Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 19.5.2010, n. 12270
La sezione tributaria ribadisce l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (tra le molte Cass. n. 16984/2004) per il quale in base al nuovo testo dell’art. 114 Cost., lo statuto comunale, ove deliberante in materie poste al riparo dalla preferenza della legge statale o regionale, ovvero del regolamento governativo, è fonte del diritto; ne consegue che la violazione o falsa applicazione dello statuto comunale da parte del giudice di merito è denunciabile per Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.