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INT - Segnalazioni fonti internazionali (giugno-novembre 2010) - (3/2010)

Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

Nel presente numero è dapprima segnalata la legge n. 84/2010 di ratifica ed esecuzione della dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Italia, Francia, Olanda, Portogallo e Spagna, con allegati, e del relativo Trattato  relativi alla creazione di una Forza di gendarmeria europea.

E’ poi segnalata la legge n. 108/2010 di ratifica ed esecuzione della Convenzione d’Europa sulla lotta contro la tratta di schiavi che contiene anche norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

 

Sommario:

  • LEGGE 14 maggio 2010 , n. 84 - Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. (10G0107), Gazzetta Ufficiale N. 134 del 11 Giugno 2010.
  • LEGGE 2 luglio 2010, n. 108 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0131)
 

NOTIZIA N. 1 - Legge 14 maggio 2010, n. 84

Motivo della segnalazione:

Con la dichiarazione di intenti e con il conseguente Trattato alcuni Stati dell’Unione europea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda) hanno deciso di creare una forza di gendarmeria, chiamata  EUROGENDFOR. Tale forza risponde all’obiettivo di contribuire fattivamente allo sviluppo della politica di sicurezza e difesa europea. In particolare, tale forza sarà chiamata ad esercitare funzioni di polizia nella gestione di situazioni di crisi. EUROGENDFOR metterà a disposizione dell’Unione europea una struttura operativa multinazionale. Tale forza potrà essere messa al servizio anche di ONU, OSCE, NATO e altre Organizzazioni internazionali e sarà aperta all’eventuale contributo di altri Stati.

Disposizioni rilevanti:

- Legge 84/2010

L’articolo 1 della Legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la dichiarazione di intenti dei Ministri della difesa e il Trattato per l’istituzione di una forza di gendarmeria europea.

L’articolo 3 della Legge stabilisce che la Forza di Polizia italiana che ai sensi dell’articolo 1 del Trattato partecipa alla Forza di gendarmeria europea è l’Arma dei carabinieri.

- Dichiarazione di intenti

Punto 1: la finalità della forza di gendarmeria, chiamata EUROGENDFOR (EGF), è contribuire allo sviluppo della politica di sicurezza e difesa europea attraverso la partecipazione alle operazioni di gestione delle situazioni di crisi. Viene infatti messa a disposizione una struttura operativa multinazionale che consentirà all’Unione europea di svolgere nel migliore dei modi le funzioni di polizia richieste in tali operazioni. Le operazioni saranno aperte anche ad altri Stati dotati di appropriate competenze di polizia.

Punto 2: nel corso delle missioni la EGF sarà posta sotto comando militare o civile.

Punto 3: la EGF sarà posta al servizio dell’Unione europea ma anche di ONU, OSCE, NATO e altre organizzazioni internazionali.

Punto 4: il coordinamento politico militare sarà assicurato da un Alto Comitato inter-ministeriale composto dai rappresentanti dei ministri responsabili di ogni Paese. L’Alto Comitato inter-ministeriale nominerà il Comandante e detterà le linee guida per l’impiego della forza.

Punto 5: l’Unità EGF sarà composta da una componente operativa  che si occuperà di pubblica sicurezza e mantenimento dell’ordine pubblico, una componente impegnata nella lotta contro il crimine e una componente dedicata al supporto logistico.

Punto 7: la ripartizione delle spese avverrà sulla base della partecipazione di ogni singolo Paese. L’Italia in particolare fornirà il supporto logistico per il Quartiere generale permanente.

- Il Trattato

L’articolo 2 stabilisce che il Quartiere generale ha sede a Vicenza.

L’articolo 3 stabilisce che l’EGF deve compiere tutte le azioni di polizia che si rendono necessarie in un contesto di operazione di gestione della crisi.

L’articolo 5 ribadisce che l’EGF sarà a disposizione di UE, ONU, OSCE, NATO.

L’articolo 7 individua le funzioni del Comitato inter-ministeriale (CIMIN). Tra tali funzioni vi è la nomina del comandante EGF, l’esercizio del controllo politico di EGF, l’approvazione del ruolo e della struttura del Quartiere generale, la nomina del Presidente del Consiglio finanziario.

L’articolo 8 stabilisce le funzioni del Comandante EGF che deve attuare le direttive del CIMIN e adottare le misure necessarie al conseguimento dell’ordine pubblico.

Gli articoli 13-18 si occupano del personale al servizio di EGF.

L’articolo 19 prevede che i redditi e le proprietà di EGF siano esenti da tassazione diretta.

L’articolo 21 stabilisce che gli uffici e i locali di EGF sono inviolabili sul territorio degli Stati parte.

L’articolo 22 prevede che beni, capitali e proprietà di EGF sono immuni da azioni esecutive nel territorio delle Parti.

 

NOTIZIA N. 2 - Legge 2 luglio 2010, n. 108

Motivo della segnalazione:

La legge 108/2010 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione contro la tratta di esseri umani. Contestualmente apporta le modifiche all’ordinamento interno che si rendono necessarie per rendere compatibile l’ordinamento interno al testo della Convenzione. In particolare vengono modificati gli articoli 600, 601, 602 ter del Codice penale.

La convenzione mira a prevenire e contrastare la tratta degli esseri umani. La medesima Convenzione afferma che la tratta di esseri umani consiste nel reclutamento, trasporto, trasferimento, ricovero e accoglienza di persone mediante minaccia, uso della forza o altre forme di coercizione, abduzione, frode, inganno, abuso di potere o di una situazione di vulnerabilità oppure mediante offerta o accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un'altra ai fini dello sfruttamento.

Come accennato, la ratifica ed esecuzione della Convenzione hanno imposto al Legislatore italiano di adottare alcune modifiche all’ordinamento interno. E’ subito bene precisare che non si sono resi necessari interventi molto ampi in quanto la legislazione nazionale già prevedeva la criminalizzazione delle fattispecie oggetto della Convenzione. Infatti, l'articolo 600 c.p. punisce la riduzione o il mantenimento in riduzione e in schiavitù. L'articolo 601 c.p. punisce la tratta di persone. L'articolo 602 c.p. punisce l’acquisto e l’alienazione di schiavi.

E’ stato invece modificata la disciplina delle circostanze aggravanti con l’aggiunta di un nuovo articolo, l’articolo 602 ter c.p. Tale norma prevede che la pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà quando la persona offesa è minore degli anni diciotto; quando i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; quando dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

Le disposizioni rilevanti della Convenzione:

L’articolo 1 fissa l’obiettivo di prevenire e combattere la tratta degli esseri umani che all’articolo 4 è intesa come reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l’inganno, con l’abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento.

L’articolo 5 afferma l’esigenza del coordinamento tra Stati nazionali per prevenire la tratta.

Gli articoli 5-7 prevedono alcune misure alle frontiere, tra cui controllo e sicurezza dei documenti (art. 8).

Vengono poi individuate misure di protezione e di promozione dei diritti delle vittime, che garantiscano peraltro la parità di trattamento tra donne e uomini (10-17). Tra tali misure sono indicati indennizzo, risarcimento, rimpatrio e rientro delle vittime. Sono poi previsti anche meccanismi di monitoraggio sull’attuazione di tali misure (articoli 36-38).

Vengono poi sancite norme relative al diritto penale sostanziale (articoli 18-26). Di particolare rilievo è l’articolo 24 “Circostanze aggravanti” che determina le esigenza delle modifiche previste dal Legislatore nazionale.

Vengono infine poste regole in materia di indagini, procedimenti giudiziari e diritto procedurale (articoli 27-31) e in materia di cooperazione internazionale e cooperazione con la società civile (si tratta degli articoli 32-35).

 

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