CASS. CIV., sez. I, 4 ottobre 2024, n. 26043
L'art. 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) demanda allo Statuto comunale «i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio». Tuttavia, tale norma va coordinata con l'art. 50 dello stesso Tuel, il quale prevede che la rappresentanza del Comune spetti ex lege al Sindaco.
Sicché, ove non risulti che lo Statuto comunale preveda particolari formalità per la costituzione in giudizio dell'Ente, la sola procura rilasciata dal Sindaco al difensore è sufficiente per una valida costituzione in giudizio del Comune, mentre la delibera della Giunta costituisce un mero atto gestionale e tecnico, privo di rilievo esterno (da ultimo: Cass. 1571/2024).
La ricorrente indicava il precedente di Cass. 20428/2016 (pronunciata tra una parte privata ed il Comune de L'Aquila), col quale è stato deciso che nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale di prevedere l'autorizzazione della giunta.
Tale precedente non è invocabile nel caso de quo, sol che si consideri che in quella vicenda la parte privata aveva documentato l'eccezione allegando copia aggiornata dello Statuto comunale, mentre nella presente controversia la trascrizione dello Statuto riportata alle pagine 1-2 della memoria della ricorrente è manifestamente insufficiente per far comprendere se, oltre al rilascio della procura, occorresse - in base allo Statuto comunale - anche la delibera della Giunta municipale, né è possibile presumere che il testo dello Statuto comunale sia rimasto invariato rispetto a quello allora vigente nel caso di Cass. 20428/2016.