Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Il 3 dicembre 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Il regolamento, che si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari in tutta la Comunità forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza in virtù della direttiva 95/18/CE del Consiglio, disciplina le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l’emissione di biglietti e l’attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario; la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli; gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo; la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l’assistenza alle medesime; la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami (art. 1).
L’art. 27 prevede invece l’obbligo per le imprese ferroviarie di istituire un apposito meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal regolamento; l’impresa ferroviaria deve inoltre assicurare un’ampia diffusione tra i passeggeri delle coordinate del servizio. In particolare, i passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta; entro un mese il destinatario del reclamo deve fornire una risposta motivata. L’art. 28 prescrive la definizione, da parte delle imprese ferroviarie, di norme di qualità, nonché l’istituzione di un sistema di gestione della qualità del servizio; le imprese devono relazionare annualmente sulle prestazioni in materia di qualità del servizio e la relazione deve essere pubblicata sul sito Internet dell’impresa e messo a disposizione sul sito Internet dell’Agenzia ferroviaria europea.
Il regolamento contiene, inoltre, norme relative alle informazioni che devono essere fornite ai passeggeri, sia in relazione al servizio che ai diritti ad essi spettanti, nonché disposizioni apposite circa il trasporto di persone con disabilità e persone con mobilità ridotta.