Parere CONSIGLIO DI STATO, Sez. I , 15.4.2010, n. 1588; Ad. del 24.3.2010, affare n. 780
Il comune di Caulonia (RC) aveva provveduto a modificare il proprio statuto inserendo la seguente disposizione: "Il diritto all'elettorato attivo e passivo, in base alla legge, spetta nelle elezioni comunali, oltre ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, agli apolidi e agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- siano in possesso della carta di soggiorno;
- abbiano risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei due anni precedenti le elezioni.
Ai fini dell'esercizio dei diritti di elettorato e di partecipazione politica degli stranieri e degli apolidi residenti, il Consiglio delibera i necessari regolamenti per rendere operativi tali nuovi istituti".
Il Ministero dell’interno aveva chiesto il parere del Consiglio di Stato intendendo proporre l’annullamento straordinario ex art. 138, t.u. n. 267/2000.
La prima sezione del Consiglio di Stato, ha affermato, innanzitutto, che il potere di annullamento straordinario, attribuito al Governo dall'art. 138 del t.u., è compatibile con le prerogative riconosciute agli enti locali dal nuovo Titolo V della Costituzione, se esercitato nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, quale è quella della " ... legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni Province e Città Metropolitane ... ", di cui alla lettera p), comma 2, dell'art. 117 della Costituzione.
Richiamando, poi, anche suoi precedenti pareri, ha ribadito che l'ammissione degli stranieri non comunitari alle elezioni degli organi comunali è materia riservata in via esclusiva allo Stato (art. l0, comma 2, ed art. 117, comma 2, della Costituzione) e che, nel vigente ordinamento, manca una norma idonea a legittimare l'ammissione alle elezioni di cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi che sono ad essi equiparati (cfr. C.S, Sez. I, 5 aprile 2006, n. 862 e Sez. riunite I e II, n. 11074 del 6 luglio 2005).
Pertanto era parere della Sezione che sussistessero i presupposti che legittimano l’esercizio del potere di annullamento straordinario.
Conseguentemente con d.p.r. 13 agosto 2000 viene disposto l’annullamento della suddetta disposizione statutaria.