione.
Un’abrogazione espressa di un precedente atto normativo dell’Autorità si è avuta invece con la deliberazione n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009 (Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale), in G.U. n. 298 del 23 dicembre 2009. Con questo provvedimento, l’Agcom ha abrogato espressamente la delibera n. 149/05/CONS e contestualmente ha approvato una nuova disciplina per la fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in digitale. Il regolamento, che è allegato alla delibera, si è reso opportuno per adeguare la disciplina alle innovazioni tecnologiche, secondo un’esigenza avanzata dagli operatori del settore, che sono stati coinvolti in una indagine conoscitiva apposita deliberata con provvedimento n. 665/06/CONS. La competenza dell’Agcom in materia discende direttamente dalla legge istitutiva n. 249/1997, secondo cui l’Autorità è competente ad approvare e regolare i piani nazionali di assegnazione delle frequenze.
Infine, con deliberazione n. 614/09/CONS del 12 novembre 2009, sono state approvate le Linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in G.U. n. 276 del 26 novembre 2009. Le linee guida sono richieste dal testo unico della radiotelevisione, d.lgs. n. 177/2005, il cui art. 45, comma 4 prevede che l’Autorità adotti, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni e prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Dell’intesa con il Ministero, ora Ministero dello sviluppo economico, e dell’accoglimento delle sue osservazioni non vincolanti, si dà conto nella premessa dell’atto.