Atti normativi (1/2010)

Nel quadrimestre 15 ottobre – 15 febbraio si segnalano i seguenti atti normativi:

 

Segue l'approfondimento dei singoli atti normativi nelle pagine successive.

 


Accordo tra l’Unione europea ed il Giappone relativo alla assistenza giudiziaria in materia penale (in GU L 39/20 del 12.02.2010)

 

Con tale accordo l’Unione europea ed il Giappone si impegnano reciprocamente a fornirsi assistenza giudiziaria  in relazione a indagini, azioni penali e altri procedimenti, inclusi quelli giudiziari, in materia penale. Rimangono estranei all’ambito di applicazione dell’Accordo l’estradizione, il trasferimento dei procedimenti penali e l’esecuzione di decisioni diverse dalla confisca (art. 1). Quanto all’ambito di applicazione territoriale dell’Accordo, l’art. 29 prevede che esso comprende il territorio del Giappone, il territorio degli Stati membri, nonché i territori le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro.

 

Per assistenza giudiziaria si intendono: l’assunzione di deposizioni o dichiarazioni; l’autorizzazione dell’audizione mediante videoconferenze; l’ottenimento di elementi di prova, anche mediante l’esecuzione di perquisizioni o di sequestri; l’esame di persone, elementi di prova o luoghi; la localizzazione o individuazione di persone, elementi di prova o luoghi; la produzione di elementi di prova detenuti dalle autorità legislative, amministrative e giudiziarie dello Stato richiesto o dalle suo autorità locali; la notificazione ad una persona di documenti ed informazioni con riguardo ad un invito a comparire nello Stato richiedente; il trasferimento temporaneo di una persona detenuta ai fini di una deposizione o ad altri scopi probatori; l’assistenza nei procedimenti riguardanti il blocco o il sequestro e la confisca di proventi e strumenti, nonché qualsiasi altro tipo di assistenza permesso dalla legislazione dello Stato richiesto e concordato tra uno Stato membro ed il Giappone (art. 2).

 

L’Allegato I dell’Accordo individua le cd. autorità centrali, ovvero le autorità competenti per l’invio e il ricevimento delle richieste di assistenza, per la risposta a tali richieste e per la loro esecuzione o il loro inoltro ai fini dell’esecuzione a norma delle leggi dello Stato (art. 4). In applicazione dell’Accordo, le autorità centrali comunicano direttamente tra loro; in particolare, le richieste di assistenza sono trasmesse dall’autorità centrale dello Stato richiedente a quella dello Stato richiesto (art. 5). L’articolo 8 individua gli elementi che devono essere contenuti all’interno della richiesta e precisa che questa deve essere fatta per iscritto. Tuttavia, in casi urgenti e comunque dopo aver contattato lo Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare la richiesta con qualunque altro mezzo affidabile, compresi il fax e la posta elettronica; in tal caso, lo Stato richiesto può esigere una tempestiva conferma supplementare in forma scritta. Non è richiesta l’autenticazione dei documenti trasmessi in applicazione dell’Accordo, purché siano certificati con il sigillo o la firma dell’autorità centrale o dell’autorità competente dello Stato (art. 7).

 
Lo Stato richiesto deve utilizzare tutti i mezzi disponibili per dare prontamente seguito alla richiesta (art. 10). Sono tuttavia previste delle ipotesi in cui lo Stato richiesto può rifiutare l’assistenza; in particolare, ciò è possibile quando lo Stato richiesto ritiene che si tratti una richiesta riguardi un reato politico o un reato connesso a un reato politico ovvero che l’esecuzione della richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali, quando vi siano fondati motivi di ritenere che la richiesta di assistenza sia stata effettuata al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa della razza, religione, nazionalità, origine etnica, opinioni politiche o sesso, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi, ovvero quando la persona oggetto di indagini o azioni penali o altri procedimenti o infine quando una richiesta non sia conforme alle disposizioni dell’Accordo (si veda l’art. 11 per ulteriori ipotesi e precisazioni, nonché l’art 13, che individua alcuni casi di restrizioni all’uso di deposizioni, dichiarazioni, elementi di prova o informazioni).
 
 

L’art. 17 prevede che lo Stato richiesto deve acquisire gli elementi di prova, attuando a tal fine misure coercitive, compresi perquisizione e sequestro, qualora siano necessarie e lo Stato richiedente fornisca allo Stato richiesto informazioni che le giustifichino a norma della legislazione di quest’ultimo Stato. Inoltre, lo Stato richiesto deve adoperarsi al massimo per rendere possibile la presenza delle persone oggetto della richiesta di acquisizione di elementi di prova durante l’esecuzione della richiesta.

 
 

L’art. 26 precisa che l’Accordo non pregiudica la possibilità che gli Stati membri dell’Unione europea ed il Giappone si forniscano reciprocamente, senza richiesta preventiva, informazioni su questioni penali nella misura consentita dalle leggi dello Stato che le fornisce.

Testo dell'accordo 


Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario 

Il 3 dicembre 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Il regolamento, che si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari in tutta la Comunità forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza in virtù della direttiva 95/18/CE del Consiglio, disciplina le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l’emissione di biglietti e l’attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario; la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli; gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo; la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l’assistenza alle medesime; la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami (art. 1).

 Secondo quanto previsto dall’art. 6, gli obblighi nei confronti dei passeggeri disciplinati dal regolamento non possono essere soggetti a limitazioni o esclusioni, in particolare mediante l’introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto; resta, ovviamente, salva la facoltà delle imprese ferroviarie di offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento. L’art. 7 stabilisce che le imprese ferroviarie responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario devono rendere pubbliche, con mezzi adeguati e prima di attuarle, le decisioni di sopprimere determinati servizi.
 Si richiama l’attenzione in particolare sulla disciplina dei rimborsi in caso di ritardo. Il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo nell’ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo è inferiore a 60 minuti (art. 17.4). Ove, invece, sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il regolamento stabilisce che il passeggero può scegliere immediatamente tra ottenere il rimborso del biglietto, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oppure proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo verso la destinazione finale non appena possibile oppure in una data successiva a discrezione del passeggero (art. 16). Nello stesso caso, ove non venga rimborsato il biglietto e fermo il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo, la cui entità è determinata dal Regolamento stesso in una percentuale del prezzo del biglietto variabile in funzione del ritardo (art. 17.1).

L’art. 27 prevede invece l’obbligo per le imprese ferroviarie di istituire un apposito meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal regolamento; l’impresa ferroviaria deve inoltre assicurare un’ampia diffusione tra i passeggeri delle coordinate del servizio. In particolare, i passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta; entro un mese il destinatario del reclamo deve fornire una risposta motivata. L’art. 28 prescrive la definizione, da parte delle imprese ferroviarie, di norme di qualità, nonché l’istituzione di un sistema di gestione della qualità del servizio; le imprese devono relazionare annualmente sulle prestazioni in materia di qualità del servizio e la relazione deve essere pubblicata sul sito Internet dell’impresa e messo a disposizione sul sito Internet dell’Agenzia ferroviaria europea.

Il regolamento contiene, inoltre, norme relative alle informazioni che devono essere fornite ai passeggeri, sia in relazione al servizio che ai diritti ad essi spettanti, nonché disposizioni apposite circa il trasporto di persone con disabilità e persone con mobilità ridotta.

Testo del regolamento


Decisione della Commissione del 30 novembre 2009 che determina le prime regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) [notificata con il numero C(2009) 8542]

Con decisione del 30 novembre 2009 la Commissione ha stabilito le prime regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS), istituito con Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio n. 767/2008 del 9 luglio 2008. In particolare, l’art. 48 del Regolamento prevede che le attività del VIS ricevano un’attuazione progressiva; ciò comporta la necessità di procedere alla individuazione delle regioni in cui raccogliere i dati da inserire nel VIS. Tali regioni devono essere determinate in base ad alcuni criteri stabiliti dal Regolamento, quali il rischio di immigrazione illegale, le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri e la fattibilità della raccolta di dati biometrici da tutte le località di tali regioni. La Commissione – sulla base delle indicazioni fornite dagli esperti degli Stati membri e tenendo conto, in particolare, di elementi quali i tassi medi di rifiuto del visto e dell’ingresso per ciascuna delle regioni e del fatto che in alcune di esse è opportuno aumentare la presenza o la rappresentanza consolare per un’attuazione efficace del VIS – ha individuato tre regioni in cui deve essere cominciata la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti: l’Africa settentrionale, il Vicino Oriente e la regione del Golfo.

Testo del provvedimento

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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