Atti normativi (1/2010)

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario 

Il 3 dicembre 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Il regolamento, che si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari in tutta la Comunità forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza in virtù della direttiva 95/18/CE del Consiglio, disciplina le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l’emissione di biglietti e l’attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario; la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli; gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo; la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l’assistenza alle medesime; la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami (art. 1).

 Secondo quanto previsto dall’art. 6, gli obblighi nei confronti dei passeggeri disciplinati dal regolamento non possono essere soggetti a limitazioni o esclusioni, in particolare mediante l’introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto; resta, ovviamente, salva la facoltà delle imprese ferroviarie di offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento. L’art. 7 stabilisce che le imprese ferroviarie responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario devono rendere pubbliche, con mezzi adeguati e prima di attuarle, le decisioni di sopprimere determinati servizi.
 Si richiama l’attenzione in particolare sulla disciplina dei rimborsi in caso di ritardo. Il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo nell’ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo è inferiore a 60 minuti (art. 17.4). Ove, invece, sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il regolamento stabilisce che il passeggero può scegliere immediatamente tra ottenere il rimborso del biglietto, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oppure proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo verso la destinazione finale non appena possibile oppure in una data successiva a discrezione del passeggero (art. 16). Nello stesso caso, ove non venga rimborsato il biglietto e fermo il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo, la cui entità è determinata dal Regolamento stesso in una percentuale del prezzo del biglietto variabile in funzione del ritardo (art. 17.1).

L’art. 27 prevede invece l’obbligo per le imprese ferroviarie di istituire un apposito meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal regolamento; l’impresa ferroviaria deve inoltre assicurare un’ampia diffusione tra i passeggeri delle coordinate del servizio. In particolare, i passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta; entro un mese il destinatario del reclamo deve fornire una risposta motivata. L’art. 28 prescrive la definizione, da parte delle imprese ferroviarie, di norme di qualità, nonché l’istituzione di un sistema di gestione della qualità del servizio; le imprese devono relazionare annualmente sulle prestazioni in materia di qualità del servizio e la relazione deve essere pubblicata sul sito Internet dell’impresa e messo a disposizione sul sito Internet dell’Agenzia ferroviaria europea.

Il regolamento contiene, inoltre, norme relative alle informazioni che devono essere fornite ai passeggeri, sia in relazione al servizio che ai diritti ad essi spettanti, nonché disposizioni apposite circa il trasporto di persone con disabilità e persone con mobilità ridotta.

Testo del regolamento

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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