Fonti degli Enti locali

A cura di Monica Rosini, con la collaborazione di Eleonora Santoro. Già a cura di Cecilia Corsi


 

 

T.A.R. MOLISE, sez. I - Campobasso, 2 luglio 2024, n. 220

[…] Né coglie nel segno la critica della mancata indicazione dei presupposti di necessità e urgenza a base del provvedimento.

Nonostante l’oggetto ampio dell’ordinanza, la stessa individuava con chiarezza l’elemento di potenziale pericolo per la propagazione d’incendi, rinvenendolo nell’incuria della vegetazione da parte dei proprietari dei giardini e dei terreni ubicati nel territorio comunale; inoltre individuava le ulteriori conseguenze che la stessa negligenza avrebbe potuto determinare per l’igiene, il decoro urbano e per la sicurezza. Deve dunque ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel provvedimento impugnato risultavano sufficientemente individuate sia le motivazioni che rendevano necessario l’intervento ordinato sia la loro urgenza, intesa come imprevedibilità delle situazioni di pericolo e “come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, l'azione amministrativa, con il ricorso alle tempistiche ordinarie” (TAR Campania, sede di Salerno, sez. II, n. 1304/2017).

CONS. STATO, sez. V, 23 settembre 2024, n. 7715

Con il secondo motivo l’appellante critica la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva rigettato la censura riferita all’insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza ex art. 54 del d.lgs. 267 del 2000, posto che non era stata esaminata la documentazione in atti ed in particolare la relazione del ctp di parte e le argomentazioni a sostegno del contenzioso civile.

Evidenzia che le ragioni dell’urgenza del provvedere erano state individuate nella sola esortazione contenuta nel verbale dei VV.FF. che attestavano l’impossibilità di procedere ad un accertamento compiuto dello stato dei luoghi.

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 29 luglio 2024, n. 671

La circostanza che il Regolamento del Comune di Bergamo sul sistema di videosorveglianza per la sicurezza cittadina e per la disciplina dei dati personali, all'art. 4, non annoveri tra le finalità, alle quali rispondono le telecamere installate, quella di ricostruire gli incidenti stradali e le relative responsabilità (a parte le ipotesi fattispecie di reato e le richieste provenienti dalla Polizia Giudiziaria), non risulta dirimente.

Come già correttamente rilevato da precedenti statuizioni giurisprudenziali: "La fonte del diritto di accesso è, infatti, la legge dello Stato (art. 22 ss. l. n. 241/90 e artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) da ritenersi prevalente sulla disciplina del regolamento locale. Il diritto di accesso agli atti costituisce, invero, "principio generale dell'attività amministrativa" ed attiene ai "livelli essenziali" delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, "di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione", come disposto dall'art. 29, comma 2-bis, della legge n. 241/90" (Tar Puglia, Lecce, sent. n. 1579/2021, Tar Campania, Napoli, Sent. 2608/2023). La normativa locale, pertanto, non può costituire circostanza impeditiva alla piena operatività di previsioni normative primarie.

CONS. STATO, sez. II, 7 agosto 2024, n. 7047

La Sezione accoglie l’appello alla luce del preciso orientamento assunto dal Consiglio di Stato, che si è attestato nel senso di reputare illegittimi i Regolamenti comunali che impongano a società esercenti servizi di pubblica utilità, e pertanto realizzano e gestiscono reti di sottoservizi, oneri ulteriori rispetto al pagamento della TOSAP (oggi CUP).

In particolare, si è stabilito che “L'articolo 23 della Costituzione prevede che "nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". La giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso (Corte costituzionale, 8 luglio 1957, n. 122), ha chiarito che è ammissibile l'introduzione di oneri con atto autoritativo della pubblica amministrazione solo a condizione che sussista una previsione normativa che individui con precisione limiti e modalità degli oneri.

T.A.R. VENETO, Venezia, 2 ottobre 2024, n. 2292

Il T.A.R. dichiara infondata l’eccezione di inammissibilità dal Comune resistente, relativa alla mancata impugnazione di un atto presupposto, ravvisato nel "disciplinare di consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito", approvato con delibera della Giunta Comunale n. 30/2022.

Per quanto qui rileva, l'art. 3 del disciplinare consente solo la "consultazione" della documentazione di rilevanza storica, vietando di "fare calchi, lucidi, fotocopie, fotografie".

È innanzitutto innegabile che il predetto disciplinare costituisca un atto regolamentare: esso promana da un organo abilitato ad esercitare la relativa potestà ex art. 48, comma 3, del T.U.E.L., appunto la Giunta Comunale, e riveste il contenuto caratteristico degli atti a "volizione preliminare", nel senso di determinare in via generale e astratta quale debba essere la disciplina dei singoli atti applicativi sussumibili nella fattispecie ivi delineata (concernente, nel dettaglio, l'accesso e la consultazione dei registri storici di stato civile e anagrafe).

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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