CONS. STATO, sez. II, 7 agosto 2024, n. 7047
La Sezione accoglie l’appello alla luce del preciso orientamento assunto dal Consiglio di Stato, che si è attestato nel senso di reputare illegittimi i Regolamenti comunali che impongano a società esercenti servizi di pubblica utilità, e pertanto realizzano e gestiscono reti di sottoservizi, oneri ulteriori rispetto al pagamento della TOSAP (oggi CUP).
In particolare, si è stabilito che “L'articolo 23 della Costituzione prevede che "nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". La giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso (Corte costituzionale, 8 luglio 1957, n. 122), ha chiarito che è ammissibile l'introduzione di oneri con atto autoritativo della pubblica amministrazione solo a condizione che sussista una previsione normativa che individui con precisione limiti e modalità degli oneri.
In materia di manomissioni del manto stradale per la posa in opera di tubazioni da parte di una società operante nel settore delle telecomunicazioni, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha stabilito che "il Comune non può subordinare il rilascio di concessioni per lo scavo al pagamento di oneri aggiuntivi (quali l'<indennità di pubblico ristoro> ed il <canone metro/tubo>) a carico di operatori di TLC che eseguano scavi sul territorio comunale" (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 luglio 2020, n. 4521), in applicazione dell'articolo 93, comma 2, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, ai sensi del quale "gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi
di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507."
Indipendentemente dalla natura tributaria, che alcune pronunce hanno riconosciuto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2012, n. 4606) e che il Comune di Frosinone contesta nella memoria (cfr. pag. 4) depositata nel presente procedimento, la giurisprudenza ha precisato che la prestazione pretesa dell'ente intimato "sarebbe comunque qualificabile, e va qualificata, come prestazione patrimoniale imposta, dal momento che gli obblighi pecuniari contestati derivano non già dal titolo civilistico, bensì da una determinazione adottata unilateralmente dall'amministrazione, perciò illegittima" (Consiglio di Stato, Sez. V,7 maggio 2019, n. 2935; Consiglio di Stato, Sez. V, 26 2010, n. 3362; in materia di TLC, si vedano altresì Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 marzo 2008, n. 1005, Sez. VI, 5 aprile 2006, n. 1775)" (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 24 febbraio 2022, n. 459).