Atti normativi (1/2010)

Accordo tra l’Unione europea ed il Giappone relativo alla assistenza giudiziaria in materia penale (in GU L 39/20 del 12.02.2010)

 

Con tale accordo l’Unione europea ed il Giappone si impegnano reciprocamente a fornirsi assistenza giudiziaria  in relazione a indagini, azioni penali e altri procedimenti, inclusi quelli giudiziari, in materia penale. Rimangono estranei all’ambito di applicazione dell’Accordo l’estradizione, il trasferimento dei procedimenti penali e l’esecuzione di decisioni diverse dalla confisca (art. 1). Quanto all’ambito di applicazione territoriale dell’Accordo, l’art. 29 prevede che esso comprende il territorio del Giappone, il territorio degli Stati membri, nonché i territori le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro.

 

Per assistenza giudiziaria si intendono: l’assunzione di deposizioni o dichiarazioni; l’autorizzazione dell’audizione mediante videoconferenze; l’ottenimento di elementi di prova, anche mediante l’esecuzione di perquisizioni o di sequestri; l’esame di persone, elementi di prova o luoghi; la localizzazione o individuazione di persone, elementi di prova o luoghi; la produzione di elementi di prova detenuti dalle autorità legislative, amministrative e giudiziarie dello Stato richiesto o dalle suo autorità locali; la notificazione ad una persona di documenti ed informazioni con riguardo ad un invito a comparire nello Stato richiedente; il trasferimento temporaneo di una persona detenuta ai fini di una deposizione o ad altri scopi probatori; l’assistenza nei procedimenti riguardanti il blocco o il sequestro e la confisca di proventi e strumenti, nonché qualsiasi altro tipo di assistenza permesso dalla legislazione dello Stato richiesto e concordato tra uno Stato membro ed il Giappone (art. 2).

 

L’Allegato I dell’Accordo individua le cd. autorità centrali, ovvero le autorità competenti per l’invio e il ricevimento delle richieste di assistenza, per la risposta a tali richieste e per la loro esecuzione o il loro inoltro ai fini dell’esecuzione a norma delle leggi dello Stato (art. 4). In applicazione dell’Accordo, le autorità centrali comunicano direttamente tra loro; in particolare, le richieste di assistenza sono trasmesse dall’autorità centrale dello Stato richiedente a quella dello Stato richiesto (art. 5). L’articolo 8 individua gli elementi che devono essere contenuti all’interno della richiesta e precisa che questa deve essere fatta per iscritto. Tuttavia, in casi urgenti e comunque dopo aver contattato lo Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare la richiesta con qualunque altro mezzo affidabile, compresi il fax e la posta elettronica; in tal caso, lo Stato richiesto può esigere una tempestiva conferma supplementare in forma scritta. Non è richiesta l’autenticazione dei documenti trasmessi in applicazione dell’Accordo, purché siano certificati con il sigillo o la firma dell’autorità centrale o dell’autorità competente dello Stato (art. 7).

 
Lo Stato richiesto deve utilizzare tutti i mezzi disponibili per dare prontamente seguito alla richiesta (art. 10). Sono tuttavia previste delle ipotesi in cui lo Stato richiesto può rifiutare l’assistenza; in particolare, ciò è possibile quando lo Stato richiesto ritiene che si tratti una richiesta riguardi un reato politico o un reato connesso a un reato politico ovvero che l’esecuzione della richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali, quando vi siano fondati motivi di ritenere che la richiesta di assistenza sia stata effettuata al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa della razza, religione, nazionalità, origine etnica, opinioni politiche o sesso, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi, ovvero quando la persona oggetto di indagini o azioni penali o altri procedimenti o infine quando una richiesta non sia conforme alle disposizioni dell’Accordo (si veda l’art. 11 per ulteriori ipotesi e precisazioni, nonché l’art 13, che individua alcuni casi di restrizioni all’uso di deposizioni, dichiarazioni, elementi di prova o informazioni).
 
 

L’art. 17 prevede che lo Stato richiesto deve acquisire gli elementi di prova, attuando a tal fine misure coercitive, compresi perquisizione e sequestro, qualora siano necessarie e lo Stato richiedente fornisca allo Stato richiesto informazioni che le giustifichino a norma della legislazione di quest’ultimo Stato. Inoltre, lo Stato richiesto deve adoperarsi al massimo per rendere possibile la presenza delle persone oggetto della richiesta di acquisizione di elementi di prova durante l’esecuzione della richiesta.

 
 

L’art. 26 precisa che l’Accordo non pregiudica la possibilità che gli Stati membri dell’Unione europea ed il Giappone si forniscano reciprocamente, senza richiesta preventiva, informazioni su questioni penali nella misura consentita dalle leggi dello Stato che le fornisce.

Testo dell'accordo 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.