AGCM - AGCOM - ANAC - Garante Privacy

A cura di Giovanna De Minico, con la collaborazione di Marana Avvisati, Fabio Dell'Aversana, Maria Orefice e Miriam Viggiano


 

 

Periodo di riferimento: novembre 2023 – gennaio 2024

I. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato un rilevante provvedimento di natura regolamentare, vale a dire la Delibera n. 7/24/CONS, rubricata «Linee-Guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del testo unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito tavolo tecnico»[1]. Di seguito verranno illustrati i principali contenuti del provvedimento, evidenziandone contenuti e ambito applicativo.

II. Quanto al perimetro soggettivo del parametro regolamentare

Il provvedimento introduce un insieme di regole indirizzate agli influencer operanti in Italia ai quali si applicherà la disciplina del Testo unico Servizi Media audiovisivi. Pertanto, gli influencer sono considerati soggetti equiparati ai fornitori di servizi media audiovisivi. In altre parole, con le Linee guida si assiste a un processo di ulteriore assottigliamento della distinzione tra media tradizionale (in primis la televisione), piattaforme digitali e influencer, in un’ottica di convergenza delle regole che riflette, a sua volta, il dirompente e costante processo convergenza fra media. Come è noto, oggi le norme del Testo Unico sui Servizi di Media riguardano anche le piattaforme di condivisione video (YouTube e piattaforme simili). Con l’approvazione delle nuove Linee Guida sull’influencer marketing emerge un inedito paradigma che attribuisce a tale categoria la natura di media, estendendone una parte degli obblighi di natura regolamentare, ancorché tale estensione riguardi soltanto la categoria di influencer che abbia guadagnato un’audience sufficiente ampia[2].

Periodo di riferimento: dicembre 2023 – marzo 2024

1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato, non risultano adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, “Garante”) atti normativi ovvero provvedimenti di carattere generale.

Si registra, tuttavia, un provvedimento particolarmente rilevante, adottato dal Garante il 21 dicembre[1] scorso che – a seguito delle numerose richieste di chiarimento ricevute – è stato sospeso[2] per le ragioni che vedremo in dettaglio più avanti. Si tratta del Documento di indirizzo “Programmi e servizi di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” (di seguito, “documento di indirizzo”). Come suggerito dallo stesso nomen iuris non si tratta di un atto binding – almeno nella forma – ma che si rivolge in modo precettivo ai Titolari del trattamento (datori di lavoro pubblici e privati) e che, a pieno titolo, si candida a inserirsi tra gli esempi di ricorso da parte del Garante alla «funzione provvedimentale per fini normativi»[3].

Accade, sovente, che gli atti di soft law (linee guida, documenti di indirizzo, provvedimenti interpretativi) che non hanno valore precettivo anticipino soluzioni normative o le orientino, talvolta però – come nel caso del documento di indirizzo in esame - gli atti emanati dalle Autorità Indipendenti si collocano nella zona grigia tra atti normativi in senso proprio e atti amministrativi generali[4]. È noto che gli atti qualificabili come soft law non implichino obbligo di applicazione da parte dei soggetti a cui si rivolgono, tuttavia, il documento di indirizzo de qua pone dei chiari obblighi in capo ai datori di lavoro pubblici e privati.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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