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UE - Le misure adottate dall’Unione europea in conseguenza della crisi finanziaria greca (2/2010)

Il 9 maggio 2010 si è svolta a Bruxelles una riunione straordinaria dell’Ecofin (o ‘Consiglio Economia e Finanza), la formazione del Consiglio dell’Unione europea che riunisce i Ministri dell’Economia e della Finanza dei 27 Stati membri.

La convocazione è stata richiesta dai capi di governo dei paesi dell’Eurogruppo, a seguito della crisi finanziaria in Grecia e del diffuso timore che altri Stati membri stessero sperimentando una situazione analoga. In tale sede è stata decisa la creazione di un meccanismo europeo permanente di stabilizzazione finanziaria, destinato ad operare laddove altri Stati membri si trovino nella stessa situazione della Grecia.

Il nuovo strumento, che fissa le condizioni e la procedura per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che subisca o rischi seriamente di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo (art. 1), è stato istituito con il Regolamento n. 407/2010/UE del Consiglio dell’11 maggio 2010. La base giuridica del regolamento è l’art. 122, para. 2, TFEU, in base al quale, sussistendo le circostanze di cui sopra, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

L’assistenza finanziaria dell’Unione è concessa mediante decisione adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione (art. 3, para. 2); essa può assumere la forma di un prestito o di una linea di credito concessi allo Stato membro interessato (art. 2) ed è erogato, come regola, a rate. Una volta che sia stato accordato il prestito, la Commissione e lo Stato membro beneficiario concludono un memorandum di intesa nel quale sono specificate le condizioni generali di politica economica fissate dal Consiglio; il memorandum deve essere trasmesso al Consiglio e al Parlamento (art. 3, para. 5). La Commissione deve verificare a scadenze regolari la conformità della politica economica dello Stato membro interessato con tali condizioni e con il programma di aggiustamento. A tal fine, lo Stato membro deve fornire tutte le informazioni necessarie e prestare la sua piena collaborazione. I costi sostenuti dall’Unione per la conclusione e l’esecuzione di ogni operazione sono a carico dello Stato membro beneficiario (art. 7). Per la gestione dell’assistenza finanziaria ricevuta dall’Unione, lo Stato membro beneficiario deve aprire un conto speciale presso la sua banca centrale nazionale (art. 8). La Corte dei conti europea può effettuare nello Stato membro beneficiario i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione dell’assistenza, mentre la Commissione ha il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti nello Stato membro beneficiario per svolgere i controlli o gli audit tecnici o finanziari necessari (ibidem).

Da ultimo, si segnala la Decisione 2010/320/UE del Consiglio dell’8 giugno 2010. Questa decisione, indirizzata alla Grecia, intima a tale Stato membro di adottare, nel rispetto delle scadenze stabilite, una serie di misure ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo. In particolare, come espressamente indicato al considerando 8, la puntuale adozione da parte della Grecia delle misure previste dalla decisione è la condizione al cui rispetto gli Stati membri della zona euro hanno convenuto di subordinare la propria assistenza finanziaria in favore della Grecia. La decisione è fondata su una duplice base giuridica, gli artt. 126, par. 9, e 136 TFUE. L’articolo 126 TFUE prevede che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi e stabilisce la procedura da seguirsi in caso di disavanzi eccessivi, mentre l’articolo 136, par. 1, lett. a), TFUE prevede la possibilità di adottare misure specifiche concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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