Fonti degli Enti locali

Presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente – Pericolo anche solo potenziale – La mancata attuazione è ininfluente rispetto alla legittimità del provvedimento (3/2024)

T.A.R. MOLISE, sez. I - Campobasso, 2 luglio 2024, n. 220

[…] Né coglie nel segno la critica della mancata indicazione dei presupposti di necessità e urgenza a base del provvedimento.

Nonostante l’oggetto ampio dell’ordinanza, la stessa individuava con chiarezza l’elemento di potenziale pericolo per la propagazione d’incendi, rinvenendolo nell’incuria della vegetazione da parte dei proprietari dei giardini e dei terreni ubicati nel territorio comunale; inoltre individuava le ulteriori conseguenze che la stessa negligenza avrebbe potuto determinare per l’igiene, il decoro urbano e per la sicurezza. Deve dunque ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel provvedimento impugnato risultavano sufficientemente individuate sia le motivazioni che rendevano necessario l’intervento ordinato sia la loro urgenza, intesa come imprevedibilità delle situazioni di pericolo e “come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, l'azione amministrativa, con il ricorso alle tempistiche ordinarie” (TAR Campania, sede di Salerno, sez. II, n. 1304/2017).

 

D’altro canto, il potere di ordinanza, nell’impostazione del Consiglio di Stato, consegue anche ad ipotesi di pericolo potenziale. Ed infatti : “Le ordinanze di necessità e urgenza sono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità: esse presuppongono, pertanto, l'impossibilità o l'inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente, a fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo concreto, o anche solo potenziale, secondo quanto di seguito specificato; la sussistenza di tale pericolo deve emergere da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi”(Consiglio di Stato sez. V, 03/01/2024, n.105).

E, nel provvedimento impugnato, era stato, per l’appunto, posto un riferimento circostanziato ad un pericolo, seppure potenziale, statisticamente probabile, legato, tra l’altro, al rischio che si sviluppassero incendi nel periodo estivo, resi più probabili a causa dell’incuria dei proprietari dei terreni insistenti nel territorio comunale.

Al fine di sostenere l’illegittimità affermata dal ricorrente non assume neppure rilievo l’ampiezza dei destinatari dell’ordinanza che, a suo avviso, ne avrebbe inoltre determinato la mancata attuazione. Sovente, in primo luogo, le ordinanze de quibus, soprattutto in presenza di un oggetto ampio, sono rivolte ad una generalità di destinatari, ma ciò non ne compromette per ciò solo la legittimità.

Nel provvedimento impugnato i destinatari erano individuati in coloro che avessero la disponibilità dei giardini e dei terreni nei quali dovevano essere eseguiti i prescritti interventi di pulizia; il che risultava del tutto fisiologico in quanto “uno dei presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza attribuito al sindaco dall'art. 54, comma 4 d.lg. n. 267 del 18 agosto 2000 è costituito dalla disponibilità del bene in capo al soggetto destinatario dell'ordine” (TAR Sardegna, Sez. I, n.817/2018).

Da ultimo alcun elemento d’illegittimità si ricava dalla presunta carenza di attuazione dell’ordinanza di cui si tratta. Al di là della genericità dell’assunto contenuto nel ricorso, di per sé, la mancata attuazione attiene ad un profilo del tutto ininfluente rispetto alla valutazione sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Ciò posto, non v’era necessità, una volta individuati i pericoli ed indicate le misure da adottare, di svolgere ulteriori considerazioni poiché le ordinanze de quibus comunque intercettano situazioni varie, ampie e non tipizzate.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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