Fonti degli Enti locali

A cura di Monica Rosini, con la collaborazione di Eleonora Santoro. Già a cura di Cecilia Corsi


 

 

CONS. STATO, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 190

L’appellante lamenta l'assenza di un pericolo per la pubblica incolumità e dell'urgenza di provvedere, dal momento che l'oggetto principale della causa attiene alla verifica della sussistenza dei presupposti previsti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L.

CONS. STATO, sez. V, 3 gennaio 2024, n. 105

Il collegio rammenta che le ordinanze di necessità e urgenza sono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità: esse presuppongono, pertanto, l'impossibilità o l'inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente, a fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo concreto, o anche solo potenziale, secondo quanto di seguito specificato; la sussistenza di tale pericolo deve emergere da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 9846).

CONS. STATO, sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 5

L’Amministrazione civica, con il secondo motivo di appello, deduce: […] Mancata notificazione dello stesso al Ministero dell'Interno.

[…]  Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2799/2017 si era già pronunciato su una eccezione analoga «quanto all'eccepita inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio del Ministero dell'Interno (che l'amministrazione appellante ricollega al fatto che l'ordinanza impugnata rientrerebbe nel novero di quelle di necessità ed urgenza adottate dal Sindaco, quale ufficiale di governo) è sufficiente osservare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le più recenti Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2017 n. 774; 24 luglio 2016, n. 3369; 22 marzo 2016, n. 1189), presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la tempestività dei suoi effetti, caratteristiche tutte che nel caso di specie  (anche a voler prescindere dalla natura regolamentare dell'ordinanza stessa) difettano totalmente».

CONS. STATO, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1674

L’Intesa del 7 settembre 2017 raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 (a mente del quale «Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.

Corte Giustizia Tributaria, I grado Frosinone sez. I, 13 dicembre 2023, n. 457

In materia di tributi locali, il Comune ha la facoltà e non l'obbligo di non esigere il pagamento dei tributi locali da parte delle vittime di usura, sicché nelle ipotesi in cui nel regolamento comunale non sia espressamente esplicitata tale facoltà, nei confronti delle vittime di usura o estorsione non sussiste alcuna ipotesi di esonero o rimborso.

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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