T.A.R. VENETO, Venezia, 2 ottobre 2024, n. 2292
Il T.A.R. dichiara infondata l’eccezione di inammissibilità dal Comune resistente, relativa alla mancata impugnazione di un atto presupposto, ravvisato nel "disciplinare di consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito", approvato con delibera della Giunta Comunale n. 30/2022.
Per quanto qui rileva, l'art. 3 del disciplinare consente solo la "consultazione" della documentazione di rilevanza storica, vietando di "fare calchi, lucidi, fotocopie, fotografie".
È innanzitutto innegabile che il predetto disciplinare costituisca un atto regolamentare: esso promana da un organo abilitato ad esercitare la relativa potestà ex art. 48, comma 3, del T.U.E.L., appunto la Giunta Comunale, e riveste il contenuto caratteristico degli atti a "volizione preliminare", nel senso di determinare in via generale e astratta quale debba essere la disciplina dei singoli atti applicativi sussumibili nella fattispecie ivi delineata (concernente, nel dettaglio, l'accesso e la consultazione dei registri storici di stato civile e anagrafe).
Il diniego impugnato si porrebbe in "rapporto di simpatia" - nel caso di fondatezza dei vizi di illegittimità avanzati dal ricorrente - rispetto al citato regolamento: si tratterebbe di un provvedimento puntuale conforme ad un regolamento, ma nondimeno illegittimo in quanto quest'ultimo sarebbe difforme dalla legge. In tal caso, per l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, sarebbe necessario annullare il provvedimento applicativo previa disapplicazione del regolamento illegittimo, anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato a sua volta impugnato: ciò in quanto il giudice, in virtù del principio di gerarchia delle fonti, è tenuto ad assicurare l'applicazione diretta della norma primaria sovraordinata (cfr. C.G.A. Sicilia, Sez. Giurisdiz., 17 giugno 2021, n. 553; Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2013, n. 4507; Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2016, n. 475).
Ne consegue che non è necessario - al fine di vagliare il merito del ricorso concernente il singolo atto applicativo - l'impugnazione anche dell'atto regolamentare presupposto, posto che lo stesso deve essere disapplicato in caso di contrasto con la norma primaria.