Sent. CONSIGLIO DI STATO, 6.9.2010, n. 6473
Nel contrasto tra una norma secondaria e una fonte normativa primaria per di più superveniens, disciplinanti la medesima materia, non può che prevalere la seconda, con la conseguente recessione della prima, inapplicabile quale criterio di giudizio (Cons. St., sez. V, 26.2.1992, n. 144).
Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 6.9.2010, n. 1136
La l. n. 127/1997 ha previsto in materia di enti locali il principio di netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione. In applicazione dei principi che regolano la successione delle norme nel tempo, non può esservi dubbio che l’art. 6 della l. n. 127/1997 (che ha modificato l’art. 51 della legge sull’ordinamento delle autonomie locali) abbia implicitamente abrogato la norma del regolamento edilizio che prevedeva la presenza del sindaco, o di un assessore dallo stesso delegato, nell’ambito della commissione edilizia comunale. L’incompatibilità delle due norme fra di loro ed il fatto che l’art. 6 predetto sia di rango superiore rispetto alla norma regolamentare abrogata rendono illegittimi gli atti adottati dalla Commissione edilizia di cui era componente anche un organo politico.