CASS. CIV., sez. I, 4 ottobre 2024, n. 26043
L'art. 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) demanda allo Statuto comunale «i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio». Tuttavia, tale norma va coordinata con l'art. 50 dello stesso Tuel, il quale prevede che la rappresentanza del Comune spetti ex lege al Sindaco.
Sicché, ove non risulti che lo Statuto comunale preveda particolari formalità per la costituzione in giudizio dell'Ente, la sola procura rilasciata dal Sindaco al difensore è sufficiente per una valida costituzione in giudizio del Comune, mentre la delibera della Giunta costituisce un mero atto gestionale e tecnico, privo di rilievo esterno (da ultimo: Cass. 1571/2024).